Cassazione Civile, Ordinanza n. 11233/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a precetto proposta dalla società avverso l'atto con cui il lavoratore aveva chiesto il pagamento di retribuzioni fondate su una precedente sentenza di condanna, resa dopo l'accertamento dell'inesistenza del licenziamento. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della società, sia per asserito difetto di valida individuazione del soggetto che aveva conferito la procura al difensore, sia perché i motivi di gravame miravano a rimettere in discussione il titolo esecutivo e profili di merito già coperti da giudicato. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., sostenendo che nel fascicolo di appello vi erano documenti da cui emergeva il nome del legale rappresentante e che la procura rilasciata in primo grado era valida per ogni stato e grado del giudizio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse comunque esaminato il merito e non avesse considerato un verbale ispettivo INPS successivo alle sentenze di cognizione, che secondo la ricorrente avrebbe inciso sulla quantificazione delle somme precettate e sulla debenza delle retribuzioni per il periodo considerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la declaratoria di inammissibilità dell'appello si fondava non solo sul profilo della rappresentanza processuale, ma anche su una autonoma ratio relativa all'inerenza delle doglianze al merito della vicenda e alla presenza di un giudicato già formatosi. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che, anche a voler superare la critica sul difetto di collegamento tra procura e rappresentante della società, restava ferma l'ulteriore ratio decidendi dell'inammissibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura carente di autosufficienza, perché il ricorso non riportava adeguatamente il verbale di udienza relativo all'acquisizione del documento INPS né risultava chiarito il dibattito processuale sul punto; inoltre ha valorizzato il passaggio in giudicato di una precedente decisione della Corte d'appello che aveva già escluso la novità del documento ispettivo e aveva rigettato la revocazione proposta dalla società. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla capacità e rappresentanza processuale, in relazione alla doglianza sulla valida spendita dello ius postulandi della società.
Richiamato per contestare la validità della procura alle liti e la sua riferibilità al rappresentante della società.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato per censurare violazioni di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione del documento INPS.
Richiamato per lamentare la mancata considerazione di un documento ritualmente acquisito e il preteso travisamento del materiale istruttorio.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove documentali.
art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la liquidazione delle spese in favore dello Stato, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte resistente.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito o di appello si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes; l'omessa censura di una sola di esse comporta l'inammissibilità o comunque l'inutile accoglimento della doglianza.
- La procura alle liti conferita dal legale rappresentante di una società "per ogni stato e grado del giudizio" conserva efficacia anche nel grado di appello, salvo revoca da parte del nuovo rappresentante; la sostituzione della persona fisica che esercita la rappresentanza dell'ente non estingue di per sé la procura.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione il titolo esecutivo o questioni già coperte da giudicato non sono scrutinabili se si traducono in una nuova valutazione del merito già definito nei giudizi precedenti.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce l'erronea valutazione di un documento o di un atto processuale, occorre riportarne il contenuto essenziale e indicarne puntualmente la rituale acquisizione e la rilevanza processuale.
- Un documento successivo alle sentenze di cognizione non è automaticamente idoneo a scardinare il giudicato o a giustificare la rideterminazione del credito se il suo contenuto si limita a descrivere una situazione di fatto già nota o già dibattuta nel processo precedente.
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