Cassazione Civile, Ordinanza n. 24653/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due selezioni bandite per coprire un posto di dirigente amministrativo presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. In una prima procedura del 2012, indetta ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, il posto fu poi coperto in reggenza da un funzionario amministrativo che aveva già svolto quell'incarico. In una seconda procedura del 2013, bandita ai sensi dell'art. 19, comma 6, il posto fu assegnato allo stesso funzionario, valorizzandone l'esperienza professionale pregressa. Il ricorrente, dirigente scolastico partecipante alle procedure, ha chiesto l'accertamento dell'invalidità delle selezioni e degli atti conseguenti, con condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni o, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande. In cassazione sono stati proposti dodici motivi: per la prima selezione si è dedotta, tra l'altro, extrapetizione e giudicato interno sulla legittimazione a partecipare, difetto di motivazione e violazione delle norme che, secondo il ricorrente, gli avrebbero consentito la partecipazione; per la seconda selezione si è censurata la mancata comparazione tra candidati, l'assenza di criteri predeterminati e di istruttoria, la violazione della buona fede e correttezza, l'illegittimità della valutazione delle pregresse reggenze del vincitore, la sua asserita partecipazione non consentita per superamento del periodo di aspettativa, la falsità di alcune dichiarazioni rese in domanda e l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 19, comma 6, in particolare il quinquennio di esperienza e la particolare specializzazione professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla prima procedura, confermando che il dirigente scolastico non è legittimato a partecipare alle selezioni per incarichi di dirigenza amministrativa bandite ex art. 19, comma 5, perché appartiene a un ruolo autonomo e distinto rispetto ai dirigenti amministrativi; ha inoltre affermato che, una volta riaperto il giudizio in appello, poteva essere riesaminata anche la legittimazione quale fatto costitutivo della domanda. Quanto alla seconda procedura, ha ritenuto che il bando legittimamente desse priorità all'esperienza professionale specifica e che la P.A. avesse ampia discrezionalità nella scelta, senza vizi macroscopici né violazioni di buona fede. Ha inoltre escluso che fossero nuove o decisive le censure sulle pregresse reggenze e sull'aspettativa, osservando che l'art. 19, comma 6, consente di valorizzare esperienze lavorative anche non strettamente dirigenziali, maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali di accesso alla dirigenza. Non sono state liquidate spese perché le controparti non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 19, commi 5, 5-bis e 6, d.lgs. n. 165/2001
I dirigenti scolastici, appartenenti a un ruolo autonomo ex art. 25, non rientrano nei ruoli dei dirigenti amministrativi ex art. 23 e non possono partecipare alle selezioni ex comma 5 per posti di dirigenza amministrativa; sono invece assimilabili ai dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 ai fini del comma 5-bis. Per il comma 6, la valutazione può fondarsi su concrete esperienze di lavoro e specializzazione professionale, non necessariamente su pregressi incarichi dirigenziali.
Individua i ruoli generali delle amministrazioni; la disciplina degli incarichi ex art. 19, commi 1-5, si riferisce a tali ruoli.
Istituisce il ruolo autonomo della dirigenza scolastica, distinto dalla dirigenza amministrativa.
Richiamato come espressione dell'autonomo sistema di reclutamento della dirigenza scolastica.
La censura di extrapetizione e di omessa motivazione non può fondarsi su una ricostruzione dei fatti non coerente con quella della sentenza impugnata; la motivazione su questioni di diritto non rileva come vizio di legittimità nei termini prospettati.
Richiamato per sostenere un preteso giudicato interno sulla legittimazione, ma la Corte esclude che vi fosse una statuizione minima tale da formarlo.
art. 24 Cost.
Invocato per lamentare lesione del diritto di difesa; la Corte osserva che il ricorrente doveva comunque prospettare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione è infondata quando la censura riguarda profili di diritto o quando la motivazione, sia pure sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi.
Le doglianze sono state esaminate come violazioni di legge o nullità della sentenza, ma molte si traducono in richieste di rivalutazione del merito, inammissibili in sede di legittimità.
La Corte esclude la violazione dei canoni di buona fede e correttezza, ritenendo non irragionevole la scelta amministrativa basata sull'esperienza specifica.
art. 7 CCNL comparto dirigenza scolastica
Riguarda l'aspettativa per esigenze personali o di famiglia e non è applicabile a una diversa utilizzazione nell'interesse anche dell'amministrazione.
CCNL area V del 1.3.2002 e del 11.4.2006
Richiamati per ribadire la specialità della dirigenza scolastica e la possibilità di utilizzazione presso l'amministrazione centrale e regionale in coerenza con il d.lgs. n. 165/2001.
dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del 15.7.2010
Richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla legittimazione, senza esito favorevole.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, la dirigenza scolastica costituisce un ruolo autonomo e distinto dalla dirigenza amministrativa; di conseguenza, il dirigente scolastico non è legittimato a partecipare a selezioni ex art. 19, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 per incarichi di dirigenza amministrativa, mentre può rientrare nell'ambito delle procedure di cui al comma 5-bis, in quanto soggetto non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23.
- In sede di ricorso per cassazione, il giudicato interno può formarsi solo su una statuizione minima che definisca fatto, norma ed effetto; una pretesa legittimazione non può essere assunta come coperta da giudicato se non è stata oggetto di autonoma statuizione decisiva sul merito della domanda.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione su questioni di puro diritto non è decisiva come vizio di legittimità nei termini dell'art. 132 c.p.c., potendo la Corte di cassazione correggere o integrare la motivazione.
- Nelle selezioni per il conferimento di incarichi dirigenziali, la P.A. conserva ampia discrezionalità nell'individuare i criteri valutativi e nel valorizzare l'esperienza professionale specifica, purché la scelta non sia affetta da macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà o errore di fatto.
- Per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio non implica necessariamente il previo svolgimento di incarichi formalmente dirigenziali, essendo sufficiente un'esperienza lavorativa qualificata in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.
- Le censure introdotte per la prima volta in cassazione, o non specificamente localizzate negli atti del giudizio di merito, sono inammissibili per novità se non accompagnate dall'indicazione precisa della loro deduzione nei gradi precedenti.
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