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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21108/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza n. 13669/2024 della Corte di cassazione, deducendo un errore di fatto della Corte. Sosteneva che il Collegio non avesse tenuto conto della documentazione allegata con memoria ex art. 380-bis c.p.c., in particolare del verbale del 5 ottobre 2023 relativo alle testimonianze assunte nel procedimento penale RG 985/2021 e del successivo verbale del 24 gennaio 2024, formatisi dopo l'introduzione del giudizio di cassazione e quindi, secondo lui, producibili e ammissibili. Lamentava inoltre che la Corte avesse valorizzato solo dichiarazioni rese nel processo penale da testi della parte civile e del pubblico ministero e del legale rappresentante della società. Nel merito sosteneva che vi fosse stato travisamento della prova anche quanto alla pretesa natura ritorsiva del licenziamento e che la Corte avesse trascurato la sua qualità di rappresentante sindacale aziendale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non configurassero, neppure astrattamente, un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rivisitazione nel merito della vicenda già decisa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i documenti indicati erano inammissibili in sede di memoria per i limiti dell'art. 372 c.p.c. e che, in ogni caso, non erano stati adeguatamente trascritti o riassunti nel ricorso, in violazione dell'art. 366 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimata; è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza o dell'ordinanza di legittimità è ammissibile solo in presenza di un vero errore di percezione, non già per contestare l'apprezzamento delle prove o la valutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria illustrativa non può essere utilizzata per introdurre documenti oltre i limiti processuali previsti; la Corte ha ritenuto che la documentazione richiamata non potesse essere utilmente prodotta in quella sede.

  • art. 372 c.p.c.

    In sede di legittimità la produzione documentale è soggetta a limiti; i documenti richiamati dal ricorrente sono stati ritenuti inammissibili perché prodotti oltre tali limiti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, con trascrizione o almeno riassunto del contenuto dei documenti rilevanti; la sua omissione integra un concorrente profilo di inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    La norma era stata invocata nel precedente giudizio di legittimità dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte richiama tale profilo solo per ricostruire il pregresso thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel precedente ricorso per censurare l'utilizzo dei verbali penali; la Corte lo menziona nel ricostruire le doglianze già esaminate.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel precedente giudizio di legittimità tra le norme asseritamente violate.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel precedente giudizio di legittimità tra le norme asseritamente violate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà processuale, risultante dal contrasto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • Non è configurabile revocazione quando il giudice di legittimità abbia comunque preso in considerazione il fatto controverso o ne abbia escluso la decisività, poiché in tal caso si controverte sul merito della valutazione e non su una svista materiale.
  • In sede di cassazione la produzione documentale è soggetta ai limiti dell'art. 372 c.p.c.; documenti introdotti fuori dai casi consentiti non possono fondare validamente una revocazione per errore di fatto.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto dei documenti e degli atti rilevanti; la mancata trascrizione o sintesi dei documenti determina un autonomo profilo di inammissibilità.
  • La qualità soggettiva del ricorrente, se non incide sul fatto storico accertato o sulla sua veridicità, non è sufficiente a trasformare in decisiva una censura che resta diretta contro la valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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