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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7260/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (spedizioniere)

La controversia

La controversia nasce da un’importazione di merci effettuata nel 2008 con l’ausilio di uno spedizioniere in rappresentanza diretta dell’importatore. L’Agenzia delle dogane rettificava in aumento il valore della merce e contestava allo spedizioniere tre atti sanzionatori per dazi non integralmente corrisposti, ritenendolo responsabile quale rappresentante diretto. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso dello spedizioniere; la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva gli appelli riuniti dell’Agenzia, escludendo che il rappresentante diretto fosse debitore dei dazi e ritenendo incompatibile con la disciplina unionale la responsabilità prevista dall’art. 41, comma 2, TULD. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 41, comma 2, e 56, comma 2, TULD, perché la CTR avrebbe deciso sulla base di disposizioni non più vigenti; 2) violazione dell’art. 201, par. 3, CDC, sostenendo che la qualità di debitore doganale spetterebbe a chiunque abbia partecipato all’operazione, indipendentemente dalla qualificazione formale; 3) violazione dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. n. 213/2000, contestando che lo spedizioniere fosse tenuto a un controllo meramente documentale e sostenendo la sua responsabilità per la diligenza nell’attività di verifica e certificazione; 4) violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997, assumendo che la responsabilità dello spedizioniere discendesse anche dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative. Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei singoli motivi.

La decisione

La Corte ha escluso preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.; ha ritenuto ammissibili e infondati i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha precisato che, in caso di dichiarazione doganale regolarmente presentata, il rappresentante diretto non è normalmente debitore dei dazi, salvo che abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione conoscendone, o dovendone ragionevolmente conoscere, l’irregolarità, incompletezza, non veridicità, inidoneità o invalidità. L’onere di provare tale responsabilità solidale grava sull’Amministrazione doganale, anche mediante presunzioni. Nel caso concreto la dichiarazione era stata regolarmente presentata e rettificata; la CTR aveva escluso la responsabilità sulla sola base della rappresentanza diretta, ma l’Agenzia non aveva dedotto né allegato che lo spedizioniere avesse fornito dati irregolari o documenti inidonei, né che avesse violato i propri obblighi professionali. È stata quindi confermata l’esclusione della responsabilità per i dazi e, conseguentemente, l’inapplicabilità delle sanzioni. La Corte ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese di lite in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso non può ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto, come si vedrà meglio nel prosieguo, sulla responsabilità dello spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore non può dirsi sussistente un orientamento consolidato in seno alla S.C..

    Il ricorso non è inammissibile ai sensi di questa disposizione quando sulla questione giuridica sottoposta alla Corte non esiste un orientamento consolidato.

  • art. 5, par. 2, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    Ai sensi dell’art. 5, p. 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

    La dichiarazione doganale può essere presentata dall’importatore personalmente oppure tramite rappresentante diretto o indiretto; la distinzione tra queste forme rileva per individuare chi assume la posizione di dichiarante.

  • art. 201, par. 3, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all’importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest’ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, laddove il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma che l’obbligazione doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.; cfr. Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013; Cass. n. 6129 del 01/03/2019).

    L’obbligazione doganale connessa a una dichiarazione regolare grava sul dichiarante: il rappresentante indiretto agisce come tale, mentre il rappresentante diretto resta normalmente estraneo perché dichiarante è l’importatore rappresentato. Il rappresentante diretto può tuttavia essere debitore, ai sensi della seconda proposizione del par. 3, quando abbia fornito dati necessari alla dichiarazione pur essendo o dovendo ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

  • art. 5, comma 4, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    La centralità della figura del dichiarante è confermata anche dall’art. 5, comma 4, del regolamento (CEE) n. 2913/1992, secondo cui “la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto”.

    Chi non dichiara di agire in rappresentanza altrui, oppure lo dichiara senza averne i poteri, è considerato agire in nome e per conto proprio e assume la posizione di dichiarante.

  • art. 202 Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    ai sensi dell’art. 202, p. 3, CDC, la persona che ha proceduto alla introduzione irregolare (cioè, quella che normalmente avrebbe dovuto svolgere le operazioni di sdoganamento e adempiere gli obblighi del dichiarante in dogana), nonchè le persone che hanno partecipato a detta introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare e le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere – allorquando l’hanno acquisita o ricevuta – che si trattava di merce introdotta irregolarmente (cioè le persone che, sebbene non siano tenute a procedere alle operazioni di sdoganamento in forza delle disposizioni del CDC, sono state nondimeno coinvolte nell’introduzione irregolare, sia prima, sia immediatamente dopo la stessa: cfr. CGUE 25 gennaio 2017, ult. cit., punti 21 e 22; Cass. n. 9433 del 12/04/2017; Cass. n. 5159 del 2013, cit.);

    In caso di introduzione irregolare, sono debitori la persona che vi ha proceduto, chi vi ha partecipato sapendo o dovendo ragionevolmente sapere dell’irregolarità e chi ha acquisito o detenuto le merci con la medesima consapevolezza.

  • art. 203 Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    ai sensi dell’art. 203 CDC, la persona che ha provveduto alla sottrazione della merce presentata in dogana. In tale ipotesi, “costituisce sottrazione di una merce al controllo doganale (..) qualsiasi ritiro, non autorizzato dall’autorità doganale competente, di una merce sottoposta alla vigilanza doganale dal luogo di custodia autorizzato, a prescindere dall’intenzionalità dello stesso” (così Cass. n. 29535 del 16/11/2018, che richiama CGUE 18 maggio 2017, causa C-154/16, Latvij as Dzelzcelp. VAS, punto 42, e CGUE 11 luglio 2013, causa C273/12, Harry Winston, punti 30 e 33).

