Cassazione Civile, Ordinanza n. 24723/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ausiliario)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso riconosciuto a un ingegnere nominato dal giudice dell'esecuzione per la stima di un immobile pignorato. Il giudice aveva assegnato il termine per il deposito della relazione di stima a trenta giorni prima dell'udienza fissata, termine che cadeva di sabato; la perizia fu depositata il lunedì successivo. La parte opponente chiedeva la riduzione di un terzo degli onorari ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il deposito fosse tardivo e che la riduzione operasse automaticamente, oltre alla revoca della liquidazione delle spese vive perché non documentate. Il Tribunale rigettò l'opposizione ritenendo irrilevante il lieve ritardo e sufficiente la documentazione delle spese. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione dell'art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., assumendo che il termine a ritroso scaduto di sabato fosse comunque da considerarsi e che il giudice non avesse alcun margine discrezionale, dovendo applicare la riduzione di un terzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 non imponga una riduzione automatica e meccanica del compenso in ogni caso di deposito oltre il termine, ma richieda un previo accertamento della imputabilità del ritardo alla negligenza dell'ausiliario. Nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato la minima entità del ritardo e la coincidenza del termine con un sabato, escludendo un comportamento negligente. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
"Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo"
La riduzione di un terzo degli onorari non opera automaticamente per ogni ritardo, ma presuppone l'accertamento che il ritardo sia imputabile a negligenza dell'ausiliario; la sanzione ha funzione preventiva rispetto a comportamenti non virtuosi e a indebite dilatazioni dei tempi processuali.
Richiamato dalla ricorrente in tema di computo del termine a ritroso, ma la Corte non ne fonda una diversa decisione rispetto all'art. 52 d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione del termine, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione finale.
artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma posta a base dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
artt. 51, 52 e 53 d.P.R. n. 115 del 2002
Le norme sui criteri di liquidazione degli ausiliari vanno lette in modo da bilanciare contenimento delle spese del processo e adeguata remunerazione del professionista designato.
Massime di principio
- La riduzione del compenso dell'ausiliario del magistrato per ritardo nel deposito dell'elaborato non è una conseguenza automatica e svincolata da ogni valutazione del caso concreto: il giudice deve verificare se il ritardo sia imputabile all'ausiliario e denoti negligenza.
- La sanzione prevista per il ritardo nell'espletamento dell'incarico ha natura funzionale e preventiva, essendo diretta a evitare comportamenti non virtuosi e indebite dilatazioni dei tempi processuali.
- Nel sistema della liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, i criteri legali devono essere applicati in modo conforme a ragionevolezza, bilanciando l'esigenza di contenimento della spesa pubblica con quella di garantire un'adeguata remunerazione dell'attività svolta.
- Quando il termine per il deposito cade in giorno non lavorativo o il ritardo è di minima entità, occorre comunque una verifica concreta della sua imputabilità, non potendosi desumere automaticamente la sanzione dal mero superamento formale della scadenza.
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