Cassazione Civile, Sentenza n. 22380/2020 del 15/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Amario Giacinto aveva convenuto i fratelli D'Amaro per ottenere la liquidazione della sua quota nella società di fatto costituita tra i tre fino al gennaio 1987. La controversia verteva sulla determinazione del valore dell'azienda e, in particolare, sull'inclusione nella quota del valore dei terreni agricoli (valore di mercato vs valore d'uso) e sulla consistenza patrimoniale rilevabile dalla documentazione contabile fiscale e dai rilievi del CTU.
La decisione
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha rigettato il ricorso principale proposto da D'Amaro Domenicantonio e D'Amaro Giacomo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di D'Amario Giacinto. In sostanza è stato confermato l'operato della Corte d'appello in sede di rinvio che aveva rideterminato la quota spettante a D'Amario Giacinto in complessivi € 77.234,23, ritenendo corretta la valutazione del valore d'uso dei terreni e la metodologia di ricostruzione patrimoniale contabile adottata dal CTU. Le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Riferito al criterio per la liquidazione della quota del socio receduto o della partecipazione nella società di fatto; i giudici hanno ritenuto che il valore del conferimento in uso dei terreni debba essere considerato nella liquidazione, valutandolo in termini di valore d'uso piuttosto che del pieno valore di mercato
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3, 4, 5)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: vizio di diritto, nullità della motivazione, omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha valutato tali censure e ne ha dichiarate infondate o inammissibili quando si trattava di rivalutazioni del merito non consentite
Riferimento alle disposizioni relative alla regolamentazione delle spese in grado di appello e alle modalità di impugnazione; i ricorrenti hanno invocato la norma nell'ambito delle censure sulla liquidazione
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha richiamato il principio secondo cui chi allega deve provare, respingendo censure che chiedevano ricostruzioni fattuali alternative prive di adeguata contestazione probatoria
Principio della libera valutazione della prova e dei fatti provenienti da atti e documenti; la Cassazione ha ribadito la discrezionalità del giudice del merito nella valutazione probatoria quando corredato da motivazione congrua
art. 132 c.p.c. (comma 2, n.4)
Regole sulla motivazione delle sentenze; i ricorrenti hanno lamentato motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del rinvio adeguata e al di sopra del minimo costituzionale
art. 345 c.p.c. (testo anteriore alla L. 353/90)
Norma richiamata sul termine per l'acquisizione di documenti in sede di CTU: la Corte ha ritenuto ammissibile che il consulente d'ufficio acquisisca elementi fino alla precisazione delle conclusioni, specie per ricostruzioni tecniche e contabili
Norma sulla produzione e acquisizione di documenti; censurata dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto la documentazione utilizzata dal CTU acquisibile e valutabile
Rilevante in tema di prova delle scritture contabili e della loro forza probatoria; evocata nelle censure ma la Corte ha confermato la possibilità di utilizzare dati contabili insieme ad altri elementi probatori
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in ordine all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti in relazione a oneri dovuti
Massime di principio
- Nelle controversie di liquidazione di quote in società di fatto il valore dei beni dati in uso dovrebbe essere valutato prevalentemente in base al valore d'uso rispetto all'attività aziendale e non automaticamente al pieno valore di mercato
- La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di merito che si fondano su motivazione congrua: le censure che mirano a una diversa valutazione della prova sono inammissibili se non evidenziano errori giuridici o vizii della motivazione
- La documentazione contabile e le dichiarazioni fiscali possono concorrere a ricostruire la consistenza patrimoniale quando risultano riscontrate da altri registri (es. registri IVA) e da metodologie alternative concordanti
- Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) può acquisire documenti e informazioni utili fino al momento della precisazione delle conclusioni, specie quando sia necessario l'ausilio di cognizioni tecniche per ricostruzioni contabili
- In ipotesi di plurimi ricorsi tra le stesse parti la Corte può riunire le impugnazioni e compensare le spese tra le parti quando vi sia reciproca soccombenza o incertezza sull'esito
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