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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36689/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una vendita di autovettura effettuata dalla società poi fallita a favore di un soggetto che, secondo la ricostruzione dell'opponente, non avrebbe dovuto corrispondere il prezzo perché il rapporto reale tra le parti era una permuta: alla cessione di una Mercedes Benz sarebbe stata contro-cambiata la cessione di una Porsche, intestata formalmente a un terzo, con un conguaglio in denaro. Il curatore del fallimento della società venditrice otteneva decreto ingiuntivo per il prezzo della Mercedes; l'ingiunto proponeva opposizione sostenendo di avere già regolato il rapporto tramite permuta e chiedendo, in via subordinata, di accertare la fittizietà dell'intestazione della Porsche al terzo chiamato in causa. In appello la domanda subordinata veniva accolta nei confronti della terza chiamata, con condanna di quest'ultima al pagamento del prezzo della Porsche. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità dell'appello per difetto di procura dell'avvocato che lo aveva sottoscritto, sostenendo che la procura conferita per l'opposizione non si estendesse al grado di appello; 2) difetto di motivazione della condanna al pagamento del prezzo della Porsche; 3) violazione delle regole sulla compravendita e sulla prova, assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la condanna sulla contumacia e sulla mancata risposta all'interrogatorio formale, trascurando che non vi sarebbe stato alcun rapporto negoziale e che gli esiti istruttori sarebbero stati contrari alla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto valida la procura all'appello, interpretando la formula "in ogni sua successiva fase ed istanza" come comprensiva anche del grado di impugnazione. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, osservando che la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'effettiva intestazione e vendita della Porsche alla ricorrente e quindi la debenza del prezzo. Quanto ai profili di prova, ha affermato che era onere della convenuta dimostrare il pagamento del prezzo, mentre non era consentito in cassazione il riesame delle risultanze testimoniali. Il ricorso incidentale subordinato è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso monitorio introdotto dal curatore del fallimento per il pagamento del prezzo

  • art. 125, 2° co., c.p.c.

    invocato per contestare la validità della procura al difensore; la Corte ritiene però che la formula della procura comprenda anche il grado di appello

  • art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione; la Corte esclude la sussistenza di un'anomalia motivazionale rilevante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per le censure di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per la denuncia di violazione di legge sostanziale e processuale

  • art. 1470 c.c.

    richiamato per contestare la configurabilità della compravendita e la debenza del prezzo

  • art. 1498 c.c.

    richiamato per contestare l'obbligo di pagamento del prezzo della compravendita

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per lamentare una valutazione non corretta delle prove

  • art. 232, 1° co., c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata risposta all'interrogatorio formale e alla sua valenza probatoria

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'importo base del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto

  • art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    citato nel testo per il raddoppio del contributo unificato, ma il riferimento normativo appare espresso in termini non perfettamente omogenei rispetto alla formulazione corretta nel dispositivo

  • art. 13, 10 co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo come parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto

  • Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053

    richiamata per delimitare le anomalie motivazionali denunciabili in cassazione, escludendo l'insufficienza motivazionale come vizio rilevante

  • Cass. sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533

    richiamata per il principio sull'onere della prova dell'inadempimento: il creditore prova fonte e scadenza del diritto, il debitore deve provare l'adempimento

  • Cass. 5 settembre 2008, n. 22397

    richiamata per sostenere che la locuzione "istanza" può equivalere a "grado" e dunque comprendere l'appello

  • Cass. 10 giugno 2016, n. 11892

    richiamata per negare la possibilità di un riesame in cassazione delle risultanze testimoniali

  • Cass. ord. 26 settembre 2018, n. 23153

    richiamata per il medesimo principio di preclusione al riesame del merito probatorio in sede di legittimità

  • Cass. sez. un. 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La procura alle liti che contenga un riferimento alle "successive fasi ed istanze" può essere interpretata, secondo il suo tenore letterale e sistematico, come idonea a coprire anche il giudizio di appello.
  • In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è deducibile la semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
  • In tema di compravendita e di azione di pagamento del prezzo, una volta allegata la fonte negoziale del credito e la scadenza dell'obbligazione, incombe sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo costituito dall'avvenuto pagamento.
  • La censura che miri a ottenere una diversa lettura delle prove testimoniali o del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità, perché il giudizio di cassazione non consente il riesame del merito probatorio.
  • La contumacia della parte e la mancata risposta all'interrogatorio formale non possono, da sole, sostituire la prova dei fatti costitutivi o estintivi quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un accertamento in fatto autonomamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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