    Risponde dell’obbligazione doganale chi sottrae la merce presentata in dogana al controllo; la sottrazione comprende il ritiro non autorizzato dal luogo di custodia, indipendentemente dall’intenzionalità.

  • art. 28 L. 8 maggio 1998, n. 146

    Venendo al diritto interno, va subito evidenziato che la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 28 ha definitivamente abrogato, a far data dal 15/05/1998, l’art. 41 TULD (che prevedeva, al comma 2, la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere a seguito di rettifica dell’accertamento), già ritenuto incompatibile con il CDC fin dalle operazioni effettuate in epoca successiva al 01/01/1989 (Cass. n. 9777 del 18/06/2003; Cass. n. 14312 del 26/09/2003; Cass. n. 3623 del 20/02/2006).

    L’art. 41 TULD, che prevedeva la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere in caso di rettifica dell’accertamento, è stato abrogato dal 15 maggio 1998 e non fonda la responsabilità per operazioni successive.

  • art. 2, comma 6, L. 25 luglio 2000, n. 213

    Tale disposizione non può che essere inserita ed interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile ratione temporis. Ne consegue che lo spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti: a) in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 201, p. 3, seconda proposizione, CDC e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della menzionata dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell’invalidità di quei documenti; b) in caso di assenza della dichiarazione doganale (ovvero di importazione di merce diversa da quella dichiarata, ipotesi equiparabile all’assenza di dichiarazione), ove abbia introdotto la merce irregolarmente (o collaborato alla sua introduzione) ovvero sottratto la stessa al controllo doganale (ovvero collaborato alla sua sottrazione) essendo a conoscenza (o dovendolo essere) della sua introduzione irregolare o della sua sottrazione al controllo doganale, secondo quanto previsto dagli artt. 202 e 203 CDC.

    La responsabilità solidale prevista per lo spedizioniere va letta conformemente al diritto unionale: in presenza di dichiarazione regolare sussiste soltanto se lo spedizioniere ha fornito dati o documenti necessari, conoscendone o dovendone conoscere l’errore o l’invalidità; in assenza di dichiarazione, rileva la sua partecipazione consapevole o colpevolmente inconsapevole all’introduzione irregolare o alla sottrazione della merce.

  • art. 2, comma 7, L. 25 luglio 2000, n. 213

    La Corte esamina il motivo che richiama i commi 6, 7 e 8, ma fonda la regola applicata sulla disciplina del comma 6; non enuncia un’autonoma interpretazione del comma 7.

  • art. 2, comma 8, L. 25 luglio 2000, n. 213

    La Corte esamina il motivo che richiama i commi 6, 7 e 8, ma fonda la regola applicata sulla disciplina del comma 6; non enuncia un’autonoma interpretazione del comma 8.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è, ovviamente, a carico dell’Amministrazione doganale e può essere fornita anche a mezzo di elementi presuntivi, secondo la generale previsione dell’art. 2729 c.c..

    L’Amministrazione doganale deve provare la responsabilità solidale del rappresentante diretto e può assolvere tale onere anche tramite presunzioni.

  • art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La questione relativa all’applicabilità della disciplina generale della responsabilità per sanzioni amministrative è rimasta assorbita; la Corte non ne ha quindi fornito un’interpretazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata quale parametro processuale dei motivi di ricorso, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione.

  • art. 201, par. 3, seconda proposizione, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC)

    Peraltro, una responsabilità del rappresentante diretto dell’importatore può sorgere, ai sensi dell’art. 201, p. 3, seconda proposizione, CDC solo nei limiti in cui egli abbia fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione pur essendo o dovendo ragionevolmente essere a conoscenza della erroneità dei dati medesimi.

    Il rappresentante diretto può essere considerato debitore per una dichiarazione regolarmente presentata quando abbia fornito i dati necessari alla sua redazione e fosse, o dovesse ragionevolmente essere, consapevole della loro erroneità.

  • art. 40 TULD

    Ai sensi dell’art. 5, p. 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

    La norma, richiamata congiuntamente alla disciplina unionale, ammette che l’importatore presenti la dichiarazione personalmente o tramite rappresentante diretto o indiretto.

Massime di principio

  • Quando l’obbligazione doganale sorge da una dichiarazione regolarmente presentata, è debitore il dichiarante: il rappresentante indiretto risponde in quanto dichiarante, mentre il rappresentante diretto resta normalmente estraneo all’obbligazione, che fa capo all’importatore rappresentato.
  • Il rappresentante diretto dell’importatore risponde in solido dei dazi conseguenti alla rettifica di una dichiarazione regolare solo se l’Amministrazione doganale prova che ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone ragionevolmente conoscere l’irregolarità, incompletezza, non veridicità, inidoneità o invalidità. Non basta che si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore con i documenti da quest’ultimo consegnati.
  • L’onere di provare la responsabilità solidale del rappresentante diretto grava sull’Amministrazione doganale e può essere assolto anche mediante elementi presuntivi.
  • In caso di assenza di dichiarazione doganale, o di importazione di merce diversa da quella dichiarata, la responsabilità del rappresentante diretto può derivare dalla sua partecipazione all’introduzione irregolare o alla sottrazione della merce al controllo doganale, purché sapesse o dovesse ragionevolmente sapere dell’irregolarità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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