Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06979/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un intervento edilizio su un'area fabbricabile di proprietà di una società, realizzato in base a una convenzione urbanistica stipulata con il Comune e seguito dal rilascio di concessioni edilizie e varianti. A distanza di anni, il Comune ha annullato in autotutela la delibera di approvazione della convenzione e poi i titoli edilizi, disponendo anche l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di aree e opere ritenute abusive. La società ha quindi chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo di avere confidato legittimamente nella validità degli atti comunali e di aver subito costi di costruzione, oneri, spese tecniche, mutui e altri pregiudizi; in subordine ha invocato l'ingiustificato arricchimento. Il Comune ha eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, prescrizione, assenza di affidamento incolpevole e insussistenza del nesso causale e del danno. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello del Comune e rigettato integralmente la pretesa. In cassazione la società ha dedotto: divieto di nova in appello e ultrapetizione; violazione delle regole su buona fede, affidamento e responsabilità ex art. 2043 c.c.; omesso esame/contrasto motivazionale per il richiamo alla sentenza amministrativa; omessa pronuncia sulle domande subordinate di responsabilità contrattuale e arricchimento senza causa. Il Comune ha proposto ricorso incidentale su giurisdizione, nesso causale, giudicato amministrativo e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, ritenendo generiche o inammissibili tutte le censure: il primo motivo non indicava un vero fatto storico omesso ed era privo di specificità quanto alla novità in appello; il secondo chiedeva una rivalutazione del merito e delle prove; il terzo lamentava una motivazione solo non condivisa, non un'anomalia motivazionale rilevante; il quarto era inammissibile perché non individuava fatti costitutivi diversi per le domande di responsabilità contrattuale o di arricchimento senza causa. Conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo del Comune è stato dichiarato inefficace. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono proporsi nuove eccezioni in senso stretto; la censura di novità richiede specifica dimostrazione della reale introduzione di nuovi temi difensivi non desumibili dagli atti già acquisiti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare domande, eccezioni, argomentazioni o singoli elementi istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    non è denunciabile come violazione della norma la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo se siano state effettivamente proposte domande diverse, fondate su distinti fatti costitutivi; la diversa qualificazione giuridica di una stessa domanda non impone autonoma pronuncia su tutte le qualificazioni astrattamente possibili.

  • art. 2043 c.c.

    la censura di responsabilità extracontrattuale non può tradursi in una nuova valutazione del merito, dovendo essere dedotti specifici errori di diritto o omessi fatti storici rilevanti.

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di arricchimento senza causa richiede fatti costitutivi propri e distinti rispetto alla domanda risarcitoria; in difetto di specificazione di tali fatti non vi è omessa pronuncia.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è invocabile solo se riguarda il medesimo punto fondamentale comune alle due controversie, ma la parte che lo deduce deve confrontarsi specificamente con l'oggetto dei due giudizi.

  • art. 2947 c.c.

    la prescrizione del diritto risarcitorio decorre dalla produzione del danno e va allegata e dimostrata con riferimento al momento di insorgenza del pregiudizio.

  • art. 325 c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo proposto oltre il termine breve perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato ai fini del termine lungo, ma la sua osservanza non salva l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo quando il principale è inammissibile.

  • art. 371 c.p.c.

    la proposizione del ricorso incidentale nel termine previsto per il controricorso non lo rende autonomamente efficace se è tardivo rispetto ai termini di impugnazione e il principale è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti processuali, va posto a carico della ricorrente principale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia trascurato argomenti difensivi, singoli elementi istruttori o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La deduzione del divieto di nova in appello richiede di indicare in modo specifico quali eccezioni in senso stretto o allegazioni nuove siano state introdotte e perché esse non fossero desumibili dagli atti già acquisiti al processo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito: essa è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove inesistenti o attribuzione di efficacia probatoria contra legem.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice non si pronunci su una domanda distinta, fondata su fatti costitutivi diversi; non ricorre quando la parte si limiti a prospettare diverse qualificazioni giuridiche di un medesimo nucleo fattuale.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, con conseguente regolazione delle spese a carico della sola parte ricorrente principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.