Cassazione Civile, Ordinanza n. 33520/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza d'appello e che, in ogni caso, il ricorrente avesse prospettato in sede di legittimità un tema nuovo, non dedotto nei gradi di merito. Ha quindi confermato il regime di soccombenza sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'istituto aveva svolto analisi di laboratorio finalizzate alla ricerca di diossina su campioni di latte ed elementi zootecnici repertati nel corso di un procedimento penale, su richiesta degli organi di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero. Chiese la condanna delle amministrazioni al pagamento di euro 613.020,00 oltre accessori, assumendo di avere diritto alla liquidazione dei compensi. I convenuti eccepirono il difetto di legittimazione e, in subordine, la decadenza dal diritto alla liquidazione per mancata richiesta entro 100 giorni e per mancata opposizione al decreto di reiezione emesso dal PM ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione ritenendo operante la decadenza. In cassazione l'istituto dedusse violazione dell'art. 71 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'attività svolta dovesse essere ricondotta a quella dell'ausiliario del giudice anche se eseguita tramite una persona giuridica; la Corte ha rilevato che la censura non attaccava la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto sul fatto che le analisi erano state materialmente svolte da personale dipendente della società, ma che, comunque, la questione proposta in cassazione introduceva un tema nuovo non trattato in appello. La Corte ha inoltre osservato che, se non qualificabili come spese di consulenza, le somme richieste sarebbero comunque riconducibili alle spese straordinarie di giustizia, con conseguente irrilevanza della qualifica di ausiliario del giudice ai fini della pretesa in esame.
Norme richiamate
termine di 100 giorni dalla data di espletamento dell'incarico
regola la liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato; la Corte ribadisce che la sua applicazione presuppone la reale riconducibilità dell'attività all'ausiliario e non può essere invocata per la prima volta su un tema nuovo in cassazione.
l'opposizione al decreto di reiezione del compenso deve essere proposta nel termine previsto; la mancata opposizione è stata valorizzata nei gradi di merito come causa ostativa alla pretesa.
definizione di "ausiliario"
la Corte richiama la definizione legale per affermare che l'ausiliario del magistrato è una persona professionalmente qualificata che presta apporto personale nello svolgimento di attività procedurali.
è richiamato come esempio di attività svolta con l'ausilio di persone idonee da parte della polizia giudiziaria.
viene menzionato per sottolineare che l'ausiliario è tenuto, al pari del magistrato, all'osservanza delle norme processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
indica il rito camerale di trattazione del ricorso.
le somme eventualmente non riconducibili alle spese di consulenza possono rientrare nelle spese straordinarie di giustizia, rispetto alle quali è irrilevante la qualifica di ausiliario del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di porre a carico del ricorrente, in caso di esito sfavorevole, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a contrastare una massima astratta o un passaggio non decisivo, il ricorso è inammissibile.
- Non è proponibile per la prima volta in cassazione una questione nuova o un diverso tema di contestazione non dedotto nei gradi di merito, salvo che sia rilevabile d'ufficio; il ricorrente deve anche indicare dove la questione sia stata già prospettata.
- Ai fini del d.P.R. n. 115/2002, l'ausiliario del magistrato è un soggetto fisico che apporta personalmente competenza tecnica nello svolgimento dell'attività procedurale; la mera utilizzazione di mezzi, strutture o personale dipendente di un ente non basta, di per sé, a integrare tale qualifica.
- Se la prestazione resa nel procedimento penale non è qualificabile come consulenza di un ausiliario, le relative somme possono comunque rientrare nelle spese straordinarie di giustizia, rispetto alle quali la qualifica soggettiva del prestatore non è decisiva ai fini della disciplina applicabile.
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