Sentenza del 06/03/2024 n. 39 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato gli avvisi sostenendo, in sintesi: (1) che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di € 214.089,06, indicato nel quadro RU e utilizzato anche in compensazione nel 2018, spettasse per lo sviluppo e l’implementazione di un software aziendale per agevolare il lavoro itinerante; ha inoltre lamentato l’assenza di una valutazione tecnica del MISE e carenze di motivazione e di prova dell’Ufficio; (2) che fossero deducibili € 7.747 di spese telefoniche relative a SIM installate in apparecchi di teleallarme, non suscettibili di uso promiscuo; (3) che non fosse dovuta l’IVA di € 248.035 contestata per infedele dichiarazione, affermando di averla versata con ravvedimento operoso il 27 dicembre 2018; (4) che fosse detraibile l’IVA di € 4.921 sulle utenze telefoniche per teleallarme; e (5) che le sanzioni fossero illegittime per difetto dell’elemento soggettivo e sproporzione. L’Agenzia ha eccepito inoltre che i rilievi non impugnati erano divenuti definitivi. Un secondo ricorso, relativo al medesimo credito e alle sanzioni, è stato riunito al primo.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, Sezione I, con sentenza del 19 marzo 2024, ha respinto entrambi i ricorsi riuniti. Ha ritenuto definitivi i rilievi non impugnati e sufficientemente motivati gli avvisi. Ha escluso il credito per ricerca e sviluppo: il software era reperibile sul mercato, non risultavano attività formative né documentazione analitica delle ore e dei ruoli del personale, e l’intervento aveva migliorato l’organizzazione della singola impresa senza provare un avanzamento delle conoscenze scientifiche o tecnologiche. Ha quindi giudicato non necessario un parere preventivo del MISE. Ha respinto anche le contestazioni sulle spese telefoniche, rilevando che l’Ufficio aveva limitato la deduzione e la detrazione per le utenze suscettibili di uso promiscuo sulla base della documentazione prodotta. Quanto all’IVA di € 248.035, la società non ha provato l’asserito pagamento del 27 dicembre 2018. Ha infine confermato le sanzioni, ritenendole applicate entro i limiti normativi e non sproporzionate. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del grado, comprese quelle delle fasi cautelari, liquidate in € 12.000 oltre accessori se dovuti; le precedenti ordinanze cautelari avevano sospeso gli atti.
Norme richiamate
Art. 3, commi 4 e 5, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Il credito è riconoscibile solo per attività che rientrano nelle categorie di ricerca e sviluppo previste dalla disposizione; non basta migliorare processi o servizi già esistenti. Nel caso deciso, la mera introduzione di un software per rendere più efficiente l’attività aziendale non è stata ritenuta sufficiente.
Art. 163 del Trattato CE
La sentenza richiama il riferimento alla rilevanza della ricerca per la comunità nelle difese dell’Agenzia, ma non fonda autonomamente su questa disposizione la decisione: il criterio applicato dalla Corte è quello dell’art. 3, commi 4 e 5, del D.L. n. 145 del 2013.
Art. 102, comma 9, del D.P.R. n. 917 del 1986
È citato dalla società per contestare il recupero delle spese telefoniche; la sentenza non ne offre un’interpretazione autonoma, ma respinge la contestazione sulla base della documentazione e della motivazione dell’Ufficio.
Art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986
È citato dalla società in relazione alla deducibilità dei costi telefonici; la Corte non ne esplicita un principio interpretativo, ritenendo decisiva la documentazione insufficiente e la distinzione operata dall’Ufficio per le utenze suscettibili di uso promiscuo.
Massime di principio
- Per beneficiare del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, non è sufficiente che un progetto migliori l’efficienza o l’organizzazione della singola impresa: occorre provare che l’attività abbia le caratteristiche di ricerca e sviluppo previste dalla legge e comporti un avanzamento rilevante delle conoscenze o capacità scientifiche o tecnologiche.
- La documentazione del credito deve consentire di verificare concretamente le attività svolte, le risorse impiegate, le ore dedicate e i ruoli del personale. Una relazione tecnica o una perizia, se non supportate da elementi analitici idonei, possono non dimostrare il diritto all’agevolazione.
- Quando la natura dell’attività contestata può essere valutata sulla base degli elementi disponibili e della disciplina applicabile, la mancanza di un parere preventivo ministeriale non determina, da sola, l’illegittimità dell’accertamento.
- Le contestazioni di carenza di motivazione devono essere specifiche: se l’avviso espone le ragioni della pretesa in modo sufficiente a consentire la difesa, la censura generica non ne comporta l’annullamento.
- I rilievi dell’avviso non impugnati diventano definitivi e non possono essere rimessi in discussione attraverso la richiesta di annullamento integrale dell’atto.
- Chi afferma di avere pagato un’imposta deve fornire prova del versamento; la sola allegazione del pagamento, anche in ravvedimento operoso, non è sufficiente se il pagamento non risulta e non viene documentato.
- Per dedurre integralmente i costi telefonici o detrarre la relativa IVA, il contribuente deve documentare l’inerenza e l’assenza di uso promiscuo delle utenze. La classificazione delle SIM come destinate a impianti di teleallarme deve essere supportata da elementi analitici.
- Le sanzioni tributarie possono essere contestate per difetto dell’elemento soggettivo o sproporzione, ma la contestazione deve essere supportata da elementi concreti; nella causa la Corte le ha confermate perché ritenute applicate entro i limiti normativi e proporzionate alle violazioni.
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