Sentenza del 06/03/2024 n. 6032 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento che assumeva non gli fossero state validamente notificate. Con due motivi di ricorso per cassazione contestava, da un lato, l’interpretazione delle regole sulle ricerche e sulle notificazioni postali, lamentando la mancanza di prova dell’invio e della consegna della comunicazione di avvenuto deposito; dall’altro, riteneva insufficiente la documentazione prodotta dall’agente della riscossione per dimostrare la regolarità della notifica di una cartella. In memoria ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, per asserita violazione dell’art. 77 Cost. e per limitazione dell’accesso alla giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente, limitatamente alle cartelle diverse da quella per cui la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere. In applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e il ruolo o la cartella non notificata possono essere impugnati direttamente soltanto nei casi tassativi di pregiudizio previsti dalla legge; A.A. non aveva allegato né dimostrato uno di tali casi. Le questioni costituzionali sono state ritenute manifestamente infondate: in particolare, la disposizione fu introdotta dalla legge di conversione n. 215/2021, non dal decreto-legge, e la disciplina conserva forme di tutela successive. È rimasta ferma la cessazione della materia del contendere per la cartella di 728,35 euro, relativa al contributo sanitario nazionale del 1993 e notificata il 13 giugno 2001: il debito rientrava nell’annullamento automatico previsto per i carichi fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Le spese sono state integralmente compensate, considerato il sopravvenire della disciplina e della pronuncia delle Sezioni unite. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
Nella specie, non viene in rilievo alcuna delle ipotesi di azione "diretta" o "anticipata" di cui alla seconda parte del comma 4 bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cui sussistenza il ricorrente neppure ha dedotto, come avrebbe potuto fare, nella memoria del 27 settembre 2022.
La norma si applica anche ai processi pendenti e rende inammissibile l’impugnazione diretta o anticipata del ruolo o della cartella non notificata se il debitore non dimostra uno degli specifici pregiudizi previsti. L’estratto di ruolo, in quanto tale, non è impugnabile; resta possibile la tutela successiva contro gli atti che seguono.
Art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Pertanto, ricorrendo tutti i presupposti di cui alla citata disposizione, il debito risultante da detta cartella avrebbe dovuto essere annullato ex lege a prescindere dall'inammissibilità dell'originario ricorso.
Sono annullati automaticamente i debiti tributari fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La cartella di 728,35 euro ricadeva in tale disciplina, sicché la cessazione della materia del contendere è rimasta ferma.
Art. 382, ultimo comma, del codice di procedura civile
Da quanto fin qui detto, consegue, dunque, che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., dichiarandosi l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per difetto di interesse all'impugnazione.
La Corte può cassare senza rinvio quando rileva che la causa non poteva essere proposta o proseguita; qui l’inammissibilità deriva dal difetto dell’interesse richiesto per l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La mera conoscenza di una cartella tramite estratto di ruolo non consente, di regola, di impugnarla autonomamente: occorre dimostrare uno dei pregiudizi specifici tassativamente indicati dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.
- La disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi già pendenti, perché riguarda l’interesse ad agire e la sua sussistenza al momento della decisione.
- L’inammissibilità dell’impugnazione anticipata non elimina ogni tutela: il contribuente può contestare l’atto successivo, anche esecutivo, o avvalersi delle opposizioni esecutive quando ne ricorrono i presupposti.
- Le contestazioni sulla regolarità della notificazione e sulla prova documentale non superano la preclusione processuale se manca l’interesse qualificato richiesto per l’impugnazione diretta.
- Prima di contestare una cartella occorre verificare se il debito sia stato annullato automaticamente da una disposizione di legge: quando ricorrono i presupposti di legge, l’annullamento opera indipendentemente dall’esito dell’impugnazione.
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