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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15578/2021 del 04/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità o inefficacia della fideiussione per violazione del comma 8 dell'art. 117 della legge n. 385/1993 (TUB) e il contrasto del testo della fideiussione con i punti 15 e 37 del provvedimento della Banca d'Italia n. 12/1994 (in particolare le clausole che attribuiscono alle scritture contabili della banca efficacia probatoria e che limitano il diritto di regresso). In cassazione la ricorrente lamentava violazione dell'art. 117 in relazione agli articoli 14, 15 e 37 del provvedimento della Banca d'Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.: il ricorso non riproduceva le clausole contestate della fideiussione né aveva prodotto o localizzato nel fascicolo di legittimità il provvedimento della Banca d'Italia necessario per valutare la presunta violazione. La Corte ha inoltre ritenuto che la censura fosse formulata in modo generico e che il ricorrente non avesse efficacemente impugnato la ratio decidendi della Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in Euro 15.000,00 per compensi, oltre al 15% forfettario, esborsi Euro 200,00 e accessori) e deve, se dovuto, versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB (legge n. 385/1993)

    La ricorrente invocava la nullità della fideiussione per violazione del comma 8; la Corte ha ritenuto la deduzione non valutabile in cassazione perché priva della necessaria documentazione e di adeguata specificazione.

  • Provvedimento Banca d'Italia n. 12 del 13/12/1994 (punti 14, 15, 37)

    Il ricorso riportava parzialmente il punto 37; il punto 15 era richiamato ma non trascritto integralmente

    La Corte ha ricordato che le istruzioni della Banca d'Italia sono atti amministrativi e non fonti di diritto suscettibili di essere ricercate d'ufficio in cassazione; se invocate devono essere prodotte nel fascicolo e le specifiche violazioni devono essere precisate.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Motivo centrale dell'inammissibilità: la ricorrente non ha riprodotto le clausole contestate né ha allegato o indicato la collocazione nel fascicolo del provvedimento della Banca d'Italia, rendendo il motivo inidoneo alla cognizione di legittimità.

  • art. 113 c.p.c.; art. 1 disposizioni preliminari cod. civ.

    Richiamati per affermare che le istruzioni della Banca d'Italia non rientrano tra le fonti del diritto cui si applica il principio jura novit curia, pertanto non possono essere acquisite d'ufficio in Cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.; art. 378 c.p.c.

    Norme processuali richiamate in relazione alle memorie e alla trattazione in udienza pubblica; non hanno mutato l'esito sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002 (comma 1-bis e 1-quater)

    La Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto integrale del gravame.

Massime di principio

  • Quando si invochi in Cassazione la nullità di un contratto per violazione di istruzioni o provvedimenti amministrativi (es. Banca d'Italia), è indispensabile produrre nel fascicolo il relativo provvedimento e riprodurre integralmente le norme/amministrative contestate.
  • I motivi di cassazione devono riprodurre le clausole contrattuali contestate e localizzarle nel fascicolo di legittimità; la mancata riproduzione comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • Le istruzioni della Banca d'Italia sono atti amministrativi e non possono essere acquisite o applicate d'ufficio in Cassazione: chi le invoca deve inserirle nel ricorso e specificare esattamente quali prescrizioni sono violate e in che modo le clausole contrattuali le contravvengono.
  • Riferimenti generici o cumulativi a molti punti normativi o clausole, senza mappatura puntuale tra ogni clausola del contratto e la specifica disposizione violata, sono insufficienti e rendono il motivo inescutibile.
  • Se non viene impugnata la ratio decidendi della sentenza impugnata, quella motivazione si consolida e non potrà essere facilmente contestata in Cassazione.
  • In caso di rigetto integrale del ricorso può sorgere l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato oltre alla condanna alle spese: valutare il rischio economico del ricorso.

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