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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17799/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione proponeva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della qualità di "amministratore di fatto" di Piero Arlotto, denunciando travisamento e omissione delle dichiarazioni testimoniali; 2) violazione dell'art. 157 c.p. per l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B) (omessa richiesta di fallimento e aggravamento del dissesto); 3) violazione degli artt. 216, 223, 219 legge fall. e dell'art. 2621 c.c. e vizio di motivazione in ordine ai falsi valutativi in bilancio, alle distrazioni e alla bancarotta documentale; 4) violazione degli artt. 219 legge fall. e 62-bis c.p. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante della rilevante gravità del danno e alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile: - Primo motivo: dichiarato generico e manifestamente infondato; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione di Arlotto come amministratore di fatto sulla base di elementi fattuali (presenza continuativa in azienda, rapporti con dipendenti/fornitori, partecipazione a decisioni). - Secondo motivo: ritenuto fondato; il reato contestato al capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione (termine decorrente dalla sentenza dichiarativa di fallimento del 7/12/2011, con conteggio dei periodi di sospensione), pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al reato sub B). - Terzo motivo: dichiarato generico e manifestamente infondato; la Corte ha confermato la nozione di falsità come appostazione di fatti materiali non corrispondenti al vero, la mancanza di giustificazione delle operazioni distrattive e la rilevanza del disordine contabile ove la ricostruzione sia resa difficoltosa. - Quarto motivo: ritenuto fondato in parte; la Corte ha rilevato carenza di motivazione da parte dei giudici di merito in ordine al riconoscimento dell'aggravante per la "rilevante gravità del danno" (mancata valutazione della diminuzione effettiva della massa attiva disponibile per i creditori), per cui ha annullato e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per rivalutare tale punto e rideterminare la pena complessiva tenendo conto dell'estinzione del capo B). Non sono state ordinate pronunce sulle spese in relazione alla sola parziale inammissibilità dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fallimentare (commi 1 e 2, n.1)

    Norma richiamata per la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario: configurata quando l'amministratore appone nel bilancio fatti materiali non rispondenti al vero per occultare perdite e indurre in errore soci/terzi.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamata come riferimento alle circostanze aggravanti e alla nozione di più fatti previsti dalla legge fallimentare; utilizzata nella valutazione dell'aggravante della rilevante gravità del danno.

  • art. 217 comma 1 n.4) e art. 224 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

    Richiamate in relazione alla responsabilità per aver aggravato il dissesto omettendo di richiedere la dichiarazione di fallimento.

  • art. 192 cod. proc. pen. e art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamati nel primo motivo di ricorso a fondamento di censura per vizio di motivazione e travisamento delle fonti testimoniali; la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile.

  • art. 157 cod. pen.

    Citate nel secondo motivo con riferimento all'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha valutato la decorrenza e le sospensioni e ha dichiarato estinto il reato B).

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma sulle circostanze aggravanti (tra cui la "rilevante gravità del danno") e sulla continuazione fallimentare; la Corte ha richiamato il principio che la gravità va valutata sulla diminuzione effettiva della massa attiva disponibile per i creditori.

  • art. 2621 cod. civ.

    Richiamato nella critica ai falsi in bilancio; il ricorso lamentava vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione contabile, censura ritenuta generica.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Menziionato nel quarto motivo in ordine a profili aggravanti/recidiva; la questione è stata assorbita dalla rivalutazione richiesta in sede di rinvio per l'art. 219 l. fall.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come fondamento per la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ammissibile se specificamente dedotta.

  • art. 129 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Citate a supporto del principio che l'inammissibilità del ricorso può precludere la rilevazione d'ufficio della prescrizione, salvo che la questione sia stata posta e dedotta in grado di appello e in cassazione.

  • art. 620 comma 1 lett. i) cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la Corte di legittimità non può in via diretta scorporare una frazione della pena correlata al reato estinto, sicché è necessario il rinvio per la rideterminazione della pena.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Menziionato in relazione all'obbligo di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato la conformità formale dei motivi.

Massime di principio

  • Amministratore di fatto: per riconoscerne la qualità occorrono elementi concreti di inserimento organico e funzioni direttive continuative (rapporti con dipendenti/fornitori, decisioni gestionali), anche se svolti congiuntamente ad altri soggetti di diritto; la valutazione è di fatto e, se congruamente motivata, è insindacabile in cassazione.
  • Prescrizione nei reati fallimentari: il dies a quo per i reati connessi al fallimento decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento; se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata ed è stata adeguatamente dedotta, la Cassazione può annullare per estinzione il capo relativo.
  • Aggravante della "rilevante gravità del danno": va motivata con riferimento alla diminuzione effettiva e globale della massa attiva disponibile per i creditori, non con mero riferimento all'entità del passivo o a singole operazioni.
  • Bancarotta documentale: sussiste non solo quando la ricostruzione patrimoniale è impossibile, ma anche quando è resa notevolmente difficoltosa richiedendo diligenze particolari; la Corte valuta se la contabilità ha ostacolato gli accertamenti fallimentari.
  • Specificità dei motivi in Cassazione: i motivi devono essere puntuali e non meramente riproposizione generica di censure già esaminate; la mera reiterazione assente di una critica analitica comporta inammissibilità o rigetto.
  • Determinazione della pena in presenza di reati pluri-titolari: se uno dei reati cranio alla base della pena è estinto, il giudice di merito, in sede di rinvio, dovrà riconsiderare la quantificazione dell'aumento di pena derivante dalle fattispecie unificate; la Cassazione non può semplicemente scorporare la frazione di pena.

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