Cassazione Civile, Ordinanza n. 36689/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una vendita di autovettura effettuata dalla società poi fallita a favore di un soggetto che, secondo la ricostruzione dell'opponente, non avrebbe dovuto corrispondere il prezzo perché il rapporto reale tra le parti era una permuta: alla cessione di una Mercedes Benz sarebbe stata contro-cambiata la cessione di una Porsche, intestata formalmente a un terzo, con un conguaglio in denaro. Il curatore del fallimento della società venditrice otteneva decreto ingiuntivo per il prezzo della Mercedes; l'ingiunto proponeva opposizione sostenendo di avere già regolato il rapporto tramite permuta e chiedendo, in via subordinata, di accertare la fittizietà dell'intestazione della Porsche al terzo chiamato in causa. In appello la domanda subordinata veniva accolta nei confronti della terza chiamata, con condanna di quest'ultima al pagamento del prezzo della Porsche. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità dell'appello per difetto di procura dell'avvocato che lo aveva sottoscritto, sostenendo che la procura conferita per l'opposizione non si estendesse al grado di appello; 2) difetto di motivazione della condanna al pagamento del prezzo della Porsche; 3) violazione delle regole sulla compravendita e sulla prova, assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la condanna sulla contumacia e sulla mancata risposta all'interrogatorio formale, trascurando che non vi sarebbe stato alcun rapporto negoziale e che gli esiti istruttori sarebbero stati contrari alla domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto valida la procura all'appello, interpretando la formula "in ogni sua successiva fase ed istanza" come comprensiva anche del grado di impugnazione. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, osservando che la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'effettiva intestazione e vendita della Porsche alla ricorrente e quindi la debenza del prezzo. Quanto ai profili di prova, ha affermato che era onere della convenuta dimostrare il pagamento del prezzo, mentre non era consentito in cassazione il riesame delle risultanze testimoniali. Il ricorso incidentale subordinato è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso monitorio introdotto dal curatore del fallimento per il pagamento del prezzo
invocato per contestare la validità della procura al difensore; la Corte ritiene però che la formula della procura comprenda anche il grado di appello
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre il vizio di motivazione; la Corte esclude la sussistenza di un'anomalia motivazionale rilevante
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per le censure di nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la denuncia di violazione di legge sostanziale e processuale
richiamato per contestare la configurabilità della compravendita e la debenza del prezzo
richiamato per contestare l'obbligo di pagamento del prezzo della compravendita
invocato per lamentare una valutazione non corretta delle prove
richiamato in relazione alla mancata risposta all'interrogatorio formale e alla sua valenza probatoria
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'importo base del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto
art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
citato nel testo per il raddoppio del contributo unificato, ma il riferimento normativo appare espresso in termini non perfettamente omogenei rispetto alla formulazione corretta nel dispositivo
art. 13, 10 co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo come parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053
richiamata per delimitare le anomalie motivazionali denunciabili in cassazione, escludendo l'insufficienza motivazionale come vizio rilevante
Cass. sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533
richiamata per il principio sull'onere della prova dell'inadempimento: il creditore prova fonte e scadenza del diritto, il debitore deve provare l'adempimento
Cass. 5 settembre 2008, n. 22397
richiamata per sostenere che la locuzione "istanza" può equivalere a "grado" e dunque comprendere l'appello
Cass. 10 giugno 2016, n. 11892
richiamata per negare la possibilità di un riesame in cassazione delle risultanze testimoniali
Cass. ord. 26 settembre 2018, n. 23153
richiamata per il medesimo principio di preclusione al riesame del merito probatorio in sede di legittimità
Cass. sez. un. 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La procura alle liti che contenga un riferimento alle "successive fasi ed istanze" può essere interpretata, secondo il suo tenore letterale e sistematico, come idonea a coprire anche il giudizio di appello.
- In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è deducibile la semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- In tema di compravendita e di azione di pagamento del prezzo, una volta allegata la fonte negoziale del credito e la scadenza dell'obbligazione, incombe sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo costituito dall'avvenuto pagamento.
- La censura che miri a ottenere una diversa lettura delle prove testimoniali o del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità, perché il giudizio di cassazione non consente il riesame del merito probatorio.
- La contumacia della parte e la mancata risposta all'interrogatorio formale non possono, da sole, sostituire la prova dei fatti costitutivi o estintivi quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un accertamento in fatto autonomamente motivato.
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