Cassazione Civile, Ordinanza n. 11689/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un contribuente, titolare di un'officina meccanica, un avviso di accertamento con metodo analitico-induttivo per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione maggiori redditi d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 56 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato un inesistente appello incidentale del contribuente; con il terzo e il quarto motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice regionale non avesse esaminato le censure dell'Ufficio né spiegato perché gli indizi posti a base dell'accertamento analitico-induttivo non fossero gravi, precisi e concordanti, omettendo inoltre di indicare gli elementi presuntivi concreti su cui l'accertamento si fondava.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che il contribuente era risultato totalmente vittorioso in primo grado e quindi non aveva interesse a proporre impugnazione; il riferimento della CTR a un "appello incidentale" era solo un improprio uso terminologico, privo di effetti pratici e quindi non censurabile dall'Agenzia. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la sentenza d'appello era sorretta da una motivazione solo apparente, criptica e inintelligibile, priva di un effettivo confronto con i fatti e con le presunzioni poste a base dell'accertamento (incoerenza del reddito dichiarato, incompletezza delle fatture, sproporzione delle rimanenze di magazzino, acquisto di immobili nell'anno successivo). La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
art. 32, comma 1, n. 4), D.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del questionario inviato al contribuente e delle informazioni richieste a supporto dell'accertamento.
art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per censurare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo tributario.
richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
la sentenza di merito deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
base della cassazione con rinvio al giudice di merito.
rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha interesse a proporre impugnazione; un eventuale riferimento del giudice d'appello a un "appello incidentale" inesistente, se non produce effetti decisori, non integra un vizio utile per l'altra parte.
- La motivazione della sentenza tributaria è nulla quando è solo apparente, generica o criptica, cioè quando non consente di comprendere le ragioni del decisum e non si confronta con le specifiche censure e con gli elementi probatori posti a fondamento dell'appello.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, il giudice di merito deve indicare e valutare gli indizi concreti posti a base della pretesa fiscale e spiegare perché essi non siano idonei, singolarmente e complessivamente, a sorreggere la rettifica del reddito.
- La formula della presunzione grave, precisa e concordante non può essere usata in modo meramente assertivo: la sentenza deve esplicitare quali siano gli elementi presuntivi e quale sia il ragionamento logico che li collega alla maggiore capacità contributiva contestata.
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