Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva presentato nel 2007 istanza di rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990, 1991 e 1992, assumendo di rientrare tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per i danneggiati dal sisma della Sicilia orientale del 1990. Dopo un primo contenzioso culminato in una cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva rigettato la domanda ritenendo che spettasse alla contribuente dimostrare la compatibilità del beneficio con il regime 'de minimis' e che tale compatibilità fosse esclusa perché l'istanza originaria era stata proposta per un importo complessivo superiore alla soglia regolamentare di 200.000 euro nel triennio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in un unico motivo articolato in più profili, vizi di motivazione (insufficiente, contraddittoria e apparente), violazione della disciplina nazionale agevolativa e della decisione della Commissione europea n. 195/2016, nonché erronea valutazione dei mezzi di prova. Ha sostenuto di aver chiesto inizialmente il rimborso in conformità alla normativa vigente e alla giurisprudenza allora consolidata, di aver poi limitato la pretesa al tetto consentito solo per adeguarsi allo ius superveniens eurounitario, e ha invocato la possibilità di modificare quantitativamente la domanda prima della concessione del beneficio sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i profili di ricorso relativi alla motivazione della sentenza e alla valutazione delle prove, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ha poi respinto il profilo di violazione di legge, ritenendo corretta la decisione della CTR: dopo la decisione della Commissione europea n. 195/2016, il giudice nazionale deve verificare se il rimborso richiesto possa essere qualificato come aiuto individuale compatibile nei limiti del regolamento 'de minimis'; tale verifica va compiuta avendo riguardo al momento della concessione del beneficio e all'importo originariamente richiesto, non essendo sufficiente la successiva riduzione della domanda. Poiché l'istanza era stata presentata per un importo superiore alla soglia consentita, il beneficio non era concedibile e non rilevava la limitazione operata nel corso del giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata difesa dell'Amministrazione, con condanna della ricorrente all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
comma primo, n. 3 e n. 4; n. 5
Il sindacato di legittimità non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile, o l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; solo la sua mancanza, apparenza o irriducibile contraddittorietà è deducibile in cassazione.
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
Costituisce la base nazionale dell'agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, poi incisa dallo ius superveniens eurounitario.
art. 3 quater l. n. 117/2007
Norma richiamata dalla ricorrente come modifica della disciplina agevolativa nazionale.
Norma richiamata dalla ricorrente come ulteriore modifica della disciplina agevolativa nazionale.
art. 87, par. 1, Trattato istitutivo dell'Unione europea
Richiamato quale previsione equivalente all'attuale art. 107 TFUE sul divieto degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.
art. 107 TFUE
La decisione della Commissione europea ha qualificato le misure agevolative in questione come aiuti di Stato incompatibili, salvo la possibile compatibilità entro il regime de minimis.
Regolamento UE n. 1407/2013
soglia di € 200.000,00 complessivi nel triennio
Fissa il limite quantitativo entro il quale l'aiuto può rientrare nel regime de minimis.
art. 3, par. 4, Regolamento UE n. 1473/2013
Gli aiuti de minimis si considerano concessi nel momento in cui il beneficiario acquisisce, secondo il diritto nazionale, il diritto a riceverli, a prescindere dalla data di erogazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
comma 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la condanna all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure dirette a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; il vizio di motivazione è rilevante solo nei limiti del "minimo costituzionale" o per omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando una disciplina agevolativa nazionale è colpita da una decisione della Commissione europea che qualifica il beneficio come aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve applicare la disciplina eurounitaria sopravvenuta e verificare se il vantaggio possa comunque rientrare nel regime de minimis.
- Ai fini del regime de minimis, la verifica della compatibilità deve essere compiuta con riguardo al momento in cui il beneficio si considera concesso secondo il diritto nazionale, non alla sola data di erogazione o a una successiva rimodulazione della domanda.
- Se l'importo richiesto supera la soglia massima prevista dal regime de minimis, il beneficio non è fruibile e il superamento non consente di conservare la sola parte entro soglia, dovendo il giudice escludere l'intero aiuto.
- La successiva riduzione quantitativa della pretesa in corso di giudizio non sana l'originaria incompatibilità dell'istanza con il limite de minimis, quando il diritto all'aiuto doveva essere già esistente e legittimo al momento della sua concessione.
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