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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29011/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Codacons aveva proposto ricorso ex art. 140 D.lgs. n. 206/2005 chiedendo l'inibitoria della pratica commerciale della palestra consistente nell'offerta promozionale pubblicizzata su cartelloni non esaustivi e valida "solo per lo stesso giorno", ritenuta ingannevole perché induceva i consumatori a sottoscrivere immediatamente abbonamenti che altrimenti non avrebbero sottoscritto o avrebbero sottoscritto a condizioni diverse.

La decisione

Il Tribunale di Milano aveva accertato la pratica ingannevole, inibito la prosecuzione della condotta e condannato D.R.G. s.r.l. alle spese. La Corte d'Appello di Milano, invece, ha accolto l'appello dell'azienda ritenendo che il Codacons non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi dell'illiceità (insufficiente dimostrazione che l'offerta fosse ingannevole e che vi fosse costrizione della libertà negoziale) e ha rigettato la domanda, condannando il Codacons alle spese. Con ricorso per cassazione il Codacons ha dedotto quattro motivi; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi in gran parte inammissibili o estranei ai limiti del giudizio di legittimità (mancata autosufficienza del ricorso, incapacità di far valere un "error in procedendo" senza rispettare i requisiti di specificità, divieto di rivalutazione del fatto nel merito), e ha confermato l'esito favorevole alla resistente. Non sono state disposte ulteriori statuizioni sulle spese di giudizio in cassazione salvo l'annotazione sul possibile raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), art. 140

    Norma che disciplina l'azione collettiva promossa dalle associazioni per la tutela dei consumatori; la Corte ha ritenuto che l'azione fosse stata correttamente inquadrata ex art. 140 e che su di essa si applichi l'onere probatorio generale dell'art. 2697 c.c.

  • D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), art. 140-bis

    Richiamato dalla sentenza ma distinto dall'art. 140; la Corte evidenzia che l'azione non era qualificabile quale class action ex art. 140-bis e che la menzione non incide sulla ratio decidendi

  • D.lgs. n. 206/2005, artt. 20, 21, 23 lett. g)

    Norme che individuano le pratiche commerciali scorrette e le tutele; il Tribunale aveva inibito la pratica ai sensi di tali disposizioni, mentre la Corte d'Appello ha ritenuto non provata la loro violazione nel caso concreto

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova; la Corte ha confermato che il ricorrente/attore è onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda, anche nell'azione collettiva ex art. 140

  • Codice di procedura civile, art. 342

    Disciplina i requisiti di specificità dell'atto di impugnazione (appello); la Corte ha ritenuto che la contestazione relativa al difetto di specificità dell'appello doveva essere adeguatamente dedotta e provata nel ricorso per cassazione per essere valutata

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura per "error in procedendo" connessa a presunte omissioni del giudice di merito è stata esaminata alla luce dei limiti di pertinenza per la cassazione

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Previsioni dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e per error in procedendo; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi ricorsuali invocassero una rivalutazione del fatto (non consentita) o fossero inammissibili per carenza dei requisiti formali

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Regola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato l'obbligo di riportare nel ricorso le specifiche censure e i fatti processuali rilevanti, pena l'inammissibilità

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater

    Norma che consente il raddoppio del contributo unificato in determinati casi; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Per ottenere l'inibitoria di una pratica commerciale ingannevole l'attore deve provare i fatti costitutivi dell'illiceità: contenuto pubblicitario, modalità di presentazione e l'effetto concreto sul "consumatore medio"; senza prove concrete la domanda può essere rigettata.
  • In azioni collettive ex art. 140 del Codice del Consumo l'onere della prova rimane a carico dell'attore secondo le regole generali (art. 2697 c.c.); la qualificazione formale dell'azione (art.140 vs art.140-bis) è rilevante ma non trasforma l'onere probatorio.
  • Le censure per vizi in procedendo (omissione di pronuncia su questioni processuali) devono essere formulate in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione, con l'indicazione precisa dei motivi di appello e dei fatti processuali; altrimenti sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito dei fatti: se la doglianza richiede una nuova valutazione probatoria del materiale fattuale, il motivo è inammissibile per superamento dei limiti del controllo di legittimità.
  • Le associazioni di consumatori legittimate ad agire non godono automaticamente di esenzione dal pagamento delle spese: la condanna alle spese segue il principio della soccombenza.
  • Nella contestazione di un atto di impugnazione (es. genericità dell'appello) è essenziale indicare nel ricorso gli specifici motivi impugnati e la parte della sentenza di primo grado che si censura, al fine di ottenere il sindacato in cassazione su eventuali errori in procedendo.

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