Sentenza del 06/03/2024 n. 6078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi al periodo d’imposta 2007, emessi nei confronti della società e dei soci per trasparenza, con recupero di costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP di Brescia aveva annullato gli avvisi e la CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 5586-25-19 depositata il 31 dicembre 2019, aveva respinto l’appello dell’Ufficio: aveva ritenuto tardivi gli accertamenti perché non operava il raddoppio dei termini e aveva inoltre respinto nel merito la pretesa. La Cassazione, con ordinanza n. 35207-2022, aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo che il PVC fosse stato notificato dopo il 2 settembre 2015. L’Agenzia ha chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte aveva confuso la data di redazione del PVC (5 giugno 2015) con quella di notifica degli avvisi (14, 21 e 22 dicembre 2015), errore decisivo per individuare la disciplina transitoria applicabile. Nel giudizio rescissorio ha riproposto quattro motivi: applicabilità del raddoppio dei termini all’avviso integrativo emesso dopo la denuncia alla Procura del 18 giugno 2015; applicabilità della disciplina previgente; vizio di motivazione della CTR sull’obbligo di denuncia e sulle soglie di punibilità; violazione delle regole sull’onere della prova circa l’inesistenza delle operazioni, dedotta anche in relazione all’acquisto di cinque fresatrici da un fornitore ritenuto una cartiera.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione e revocato l’ordinanza n. 35207-2022: nell’originario ricorso per cassazione era indicato che il PVC era stato redatto il 5 giugno 2015, mentre le date di dicembre 2015 riguardavano gli avvisi. La svista percettiva aveva fatto ritenere erroneamente inapplicabile il regime transitorio. Nel giudizio rescissorio, tuttavia, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: contestava formalmente le regole sull’onere della prova, ma mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali, già ritenuti insufficienti dalla CTR, operazione non consentita in cassazione. Poiché la decisione di merito della CTR costituiva un’autonoma ratio decidendi rimasta ferma, l’esame degli altri tre motivi è stato ritenuto privo di interesse. L’originario ricorso per cassazione dell’Agenzia è stato quindi rigettato. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate; nessuna condanna pecuniaria accessoria è indicata.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
Ne consegue che l'errore di lettura degli atti di causa, tale da avere indotto una svista di carattere meramente percettivo, può integrare errore revocatorio.
È revocabile la decisione di legittimità fondata su una svista percettiva relativa agli atti di causa, quando la supposizione erronea di un fatto sia decisiva e risulti dagli atti senza necessità di nuove valutazioni interpretative.
Art. 2, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Si tratta, pertanto, di un errore di percezione, consistente in una svista materiale o percettiva, che ha indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto - PVC notificato dopo il 2 settembre 2015 - che avrebbe posto fuori gioco l'applicazione del regime transitorio di cui all' art. 2 , comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2015 (che fa salvo il precedente tenore dell' art. 43 , comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 )
La disposizione transitoria conserva, nei casi previsti, la disciplina previgente dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso concreto la Corte non decide nel merito l’operatività del raddoppio, ma precisa che l’errata data attribuita al PVC aveva impedito di valutare correttamente tale regime.
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare in termini di violazione di legge un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, attinente al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
Art. 360, primo comma, n. 4, codice di procedura civile
La norma è stata invocata dall’Agenzia per denunciare un vizio di motivazione della CTR, ma, una volta rimasta ferma l’autonoma ratio di merito, la Corte ha dichiarato privo di interesse l’esame dei motivi ulteriori, senza decidere nel merito questa censura.
Art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Si tratta, pertanto, di un errore di percezione, consistente in una svista materiale o percettiva, che ha indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto - PVC notificato dopo il 2 settembre 2015 - che avrebbe posto fuori gioco l'applicazione del regime transitorio di cui all' art. 2 , comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2015 (che fa salvo il precedente tenore dell' art. 43 , comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 )
Il testo previgente dell’art. 43, comma 3, è richiamato come disciplina salvaguardata dal regime transitorio. La pronuncia non stabilisce, nel giudizio rescissorio, se nel caso concreto ricorressero tutti i presupposti per il raddoppio dei termini, poiché il ricorso per cassazione dell’Ufficio è stato rigettato per la persistente ratio autonoma di merito.
Art. 57, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia in relazione ai termini di accertamento IVA, ma la Corte non ne ha esaminato la censura nel merito, ritenendola priva di interesse dopo il consolidamento dell’autonoma motivazione della CTR sul merito della pretesa.
Art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma è stata invocata dall’Agenzia sull’indeducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta, nella sostanza, a rivalutare i fatti e gli elementi probatori.
Art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è stata invocata dall’Agenzia in materia di detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti. La relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Artt. 2697, 2727 e 2729 codice civile
Le norme sull’onere della prova e sulle presunzioni sono state invocate dall’Ufficio per sostenere che gli indizi relativi al fornitore imponessero al contribuente di provare l’effettività delle operazioni. La Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto della CTR e, per questo, l’ha dichiarata inammissibile.
Art. 132, secondo comma, n. 4, codice di procedura civile; art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le disposizioni sono state richiamate dall’Agenzia per denunciare una motivazione apparente della CTR. La Corte non ha accolto né deciso nel merito la censura, poiché, rimasta ferma la ratio autonoma sul merito della pretesa, l’esame degli ulteriori motivi era privo di interesse.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa quando la decisione dipende da una svista percettiva su un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti; non serve a riesaminare una valutazione giuridica o probatoria controversa.
- Nel verificare se un termine di accertamento sia stato rispettato e quale disciplina transitoria si applichi, occorre distinguere con precisione la data di redazione o comunicazione del PVC da quella di notifica degli avvisi: la confusione tra atti e date può costituire errore revocatorio se è decisiva.
- Quando la sentenza impugnata poggia su più rationes autonome, il ricorso deve contestarle tutte in modo ammissibile: se una ratio indipendente resta ferma, l’esame delle altre censure può diventare privo di interesse.
- In cassazione, la deduzione di violazione delle regole sull’onere della prova non consente di ottenere una nuova ponderazione degli indizi o dei documenti: occorre denunciare un effettivo errore di diritto, non sollecitare un nuovo giudizio di merito.
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