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Sentenza

Sentenza del 06/03/2024 n. 6075 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva contestato al contribuente, dopo un PVC e il sequestro del veicolo, il contrabbando doganale per l'introduzione in Italia, il 31 luglio 2017, di un'auto extra-UE senza pagamento dei diritti di confine e dell'IVA all'importazione. In Cassazione ha articolato quattro motivi: violazione delle norme doganali sull'esenzione per ammissione temporanea, sostenendo che A.A. fosse residente in Polonia; violazione della Convenzione di Istanbul, perché il regime temporaneo avrebbe dovuto essere comunicato all'ingresso; violazione dell'onere della prova sulla residenza; e apparenza della motivazione della sentenza d'appello. La questione centrale era se il contribuente fosse abitualmente residente fuori dall'UE e potesse quindi avvalersi dell'ammissione temporanea del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. Ha respinto il quarto motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico seguito. Ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi: contestavano la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto della CTR, secondo cui il permesso di soggiorno polacco indicava un domicilio, ma non dimostrava da solo la residenza abituale in Polonia; erano inoltre considerati gli elementi familiari e personali collegati alla Libia. La Cassazione ha quindi lasciato ferma la decisione della CTR della Liguria del 26 marzo 2021, che aveva accolto l'appello del contribuente e riconosciuto applicabile il regime di ammissione temporanea, rilevando che non era stata provata la permanenza del veicolo nel territorio doganale per oltre sei mesi, anche non consecutivi, nell'arco di un anno. La CTP di Genova aveva invece respinto il ricorso iniziale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito in Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 250, par. 2, Regolamento (UE) n. 952/2013

    L'art. 250, par. 2 Reg. (UE) n. 952 del 2013, applicabile ratione temporis (sul presupposto della dedotta importazione nel luglio 2017), prevede che merci non unionali destinate all'esportazione possano andare esenti da regime daziario a condizione che le suddette merci non siano destinate a modifiche, siano identificabili e il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, salvo che sia diversamente disposto.

    Per l'ammissione temporanea, l'esenzione doganale presuppone, tra l'altro, che il titolare del regime sia stabilito fuori dal territorio UE e che le merci siano identificabili e non destinate a modifiche.

  • Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, Annesso C, artt. 5, lett. b), e 9, par. 2

    In particolare, l'art. 5, lett. b) del menzionato Annesso C della menzionata Convenzione dispone che tali veicoli "devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio". Nel qual caso, i mezzi di trasporto possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo massimo di sei mesi, anche non consecutivi (art. 9, par. 2, conv. ult. cit.), prima dell'appuramento del regime doganale definitivo.

    Il regime richiede che il veicolo sia immatricolato fuori dal territorio di ammissione temporanea e intestato a una persona stabilita o residente fuori da quel territorio; la permanenza ammessa è al massimo di sei mesi, anche non consecutivi. Nel caso esaminato, la CTR aveva ritenuto non provato il superamento di tale limite.

  • Art. 132 c.p.c. e art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nella specie il giudice di appello ha ritenuto di fare applicazione dell'esenzione daziaria per importazione temporanea, ritenendo che il contribuente non fosse residente nell'UE e che non fosse stata data prova della permanenza nel territorio doganale dell'autoveicolo per oltre sei mesi, percorso motivazionale che appare compiuto e comprensibile.

    La motivazione non è apparente quando permette di ricostruire le ragioni della decisione e il percorso logico seguito, anche se è sintetica.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è infondato, essendo il controllo della motivazione consentito solo al fine di verificare il rispetto del minimo costituzionale da parte del giudice del merito, che consenta di ricavare dalla motivazione il percorso logico seguito ai fini della decisione.

    In Cassazione il controllo sulla motivazione riguarda il rispetto del minimo costituzionale e non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito quando le ragioni della decisione sono comprensibili.

  • Art. 2697 c.c.

    A fronte di questo accertamento in fatto il ricorrente, con il primo motivo, contesta il presupposto soggettivo della residenza del contribuente, che la sentenza impugnata ha ritenuto essere al di fuori del territorio dell'Unione, deducendo che tale circostanza sarebbe dimostrata dal permesso di soggiorno delle autorità polacche e che non rileverebbe al riguardo la situazione familiare. Con ciò il ricorrente mira a dare una valutazione di un elemento di prova di carattere documentale (il permesso di soggiorno) che è stato espressamente ritenuto insufficiente dal giudice di appello ("un permesso di soggiorno non è necessariamente equivalente a un certificato di residenza ma semplicemente indicante un domicilio quando il titolare si trova nel paese"), così traducendosi il motivo in una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova ai fini della revisione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, come analogamente il ricorrente tende a rimettere in discussione con il terzo motivo.

    La censura formulata come violazione dell'onere della prova non può essere usata per ottenere in Cassazione una nuova valutazione dei documenti e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito. Un permesso di soggiorno, da solo, non equivale necessariamente a prova della residenza abituale.

  • Art. 70 del D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è richiamata nel provvedimento come base della contestazione dell'IVA all'importazione; la Corte non ne svolge un'autonoma interpretazione.

  • Artt. 282 e 293 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    Sono richiamati come base della contestazione del contrabbando doganale, ma la Corte non ne fornisce un'interpretazione autonoma: la controversia è decisa sulla residenza abituale e sui presupposti dell'ammissione temporanea.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione temporanea di un veicolo extra-UE, la residenza abituale del titolare fuori dall'UE è un presupposto rilevante e va valutata sulla base degli elementi concreti del caso; un permesso di soggiorno in uno Stato UE non dimostra automaticamente la residenza abituale in quello Stato.
  • La permanenza del veicolo nel territorio doganale è soggetta al limite di sei mesi, anche non consecutivi. Nel caso deciso, la mancata prova del superamento del limite ha sostenuto l'applicazione del regime temporaneo.
  • In Cassazione non è consentito ottenere una nuova ponderazione delle prove presentando come violazione di legge una contestazione che mira, in sostanza, a rivedere l'accertamento di fatto del giudice d'appello.
  • La motivazione è sufficiente quando rende comprensibili le ragioni e il percorso logico della decisione; la sua sinteticità, da sola, non la rende apparente.

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