Cassazione Penale, Ordinanza n. 03703/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione per detenzione e cessione a titolo oneroso di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché per detenzione presso la propria abitazione di altro quantitativo della medesima sostanza, complessivamente pari a grammi 111,8, da cui erano ricavabili 1.175,44 dosi medie singole. I motivi di ricorso erano due: con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo si censuravano violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con precedenti penali specifici in materia di stupefacenti, con il dato ponderale e con la rilevante quantità di dosi ricavabili, oltre che con le modalità seriali e il contesto di sistematica operatività, nonché con la mancanza di effettiva resipiscenza; per tali ragioni ha ritenuto congrua anche la pena irrogata.
Norme richiamate
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per la detenzione e cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità; nel caso applicata alla detenzione e cessione di hashish e al relativo quantitativo complessivo.
il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; il diniego può essere fondato sull'assenza di elementi positivi e su dati di segno negativo rilevanti.
richiamato per affermare che la valutazione dei precedenti specifici può essere negativa ai fini delle attenuanti generiche anche quando non sia ritenuta integrata la recidiva.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
la riforma dell'art. 62-bis ha inciso sulla valutazione delle attenuanti generiche, rendendo insufficiente il solo stato di incensuratezza.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se la parte non versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e su circostanze negative emergenti dal caso concreto, senza che sia sufficiente il solo stato di incensuratezza.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento dedotto dalla difesa, essendo sufficiente una motivazione che richiami gli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché confrontata con le specifiche allegazioni dell'interessato.
- Precedenti penali specifici attinenti alla medesima area criminosa possono essere valorizzati negativamente sia per escludere le attenuanti generiche sia per negare benefici di legge, anche quando non si ritenga integrata una recidiva qualificata.
- In materia di stupefacenti, il dato quantitativo della sostanza, il numero delle dosi ricavabili, la disponibilità di sostanza già frazionata e le modalità seriali dell'azione possono costituire elementi sintomatici di una persistente inclinazione a delinquere e giustificare un trattamento sanzionatorio severo.
- La confessione resa solo quando il quadro probatorio è già consolidato può avere valore attenuante limitato, se non accompagnata da effettivi segnali di resipiscenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa della parte ricorrente.
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