Cassazione Civile, Sentenza n. 15601/2021 del 04/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di merito accogliendo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (in via subordinata rispetto alla domanda di simulazione) e condannando i ricorrenti al risarcimento. Le censure principali erano: illegittima rimessione in termini concessa alla banca (art. 184-bis c.p.c.), vizio di notificazione del ricorso di riassunzione agli eredi (art. 303 c.p.c.), omissione di estinzione del processo nonostante notifica inesistente, violazioni degli artt. 102, 291, 303, 305 c.p.c.; errata valutazione dell'eventus damni e della scientia damni richieste per l'azione revocatoria; contestazione dell'esistenza/qualità del credito azionato (ultrapetizione, nullità di clausole fideiussorie), e carenze probatorie sulla conoscenza del pregiudizio da parte dei destinatari del conferimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito circa la verosimiglianza della giustificazione per la rimessione in termini e la legittimità dell'ordine di rinnovazione della notificazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio (in luogo dell'estinzione del processo). Ha riaffermato principi consolidati: a) l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. richiede la diminuzione del patrimonio del disponente con riferimento esclusivo al patrimonio del soggetto convenuto (eventus damni non va valutato sulla base della solvibilità degli altri coobbligati); b) non è necessario che il credito sia già definitivamente esigibile per esperire la revocatoria; c) la fideiussione costituisce fonte diretta di obbligazione del garante, sicché l'escussione del fideiussore è compatibile con la funzione della garanzia; d) il ricorso è inammissibile nelle parti che non riproducevano specificamente il contenuto della clausola contrattuale censurata (violazione art. 366 n.6 c.p.c.). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alle spese a favore della controricorrente, con liquidazione degli importi e rilievo sul possibile ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002
Norme richiamate
Disciplina la rimessione in termini; la Corte ha ritenuto che la giustificazione addotta per la rimessione fosse verosimile e comunque tale valutazione è rimessa al giudice del merito salvo vizio di motivazione.
Usata in via analogica per imporre, quando necessaria l'integrazione del contraddittorio, l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, evitando l'estinzione del processo se la riassunzione è tempestiva.
Regola la riassunzione del processo dopo la morte; la Corte ha confermato che la notifica collettiva agli eredi prevista dall'art. 303 non è sempre obbligatoria e che l'assenza di notificazione non impone automaticamente l'estinzione del processo, dovendosi eventualmente integrare il contraddittorio.
Collegato alla riassunzione; il termine assegnato per la notifica impedisce l'estinzione e tutela il diritto di difesa degli eredi.
Rilevante in relazione all'integrazione del contraddittorio: il giudice può ordinare rinnovazione della notificazione per completare il contraddittorio per cause inscindibili.
Norma primaria dell'azione revocatoria: richiede che l'atto disponga del patrimonio in modo da ledere la garanzia patrimoniale del creditore; in caso di solidarietà passiva l'eventus damni si valuta con riferimento al patrimonio del disponente.
Richiamato nella discussione sull'escussione del fideiussore: la Corte ricorda che l'escussione del fideiussore non pregiudica il suo diritto di surroga verso il debitore.
Principio sulla responsabilità patrimoniale: la fideiussione amplia la garanzia patrimoniale a favore del creditore, come richiamato dalla Corte.
Limiti della responsabilità del garante/fideiussore richiamati come cornice del rapporto di garanzia.
art. 331 cod. proc. civ. (richiamo giurisprudenziale Sez. Un.)
Principio richiamato dalle Sezioni Unite: se l'impugnazione è proposta ma la notificazione è inefficace nei confronti di alcuni legittimati, si deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, non dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 360 cod. proc. civ. (nell'ordinamento delle impugnazioni)
Norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di diritto, motivazione, omessa pronuncia); la Corte ha rigettato i rilievi riconoscendo la correttezza delle valutazioni del merito o l'inammissibilità/prehensioni formali dei motivi.
Reg. (CE) n. 1393/2007 (art. 13 §2) e Reg. 1348/2000
Richiamati rispetto alle modalità di notificazione transfrontaliera: la notifica tramite Consolato richiede il rispetto delle procedure comunitarie per dimostrarne la perfezione.
D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176 (art. 23 comma 8-bis)
Norma emergenziale richiamata per la modalità di svolgimento del procedimento/assenza di contraddittorio orale; indicata nella relazione del P.M. e nella procedura adottata dalla Corte.
Riferimento al contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte del ricorrente in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c. è una valutazione del giudice del merito fondata su elementi di verosimiglianza; la Cassazione sindaca tale valutazione solo per vizi motivazionali evidenti.
- La mancata notificazione collettiva agli eredi dopo la morte del de cuius non determina automaticamente l'estinzione del processo: il giudice deve, ove necessario, ordinare l'integrazione del contraddittorio e assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.
- In tema di azione revocatoria (art. 2901 c.c.) l'eventus damni va accertato con riferimento al patrimonio del disponente: non è necessario che il creditore dimostri l'insolvenza degli altri coobbligati.
- La revocatoria può essere esercitata anche quando il credito non sia definitivamente esigibile; conta la sussistenza del credito al momento dell'atto impugnato.
- La fideiussione costituisce obbligazione autonoma del garante; l'escussione del fideiussore non pregiudica il suo diritto di surroga verso il debitore principale.
- In cassazione le censure che riguardano la nullità di clausole contrattuali devono riprodurre e motivare specificamente il contenuto della clausola contestata; altrimenti la deduzione è inammissibile per mancata autosufficienza.
- Le notificazioni transfrontaliere devono rispettare le procedure previste dai regolamenti europei (es. Reg. 1393/2007); la mancata prova del perfezionamento può rendere l'atto inefficace ma il giudice deve prima verificare la possibilità di rinnovazione.
- Quando l'impugnazione raggiunge almeno alcuni litisconsorti necessari in tempo utile, il principio del contraddittorio prevale sulla immediata estinzione o inammissibilità dell'impugnazione: il giudice deve provvedere all'integrazione del contraddittorio.
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