Cassazione Civile, Sentenza n. 15598/2021 del 04/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per regolamento di competenza proposto contro un provvedimento del Tribunale di Chieti. Bernardini sostiene che la Corte abbia errato nella percezione: avrebbe ritenuto che il provvedimento impugnato fosse una sospensione del giudizio esecutivo (ricorso straordinario ex art. 111 Cost.), mentre in realtà si sarebbe trattato di un'ordinanza di sospensione del giudizio di merito per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., impugnata ai sensi dell'art. 42 c.p.c. Il ricorrente chiedeva la revoca dell'ordinanza n. 13546/2015 e l'annullamento dell'ordinanza del G.O.T. del Tribunale di Chieti del 02/10/2014.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un "errore di percezione" riconducibile a un errore di fatto ammesso dall'art. 395 co.1 n.4 c.p.c., ma piuttosto un errore di diritto consistente nella errata qualificazione del provvedimento (sospensione del processo esecutivo anziché sospensione del giudizio di merito per pregiudizialità). La Corte si è richiamata alla giurisprudenza consolidata che limita l'errore di fatto, presupposto per la revocazione, alla svista materiale o omissione di elementi fattuali e non ad errori giuridici o di qualificazione. Non si è disposto alcun provvedimento sulle spese; è stato annotato che possono sussistere i presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
norma che disciplina il ricorso per revocazione per le sentenze; la Corte richiama il regime applicabile alla revocazione di decisioni
individua l'errore di fatto (errore di percezione/svista materiale) come presupposto di ammissibilità della revocazione; la Corte afferma che solo questo tipo di errore può fondare la revocazione
disciplina la sospensione del giudizio di merito per pregiudizialità; il provvedimento impugnato in primo grado era motivato dalla pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
richiamato come base normativa per il ricorso originario avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio di merito (regolamento di competenza/impugnazione incidente)
art. 111 Cost.
menzionato nella qualificazione errata fatta dal ricorrente/Corte originaria (ricorso straordinario avverso sospensione dell'esecuzione); riguarda il giusto processo ma qui citato nella ricostruzione fattuale
art. 13 comma 1 quater I.P.R. n. 115/2002
norma citata in tema di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del raddoppio del contributo
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile soltanto quando ricorra un errore di fatto riconducibile all'art. 395 co.1 n.4 c.p.c. (svista materiale o errore di percezione di un fatto decisivo), non quando si tratti di un errore di diritto o di qualificazione giuridica del provvedimento.
- La mera diversa qualificazione giuridica di un provvedimento (es. qualificare una sospensione come relativa all'esecuzione anziché al giudizio di merito) non integra l'errore di fatto necessario per la revocazione; costituisce invece un "error iuris" non sanabile in sede di revocazione per errore di fatto.
- Per ottenere la revocazione bisogna dimostrare, mediante atti e documenti di causa, che è pacificamente e incontrovertibilmente esclusa (o accertata) l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo sul quale il giudice ha fondato la decisione.
- La giurisprudenza consolidata limita strettamente i casi di revocazione: le doglianze relative a interpretazioni giuridiche o a conflitti di giurisprudenza non sono ammessi come errori di fatto.
- In caso di rigetto del ricorso per revocazione la Corte può rilevare l'obbligo, per il ricorrente, del versamento del raddoppio del contributo unificato se ricorrono i presupposti normativi.
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