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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19720/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per IRAP e IVA per l’anno 2007, conseguente al disconoscimento del regime agevolativo previsto per le associazioni/società sportive dilettantistiche dalla l. n. 398 del 1991. La commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto ritenendo che i pagamenti e i versamenti in contanti non integrassero violazione dell’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999, perché accompagnati da quietanze o fatture con l’indicazione delle generalità dei percipienti e perché la violazione sarebbe stata solo formale, senza perdita delle agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1 della l. n. 398 del 1991 e 25 della l. n. 133 del 1999, sostenendo che i pagamenti superiori alla soglia legale eseguiti in contanti, anche se documentati da ricevute, non rispettano le modalità tassative richieste dalla norma e determinano la decadenza dal regime agevolato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 impone, per i pagamenti e versamenti superiori alla soglia prevista, un inderogabile obbligo di tracciabilità mediante conti correnti bancari o postali intestati all’ente ovvero altre modalità idonee a consentire efficaci controlli, modalità che non includono il pagamento in contanti. Poiché la disciplina è derogatoria e va interpretata restrittivamente, la presenza di quietanze o fatture non sana l’inosservanza della forma richiesta. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 della l. n. 398 del 1991

    disciplina le agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche, la cui fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla normativa speciale

  • art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999

    "I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli ... L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398"

    prevede un obbligo inderogabile di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti; la sua violazione comporta la decadenza dal regime agevolato

  • art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    è richiamato quale base per l’eventuale decreto ministeriale che può stabilire modalità alternative idonee ai controlli fiscali

  • art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    è richiamato come norma sanzionatoria conseguente all’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Per le agevolazioni fiscali previste per le associazioni o società sportive dilettantistiche, i pagamenti e i versamenti superiori alla soglia legale devono avvenire con modalità tracciabili e tassativamente conformi alla legge.
  • La prova documentale del pagamento, come quietanze o fatture, non sostituisce le modalità di pagamento imposte dalla norma quando questa richieda specifici strumenti di tracciabilità.
  • Le norme che derogano alla disciplina ordinaria tributaria devono essere interpretate in senso stretto: se il dato letterale è chiaro, non è consentito ampliare per interpretazione le modalità di pagamento ammesse.
  • L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità previsto dalla normativa speciale comporta la decadenza dal regime agevolato, anche se l’operazione sia riferita ad attività istituzionali dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieAgevolazioniContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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