Cassazione Penale, Sentenza n. 29093/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Trapani (1/12/2022) per i reati previsti dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove con riferimento all'asserita destinazione allo spaccio della sostanza (assenza di accertati atti di cessione, modesto quantitativo compatibile con uso personale, illogicità nel collegare il denaro rinvenuto a una cessione osservata); (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (assenza di adeguata valutazione della personalità e della condotta); (3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità; (4) errata applicazione della recidiva senza adeguata indagine sulla maggior pericolosità del ricorrente; (5) vizio nella determinazione della pena e motivazione contraddittoria circa l'abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudizi di merito (Tribunale e Corte d'appello) avessero formato una doppia conforme valutazione delle prove, limitando la possibilità di sindacato in sede di legittimità, e che non fosse stato indicato alcun elemento probatorio inesistente o manifestamente difforme dai fatti reali. La Corte ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello: osservazioni della polizia giudiziaria (vendite osservate a terzi, comportamento dell'imputato stazionante in auto, avvicinamenti di assuntori), quantitativi sequestrati (17 involucri di hashish e 6 dosi di cocaina), dichiarazioni di terzi (Manuguerra) sul rifornimento abituale dall'imputato, modalità dell'intervento che spiegano la presenza del denaro nel portafogli. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche e del lucro di speciale tenuità (considerati numero di dosi e purezza della cocaina), la conferma della recidiva sulla base della costanza e continuità delinquenziale e la congruità della pena (due anni e undici mesi, inferiore alla media edittale). Per l'inammissibilità è stato disposto il pagamento delle spese e una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale sui reati relativi agli stupefacenti; applicata per qualificare la detenzione con finalità di spaccio sulla base degli elementi probatori (quantitativi, modalità di confezionamento, osservazioni di cessione, dichiarazioni di terzi).
Richiamato in relazione alle regole probatorie e alla valutazione delle prove; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione discrezionale delle risultanze probatorie.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione della sentenza di merito; usato per inquadrare le modalità di impugnazione e il controllo della motivazione.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero puramente ricostruttivi/contestativi e non consentissero il sindacato richiesto in cassazione.
Richiamato in relazione alle questioni di motivazione e ai rimedi impugnatori; applicazione nel contesto del controllo della congruità motivazionale delle decisioni di merito.
Norma collegata alla valutazione di circostanze attenuanti (se rilevanti); la Corte ha ritenuto non configurabile il beneficio invocato alla luce degli elementi di fatto.
Riferimento alla circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità o condizioni attenuanti analoghe; la Corte ha ritenuto che il numero di dosi e la purezza escludessero la speciale tenuità.
Norma richiamata nel contesto della recidiva e della personalità del reo; la Corte ha motivato la conferma della recidiva sulla base della storia delittuosa del ricorrente.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato i parametri (gravità, personalità, lucro) e li ha ritenuti adeguatamente considerati dai giudici di merito nel rigetto delle attenuanti e nella fissazione della pena.
art. 99 cod. proc. pen. (art. 616 cod. proc. pen.)
Art. 616 cod. proc. pen. richiamato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese e pagamento a favore della Cassa delle Ammende (la Corte ha quantificato in euro 3.000,00).
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (conferma della responsabilità da parte di due gradi di giudizio) limita fortemente l'intervento della Cassazione sulla valutazione delle prove: la Corte di legittimità non può riformare le conclusioni probatorie se non emerge che i giudici si sono basati su prove inesistenti o su risultati di prova manifestamente contrari alla realtà.
- Per dimostrare la destinazione allo spaccio non è necessario un atto di cessione registrato in dettaglio quando esiste una pluralità di elementi convergenti (osservazioni degli investigatori, modalità di confezionamento, quantità e numero di dosi, comportamenti riconducibili a cessione, dichiarazioni di acquirenti/trafficanti).
- La presenza di denaro in sé non è decisiva: la valutazione della sua rilevanza probatoria dipende dalle circostanze dell'intervento (modalità dell'osservazione, possibilità di occultamento o sistemazione del denaro, correlazione temporale con l'attività illecita osservata).
- Le circostanze attenuanti (generiche o di speciale tenuità del lucro) richiedono una motivazione puntuale e comparata rispetto ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; la mera genericità o la mancata analisi della personalità non sono sufficienti a mutare una valutazione di merito sostenuta da elementi concreti.
- La recidiva può essere confermata se dai precedenti emerge continuità e costanza nel comportamento delinquenziale; per contrastarla occorre dimostrare l'inesistenza o l'irrilevanza dei precedenti rispetto alla fattispecie attuale.
- In situazioni analoghe, per impugnare con successo in Cassazione decisioni di merito su questioni di fatto è necessario prospettare vizi di motivazione specifici e dimostrare elementi obiettivamente mancanti o risultati di prova manifestamente falsi; non è sufficiente una diversa lettura o una critica generica delle conclusioni dei giudici di merito.
- Nel formulare ricorso sulla determinazione della pena è utile dettagliare, punto per punto, la mancata o insufficiente considerazione dei criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del colpevole, scopo del reato, eventuale lucro), altrimenti la censura rischia di essere considerata generica e inammissibile.
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