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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09877/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico, cessato il rapporto di lavoro per pensionamento volontario, ha agito per ottenere l’indennità sostitutiva di 171 giorni di ferie maturate e non godute. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d’appello, su impugnazione della ASL, aveva escluso il diritto alla monetizzazione ritenendo che la mancata fruizione non fosse dipesa da causa non imputabile al lavoratore: in particolare, la carenza di personale non sarebbe stata tale da impedire le ferie, anche perché il dirigente poteva organizzare autonomamente la turnazione e aveva ridotto i posti letto; inoltre, non vi sarebbe stato un impedimento derivante dalla posizione apicale del lavoratore, che avrebbe potuto programmare le ferie residue prima della cessazione. Con l’unico motivo di ricorso in cassazione il dirigente ha denunciato violazione degli artt. 36 Cost., 112, 113, 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2109 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato i principi sulla monetizzazione delle ferie e aveva trascurato la prova della grave carenza di organico (5 unità mancanti su 9), nonché il fatto che la ASL aveva per anni tollerato una situazione organizzativa inadeguata e aveva cercato di rimediare con contratti a termine mensili; ha inoltre dedotto che, per la peculiarità dell’attività sanitaria e la responsabilità del dirigente di UOC, la mancata fruizione delle ferie era imputabile all’organizzazione aziendale e non a una sua scelta personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di ferie non godute alla cessazione del rapporto, il diritto all’indennità sostitutiva spetta salvo che il datore di lavoro dimostri di aver posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il diritto, mediante adeguata informazione e, se necessario, formale invito a fruirne; l’onere della prova grava sul datore di lavoro. Richiamando i principi eurounitari e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello era difforme da tali criteri perché, pur in presenza di un notevole accumulo di ferie non godute, di carenza di personale e in assenza di formale invito alla fruizione, aveva valorizzato soprattutto i poteri organizzativi del dirigente, finendo per negare la monetizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite, che non può essere vanificato senza compensazione economica se il mancato godimento non è imputabile al lavoratore

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 2109 c.c.

    richiamato quale base del diritto alle ferie e alla loro fruizione

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova sull’avvenuta messa in condizione del lavoratore di fruire delle ferie grava sul datore di lavoro

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012

    va interpretato nel senso che la perdita della monetizzazione non opera quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole o dipenda da causa non imputabile al lavoratore, inclusa l’inadeguata organizzazione datoriale

  • art. 21 CCNL Comparto Sanità 1994-1997

    richiamato dal ricorrente come fonte contrattuale che regola la fattispecie, ma non è posto a fondamento della decisione finale

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    osta a norme nazionali che facciano perdere automaticamente ferie e indennità senza verificare se il datore abbia messo il lavoratore in condizione di fruirne

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    concorre a fondare il diritto alle ferie annuali retribuite e la relativa tutela economica in caso di mancato godimento non imputabile al lavoratore

  • art. 17 direttiva 2003/88/CE

    consente deroghe per i dirigenti, ma non all’art. 7 relativo alle ferie

  • Convenzione OIL n. 132 del 1970

    richiamata come fonte internazionale a tutela del godimento effettivo delle ferie

  • sentenza Corte cost. n. 95/2016

    ha interpretato l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 nel senso che non si perde la monetizzazione se il mancato godimento delle ferie è incolpevole o dovuto all’organizzazione datoriale

  • sentenza CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, Max-Planck

    stabilisce che il lavoratore perde ferie e indennità solo se il datore prova di averlo posto effettivamente in condizione di fruirne, mediante informazione adeguata e, se del caso, invito formale

  • sentenza CGUE, 18 gennaio 2024, C-218/2022

    ribadisce l’incompatibilità con il diritto UE di un divieto automatico di indennità per ferie non godute alla cessazione quando il mancato godimento non sia dipeso dalla volontà del lavoratore

  • Cass. n. 13613/2020

    afferma che il dirigente che non abbia fruito delle ferie ha diritto all’indennità sostitutiva salvo prova del datore di averlo messo in condizione di esercitare il diritto

  • Cass. n. 18140/2022

    richiamata come precedente conforme in fattispecie sovrapponibile

  • Cass. n. 32830/2023

    richiamata come precedente conforme in fattispecie sovrapponibile

  • Cass. n. 32380/2023

    precisa che il potere di autodeterminazione delle ferie del dirigente non esonera il datore dall’obbligo di assicurare la fruizione effettiva

  • Cass. n. 21780/2022

    individua l’obbligo del datore di invitare il lavoratore a fruire delle ferie e di avvisarlo delle conseguenze della mancata fruizione

Massime di principio

  • Il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto sussiste salvo che il datore di lavoro provi di aver posto il lavoratore nelle condizioni effettive di fruirne prima della cessazione, anche tramite adeguata informazione e, se necessario, formale invito.
  • L’onere di dimostrare la concreta possibilità di godimento delle ferie grava sul datore di lavoro; nei casi dubbi, non può pretendersi che sia il lavoratore a provare di non aver potuto fruire delle ferie per cause a lui non imputabili.
  • La posizione apicale o il maggior grado di autonomia organizzativa del dirigente non eliminano, di per sé, la tutela del diritto alle ferie e della relativa monetizzazione: occorre comunque verificare se il datore abbia adempiuto agli obblighi organizzativi e informativi.
  • La carenza di organico e, più in generale, l’inadeguata organizzazione aziendale possono integrare una causa non imputabile al lavoratore del mancato godimento delle ferie, con conseguente spettanza dell’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
  • Nelle controversie su ferie non godute, la mera mancata richiesta di fruizione da parte del lavoratore non equivale automaticamente a rinuncia, né esonera il datore dall’onere di averlo avvisato tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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