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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27500/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, condannati in primo grado con rito abbreviato dal GUP di Agrigento e poi con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Palermo, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado. La contestazione riguarda un episodio commesso in ambito marittimo, qualificato ai sensi dell'art. 1135, secondo comma, cod. nav., nel quale i giudici di merito hanno ritenuto che gli imputati avessero posto in essere condotte predatorie ai danni di migranti in difficoltà, nel contesto di un motopeschereccio e di barchini carichi di migranti. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge per omessa traduzione della sentenza di primo grado nei confronti di imputati alloglotta e per illegittima rimessione in termini, sostenendo che la Corte territoriale avesse impropriamente sanato il vizio con il ricorso all'art. 175 c.p.p., senza eliminare il pregiudizio difensivo, anche in relazione alla possibilità di accedere al beneficio premiale della mancata impugnazione ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p.; 2) violazione di legge processuale per aver concesso un termine di quindici giorni per eventuali motivi aggiunti, ritenuto non conforme al termine legale di impugnazione; 3) vizio di motivazione per asserita inesattezza della sentenza nel ritenere richiesta la traduzione, non risultante dal verbale di udienza, e per l'uso distorto dell'istituto della rimessione in termini; 4) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo e sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte non avesse valorizzato una nota della Guardia di Finanza da cui emergerebbe un diverso sviluppo temporale dei fatti e una diversa ricostruzione della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi tre motivi non si confrontassero con il dato decisivo dell'avvenuta traduzione della sentenza di primo grado, eseguita dalla Corte d'appello, e con la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 38306/2025, secondo cui l'omessa traduzione della sentenza-documento integra una nullità generale a regime intermedio che, una volta sanata dalla traduzione, può essere fatta valere nei limiti dei rimedi processuali ancora disponibili. La Corte ha osservato che i ricorrenti non avevano proposto motivi nuovi, né avevano manifestato la volontà di accedere al beneficio di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., né avevano dimostrato una concreta lesione delle prerogative difensive; ha inoltre ritenuto che la concessione di un termine di quindici giorni per motivi aggiunti non avesse inciso in modo illegittimo sul diritto di difesa. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha giudicato generico perché non si confrontava con la motivazione congruente e convergente dei giudici di merito, che avevano valorizzato plurimi elementi probatori per affermare il dolo e per negare le attenuanti generiche. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 1135, secondo comma, cod. nav.

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 143 c.p.p.

    disciplina la traduzione degli atti per l'imputato alloglotto; la Corte richiama le Sezioni Unite per affermare che la mancata traduzione della sentenza-documento integra un vizio rilevante come nullità a regime intermedio.

  • art. 175 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti come istituto impropriamente utilizzato dalla Corte territoriale per sanare il vizio della mancata traduzione; la Cassazione ritiene comunque non fondato il motivo per difetto di concreto interesse e per l'avvenuta traduzione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    individuata come la norma che qualifica la nullità generale a regime intermedio derivante dall'omessa traduzione della sentenza-documento all'imputato alloglotto.

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato per il regime di deducibilità della nullità a regime intermedio nei termini processuali previsti.

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti quale possibile beneficio premiale connesso alla mancata proposizione dell'appello; la Corte osserva che non è stata dedotta in concreto la volontà di accedervi nei termini utili.

  • art. 585 c.p.p.

    richiamato in motivazione in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione dopo la traduzione e il nuovo deposito della sentenza-documento.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La mancata traduzione della sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio della sentenza-documento, non della decisione in sé, e può comportare la restituzione degli atti al giudice di primo grado per la traduzione.
  • Se la traduzione della sentenza interviene ed è eseguita, il vizio va valutato alla luce delle concrete prerogative difensive ancora disponibili: il ricorrente deve confrontarsi con l'effettiva incidenza del vizio sui rimedi processuali rimasti praticabili, altrimenti il motivo è privo di interesse concreto.
  • La tutela derivante dalla traduzione della sentenza non presuppone necessariamente una specifica richiesta della parte; la nullità può essere eccepita o rilevata anche d'ufficio, ma resta centrale la verifica del pregiudizio effettivo e attuale.
  • La concessione di un termine per motivi aggiunti o per l'esercizio del diritto di difesa può essere idonea a neutralizzare il vulnus derivante da una tardiva o irregolare traduzione, purché il termine consenta un'effettiva esplicazione delle facoltà difensive.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti rispetto a una motivazione di merito coerente e supportata da plurimi elementi probatori.
  • La valutazione del dolo e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione non manifestamente illogica e non arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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