Cassazione Civile, Ordinanza n. 10630/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenute)
La controversia
La lite nasce da una domanda di usucapione proposta da una parte che sosteneva di avere posseduto da tempo un immobile in modo utile ad acquisirne la proprietà. Le convenute si opponevano e proponevano in via riconvenzionale un'azione negatoria servitutis per far accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo. L'attrice reagiva con reconventio reconventionis, chiedendo l'usucapione della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici. Il Tribunale respingeva la domanda principale, dichiarava inammissibile la reconventio reconventionis e accoglieva la domanda negatoria. La Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva cinque motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. per avere la Corte d'appello escluso i presupposti del possesso utile all'usucapione; (2) falsa applicazione dell'art. 1144 c.c. per avere qualificato come mera tolleranza il godimento del bene; (3) falsa applicazione dell'art. 1167 c.c. per non avere considerato che le nuove proprietarie avrebbero dovuto attivarsi per interrompere il termine utile all'usucapione; (4) violazione dell'art. 183 c.p.c. per avere ritenuto non ritualmente proposta la domanda di usucapione della servitù, che la ricorrente assumeva proponibile come reconventio reconventionis a seguito della negatoria servitutis; (5) falsa applicazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. per avere reputato prestata acquiescenza alla parte della sentenza di primo grado che aveva accolto la negatoria servitutis. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché sostanzialmente diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, e perché la motivazione d'appello era congrua nell'affermare un uso promiscuo del fondo da parte della famiglia, incompatibile con il possesso uti dominus. Ha ritenuto infondato il quarto motivo per difetto di specificità, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato il rispetto del termine processuale rilevante per proporre la reconventio reconventionis. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, osservando che l'eventuale inesattezza sulla pretesa acquiescenza era comunque irrilevante, essendo stata confermata la statuizione di merito sulla tardività/inammissibilità della domanda di usucapione della servitù. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'usucapione della proprietà e aveva accolto la domanda negatoria servitutis, ritenendo non fondati i motivi di censura relativi alla valutazione del possesso, alla tolleranza, all'interruzione del termine, alla ritualità della reconventio reconventionis e alla pretesa acquiescenza. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore delle controricorrenti e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul possesso; la Corte ribadisce che la valutazione della sussistenza del possesso utile all'usucapione è questione di merito non rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
Richiamato quale norma sull'usucapione della proprietà; la Corte conferma che i relativi presupposti devono risultare da un possesso pieno, esclusivo e uti dominus, non da un uso promiscuo o tollerato.
Richiamato per escludere che il godimento del bene sia qualificabile come mera tolleranza quando il giudice di merito accerti, con valutazione insindacabile se congrua, un uso promiscuo e non esclusivo del bene.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'interruzione del termine utile all'usucapione; la censura viene respinta perché non incide sulla ratio decidendi e non scalfisce l'accertamento di fatto del difetto di possesso utile.
Richiamato in relazione alla possibilità di proporre reconventio reconventionis; la Corte afferma che chi deduce l'error in procedendo deve indicare e dimostrare specificamente il rispetto del termine processuale rilevante.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ritenuta acquiescenza; la Corte osserva che, anche a voler rilevare l'inesattezza della motivazione sul punto, essa è irrilevante rispetto alla confermata statuizione sulla tardività/inammissibilità della domanda di usucapione della servitù.
Richiamato insieme all'art. 329 c.p.c. per contestare l'asserita acquiescenza in appello; la Corte ritiene la doglianza priva di decisività nel contesto della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi per falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte ribadisce che il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di revisione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per i motivi di nullità processuale; la Corte richiama l'onere di specificità del ricorso quando si deduce un error in procedendo.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata; la Corte afferma che il consigliere proponente non è incompatibile alla decisione collegiale.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata.
Richiamato nel medesimo contesto sull'inesistenza di una causa di incompatibilità.
Applicato per la condanna per responsabilità aggravata in conformità alla decisione definita sulla base della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito e delle prove: il controllo della Corte riguarda la correttezza giuridica della decisione e la tenuta logica della motivazione, non una revisione del convincimento del giudice di merito.
- Ai fini dell'usucapione, il possesso utile deve emergere come possesso esclusivo e incompatibile con un uso promiscuo o tollerato del bene; se il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, un godimento comune del bene, la censura di legittimità è inammissibile o infondata se mira solo a sovrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La mera apposizione di opere o la coltivazione di alcune piante non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus, quando tali elementi risultino compatibili con un utilizzo condiviso del bene.
- Chi deduce in cassazione un error in procedendo deve indicare con precisione il fatto processuale rilevante, il momento in cui si è verificato e la corretta soluzione processuale; non basta affermare in astratto l'ammissibilità di una domanda o di una reconventio reconventionis.
- Se una censura di rito non incide sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, essa è inidonea a determinare la cassazione, anche quando contenga rilievi puntuali su un'affermazione accessoria del giudice di merito.
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