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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22380/2020 del 15/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

D'Amario Giacinto aveva convenuto i fratelli D'Amaro per ottenere la liquidazione della sua quota nella società di fatto costituita tra i tre fino al gennaio 1987. La controversia verteva sulla determinazione del valore dell'azienda e, in particolare, sull'inclusione nella quota del valore dei terreni agricoli (valore di mercato vs valore d'uso) e sulla consistenza patrimoniale rilevabile dalla documentazione contabile fiscale e dai rilievi del CTU.

La decisione

La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha rigettato il ricorso principale proposto da D'Amaro Domenicantonio e D'Amaro Giacomo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di D'Amario Giacinto. In sostanza è stato confermato l'operato della Corte d'appello in sede di rinvio che aveva rideterminato la quota spettante a D'Amario Giacinto in complessivi € 77.234,23, ritenendo corretta la valutazione del valore d'uso dei terreni e la metodologia di ricostruzione patrimoniale contabile adottata dal CTU. Le spese sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2289 c.c.

    Riferito al criterio per la liquidazione della quota del socio receduto o della partecipazione nella società di fatto; i giudici hanno ritenuto che il valore del conferimento in uso dei terreni debba essere considerato nella liquidazione, valutandolo in termini di valore d'uso piuttosto che del pieno valore di mercato

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3, 4, 5)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: vizio di diritto, nullità della motivazione, omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha valutato tali censure e ne ha dichiarate infondate o inammissibili quando si trattava di rivalutazioni del merito non consentite

  • art. 384 c.p.c.

    Riferimento alle disposizioni relative alla regolamentazione delle spese in grado di appello e alle modalità di impugnazione; i ricorrenti hanno invocato la norma nell'ambito delle censure sulla liquidazione

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha richiamato il principio secondo cui chi allega deve provare, respingendo censure che chiedevano ricostruzioni fattuali alternative prive di adeguata contestazione probatoria

  • art. 115 c.p.c.

    Principio della libera valutazione della prova e dei fatti provenienti da atti e documenti; la Cassazione ha ribadito la discrezionalità del giudice del merito nella valutazione probatoria quando corredato da motivazione congrua

  • art. 132 c.p.c. (comma 2, n.4)

    Regole sulla motivazione delle sentenze; i ricorrenti hanno lamentato motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del rinvio adeguata e al di sopra del minimo costituzionale

  • art. 345 c.p.c. (testo anteriore alla L. 353/90)

    Norma richiamata sul termine per l'acquisizione di documenti in sede di CTU: la Corte ha ritenuto ammissibile che il consulente d'ufficio acquisisca elementi fino alla precisazione delle conclusioni, specie per ricostruzioni tecniche e contabili

  • art. 198 c.p.c.

    Norma sulla produzione e acquisizione di documenti; censurata dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto la documentazione utilizzata dal CTU acquisibile e valutabile

  • art. 2261 c.c.

    Rilevante in tema di prova delle scritture contabili e della loro forza probatoria; evocata nelle censure ma la Corte ha confermato la possibilità di utilizzare dati contabili insieme ad altri elementi probatori

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in ordine all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti in relazione a oneri dovuti

Massime di principio

  • Nelle controversie di liquidazione di quote in società di fatto il valore dei beni dati in uso dovrebbe essere valutato prevalentemente in base al valore d'uso rispetto all'attività aziendale e non automaticamente al pieno valore di mercato
  • La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di merito che si fondano su motivazione congrua: le censure che mirano a una diversa valutazione della prova sono inammissibili se non evidenziano errori giuridici o vizii della motivazione
  • La documentazione contabile e le dichiarazioni fiscali possono concorrere a ricostruire la consistenza patrimoniale quando risultano riscontrate da altri registri (es. registri IVA) e da metodologie alternative concordanti
  • Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) può acquisire documenti e informazioni utili fino al momento della precisazione delle conclusioni, specie quando sia necessario l'ausilio di cognizioni tecniche per ricostruzioni contabili
  • In ipotesi di plurimi ricorsi tra le stesse parti la Corte può riunire le impugnazioni e compensare le spese tra le parti quando vi sia reciproca soccombenza o incertezza sull'esito

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