Cassazione Civile, Sentenza n. 15579/2021 del 04/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sui conguagli tariffari relativi a trasporti soggetti alle "tariffe a forcella" previste dalla legge n. 298/1974. Galesso aveva chiesto il pagamento degli adeguamenti tariffari non riconosciuti da Schenker; nei gradi di merito la Corte d'Appello di Venezia aveva confermato la condanna di Schenker al pagamento delle somme richieste. Schenker ha impugnato in Cassazione denunciando, tra l'altro, un contrasto di decisione rispetto a precedenti pronunce tra le stesse parti e l'erronea qualificazione dei containers quale merce/imballaggio e la non corretta valutazione probatoria relativa all'assenza delle lettere di vettura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo: la censura non criticava concretamente la motivazione della sentenza impugnata e presentava una ricostruzione erronea delle ragioni effettive della Corte territoriale. La Cassazione ha ricostruito la motivazione della Corte d'appello, che si era fondata su tre punti principali: (1) la mancata esibizione delle lettere di vettura era compensata da adeguata prova testimoniale che attestava la loro redazione e conservazione; (2) molti trasporti erano eseguiti con mezzi dell'attrice e spesso con containers vuoti che comunque occupavano l'intero veicolo; (3) la quantificazione dei conguagli era stata correttamente effettuata dal consulente tecnico d'ufficio e confermata. Quanto all'inquadramento dei containers, la Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile un'interpretazione analogica della categoria "imballaggi" ai fini della tabella B del D.M. 18/11/1982, escludendo invece la rilevanza della legge speciale n. 52/1997. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di cassazione (compenso euro 7.200,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00) e all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento della censura in cassazione per vizio di motivazione e per presunta contraddizione di decisione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specifica rispetto alle ragioni della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità.
art. 12 disposizioni sulla legge in generale
Richiesto dal ricorrente come parametro di valutazione della correttezza interpretativa; la Corte ha sottolineato che il ricorso non ha concretamente preso in esame la ratio decidendi impugnata.
art. 2697 cod. civ.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata l'esistenza e la regolarità delle lettere di vettura anche attraverso prova testimoniale, soddisfacendo il necessario onere probatorio.
artt. 99 e 115 cod. proc. civ.
art. 99 e art. 115 c.p.c.
Norme sull'apprezzamento della prova e sui mezzi di prova; la decisione d'appello ha ammesso la prova testimoniale come idonea a supplire alla mancata esibizione documentale.
legge n. 298/1974
art. 56 legge n. 298 del 06/06/1974
Disciplina delle spedizioni soggette al regime tariffario obbligatorio (tariffe a forcella) con obbligo di documento emesso dal vettore; la Corte territoriale ha valutato la conformità alla normativa ritenendo assunte le evidenze richieste anche con altri mezzi probatori.
Decreto Ministeriale 18/11/1982
Tabella B del D.M. 18/11/1982
La Corte d'appello ha ritenuto che, per analogia, la categoria degli "imballaggi" prevista dalla tabella B possa comprendere anche i containers ai fini dell'applicazione della tariffa a forcella.
legge n. 52/1997
Norma speciale richiamata dal ricorrente per sostenere l'esclusione dei containers dalla categoria degli imballaggi; la Corte territoriale ha escluso la rilevanza interpretativa di tale norma rispetto alla disciplina generale delle tariffe a forcella.
D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto integrale del ricorso; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico della ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 359/2005; Sez. Un. n. 7074/2017; Cass. sez. un. 20/02/2020 n. 4315; Cass. 13/05/2014 n. 10306
Principi richiamati: esigenza di specificità del motivo di cassazione (segnalando che una ricostruzione della motivazione diversa da quella effettiva rende il motivo inammissibile) e chiarimenti sulle conseguenze processuali (anche in tema di contributo unificato).
Massime di principio
- Per la Corte di Cassazione il motivo di ricorso deve criticare in modo specifico e concreto la ratio decidendi della sentenza impugnata: generalità o ricostruzioni errate della motivazione rendono il ricorso inammissibile.
- La mancata esibizione di documenti (es. lettere di vettura) può essere compensata da altri mezzi di prova, in particolare dalla prova testimonial e da elementi che dimostrino la redazione e la conservazione dei documenti richiesti dalla legge.
- Nell'applicazione delle tariffe a forcella, la qualificazione merceologica può ricorrere a interpretazioni analogiche rispetto alle categorie previste (ad es. assimilazione dei containers alla categoria "imballaggi" della tabella ministeriale), salvo che una norma speciale non sia ritenuta applicabile e derogatoria della disciplina generale.
- La richiamata esistenza di pronunce precedenti favorevoli non esime il ricorrente dall'obbligo di illustrare specificamente le divergenze motivazionali rilevanti; la mera evocazione di contrasti giurisprudenziali non è sufficiente.
- Il rigetto integrale del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese, l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato secondo l'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
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