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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27625/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso umanitario. Nel ricorso per cassazione era dedotto un solo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato un vizio della procura speciale allegata al ricorso: la procura, pur contenendo gli estremi del provvedimento impugnato e la data di rilascio, non recava una certificazione espressa del difensore che attestasse la posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Secondo la Corte, per i ricorsi avverso i decreti resi ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve riportare in modo esplicito tale requisito, come chiarito dalle Sezioni Unite. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare memoria per chiedere di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura speciale apposta in calce al ricorso, perché il difensore aveva autenticato la sottoscrizione ma non aveva certificato in modo espresso che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché l'intimato non aveva svolto difese. Ha infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiede la certificazione della data di rilascio della procura speciale, successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato

    per il ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nel procedimento speciale in materia di protezione internazionale, la procura deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificarla, anche con un'unica sottoscrizione insieme all'autenticazione della firma.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    richiamati come ordinaria disciplina della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità della data.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità già effettuato dalla Corte costituzionale sulla disciplina della procura speciale, ritenuta non contrastante con tale parametro.

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina processuale in materia di protezione internazionale.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità; la Corte costituzionale ha escluso la violazione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità; la disciplina è stata ritenuta compatibile con il giusto processo.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione al diritto dell'Unione europea e alla CEDU nel giudizio di costituzionalità della norma processuale.

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità della disciplina processuale.

  • art. 46 direttiva 2013/32/UE

    richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità della disciplina processuale.

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel controllo di costituzionalità della disciplina processuale.

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel controllo di costituzionalità della disciplina processuale.

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel controllo di costituzionalità della disciplina processuale.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel controllo di costituzionalità della disciplina processuale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti pronunciati nel rito speciale della protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: la data di conferimento deve risultare espressamente come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
  • La mera autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura quando la norma processuale richiede espressamente anche quest'ultima attestazione.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il resistente non svolge difese, non vi è obbligo di statuire sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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