Cassazione Civile, Ordinanza n. 16409/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donatario)
La controversia
La controversia nasce da un atto di donazione con il quale una madre aveva attribuito a tre figli distinti appezzamenti di terreno in Avola, prevedendo una clausola relativa ai pozzi esistenti negli stacchi donati. Una delle figlie sosteneva che da tale atto derivasse una servitù reciproca di attingimento d'acqua dal pozzo sito nel terreno del fratello, con i relativi accessori di esercizio della servitù. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo la servitù. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, interpretando l'atto di donazione nel senso che la volontà della donante non fosse quella di istituire una servitù reciproca tra i fondi dei due figli dotati di pozzo, ma di gravare i fondi dei due donatari muniti di pozzo a favore dell'altro figlio il cui terreno ne era privo, escludendo per la ricorrente l'utilitas fundi necessaria alla servitù. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della donazione; omesso esame e violazione delle norme sulla prescrizione del diritto di servitù per non uso; violazione delle norme sulla costituzione della servitù e sull'utilità del fondo; omessa pronuncia sugli accessori della servitù; erroneità della regolazione delle spese dopo la riforma in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestava l'interpretazione dell'atto di donazione, affermando che la corte territoriale aveva svolto un'ermeneutica plausibile e coerente con il dato letterale e complessivo dell'atto, ricostruendo correttamente la volontà della donante come diretta a costituire una servitù di acquedotto solo a favore del figlio il cui fondo era privo di pozzo. Ha poi escluso che potesse assumere rilievo la censura sulla prescrizione, poiché la negazione stessa dell'esistenza del diritto di servitù rendeva superflua ogni questione sulla sua estinzione per non uso. Ha respinto anche la doglianza sugli accessori della servitù, perché, una volta escluso il diritto principale, non potevano essere riconosciuti i relativi adminicula servitutis. Infine ha confermato la statuizione sulle spese, ribadendo che il giudice di appello, quando riforma la decisione di primo grado, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo il criterio unitario della soccombenza complessiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione, poi ritenuti tutti infondati
i canoni ermeneutici contrattuali sono applicabili anche alla donazione e consentono di ricostruire la volontà effettiva del disponente sulla base del testo complessivo dell'atto
richiamato per la nozione di servitù prediale e per l'esigenza di utilità del fondo dominante
richiamato per il requisito dell'utilità del fondo ai fini della servitù
richiamato in tema di costituzione della servitù
richiamato in relazione agli accessori o alle modalità di esercizio della servitù
richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'estinzione della servitù per non uso; la Corte ne esclude la rilevanza poiché il diritto non esisteva
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della prescrizione; la Corte ritiene assorbita ogni questione estintiva
richiamato per sostenere il ricorso a presunzioni nella prova della reciprocità della servitù
richiamato in tema di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza
norma procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio e al deposito di memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. n. 9064/2018
citata a sostegno del principio secondo cui la riforma della sentenza impone il nuovo regolamento delle spese
Cass. n. 27056/2021
citata nello stesso senso sulla regolazione unitaria e globale delle spese in caso di riforma della decisione
Massime di principio
- I canoni di interpretazione del negozio giuridico si applicano anche agli atti di liberalità: la volontà del disponente va ricostruita dal testo complessivo dell'atto, attribuendo rilievo al dato letterale ma senza fermarsi a un significato isolato o puramente formale di singole espressioni.
- La costituzione di una servitù richiede che l'utilità sia effettivamente riferibile a un fondo; se dall'atto risulta che il vantaggio è destinato a un diverso fondo o a un diverso soggetto, difetta il presupposto dell'utilitas fundi in capo a chi rivendica il diritto.
- Quando il giudice di merito esclude in radice l'esistenza del diritto azionato, restano assorbite le questioni sull'eventuale prescrizione o estinzione del medesimo per non uso, perché tali profili presuppongono l'esistenza del diritto stesso.
- Gli accessori o le modalità di esercizio di una servitù non possono essere riconosciuti autonomamente se viene escluso il diritto principale di servitù.
- In caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi secondo il criterio unitario della soccombenza complessiva.
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