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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24429/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al mancato riconoscimento di un credito IVA, sul presupposto che l'Ufficio avesse negato il credito qualificando la società come non operativa. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR del Lazio ha nuovamente respinto l'impugnazione ritenendo accertata la non operatività della società per l'anno d'imposta 2009 e, quindi, insussistente il credito IVA opposto alla cartella. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso non sulla documentazione in atti ma sulla sola affermazione dell'Ufficio circa la definizione dell'avviso di accertamento per il 2009 nel procedimento ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse rilevato una mutatio libelli dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze di fatto riportate nelle decisioni di merito e non su prove inesistenti; ha inoltre precisato che, una volta accertata la non operatività nell'anno 2009, incombeva sulla contribuente fornire prova contraria della propria operatività, onere non assolto. Il secondo motivo è stato respinto perché il recupero erariale era sempre stato fondato sulla medesima dedotta non operatività della società, sicché non vi era stata modifica della causa petendi ma solo diversa argomentazione probatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su informazioni non ricavabili dal mezzo di prova acquisito; non è censurabile in cassazione il mero errore nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una contestazione del libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo il caso di uso di prove inesistenti o di attribuzione a esse di contenuti non ricavabili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare errori processuali, ma non consente di rivalutare il merito della prova.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    La preclusione alla mutatio libelli non opera quando l'Ufficio mantiene immutato il fondamento della pretesa fiscale e mutano soltanto gli argomenti difensivi o probatori.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    Richiamato solo come riferimento al procedimento nel quale risulta definito l'avviso di accertamento per l'anno 2009.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti o abbia tratto da una prova un'informazione logicamente impossibile da ricavare da quel mezzo; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
  • In materia tributaria, una volta accertato il presupposto fattuale posto a base della pretesa fiscale, incombe al contribuente fornire la prova contraria dei fatti impeditivi o estintivi, come l'effettiva operatività della società.
  • Non vi è mutatio libelli quando l'Amministrazione finanziaria mantiene immutato il fatto costitutivo della pretesa e si limita a sviluppare o precisare gli elementi argomentativi e probatori a sostegno della stessa.
  • La contestazione della non operatività societaria può legittimare il recupero del credito IVA, se il contribuente non dimostra specificamente il contrario nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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