Cassazione Penale, Sentenza n. 10675/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le condanne per falsificazione di annotazioni sul registro di protocollo interno del Comando di Polizia Municipale di Somma Vesuviana (capi a) e b) e, per Mautone, anche capi c)-e)). Le censure hanno riguardato: carenze nella motivazione circa l'elemento psicologico e il concorso di Di Palma; incertezza circa il fatto materiale contestato (termine "archiviare/archiviazione" e destinatario concreto dell'attestazione); natura dell'atto (registro interno) e la mancanza di attribuzione del potere attestativo che possa rendere l'atto "fidefacente"; e, per Mautone, l'insussistenza della prova della consapevolezza rispetto alle presunte alterazioni dei dati dei veicoli che avrebbero giustificato l'annullamento dei verbali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla qualificazione della natura fidefacente (fede privilegiata) delle annotazioni sui capi a) e b). Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio solo relativamente all'aggravante di cui all'art. 476, comma 2 (fede privilegiata), escludendone la sussistenza per il protocollo interno di settore e disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati: la qualificazione del registro come atto pubblico (ma non necessariamente dotato di fede privilegiata) e la sussistenza del falso come fatto materiale sono state ritenute confermate; le censure di merito e le richieste di rinnovazione probatoria sono state rigettate in quanto attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
Norme richiamate
richiamato in sede di merito per indicare l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello in relazione ad alcuni capi; usato come riferimento procedurale
richiama la definizione civilistica di atto pubblico come parametro di confronto, ma la Corte ricorda che la nozione penale di atto pubblico è piu' ampia e comprende anche atti interni quando abbiano rilevanza probatoria interna
stabilisce che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso; la sentenza distingue tra atto pubblico e atto dotato di "fede privilegiata"
la circostanza aggravante della fede privilegiata richiede che l'atto provenga da pubblico ufficiale autorizzato a conferire pubblica fede (per legge, regolamento o ordinamento interno) e che l'attestazione riguardi fatti percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale; il protocollo interno senza attribuzione del potere attestativo non realizza tale aggravante
Massime di principio
- Un registro o protocollo interno può costituire atto pubblico (ai fini del reato di falso) se documenta fatti inerenti all'attività del pubblico ufficiale e ha rilevanza per l'iter amministrativo; non è però automatico che abbia anche "fede privilegiata"
- Perché un documento interno assuma la qualifica di atto pubblico dotato di fede privilegiata (aggravante art. 476, comma 2) è necessario che esista un'autorizzazione normativa o regolamentare (o un attribuzione conforme all'ordinamento interno) che conferisca al soggetto il potere certificatorio e che l'attestazione riguardi fatti visti o compiuti dal pubblico ufficiale
- L'annotazione che presenti come compiuta un'attività non ancora giuridicamente esistente (es. un provvedimento solo in bozza) può integrare il falso ideologico/materiale se l'iscrizione è idonea a influire sull'iter amministrativo; la qualificazione penale dipende dalla funzione effettiva dell'annotazione nell'organizzazione e nel procedimento
- Nel giudizio di legittimità la ricostruzione di merito e la valutazione della prova sono sindacate con limitazioni: contestazioni che richiedano rivalutazione del materiale probatorio o nuove valutazioni logiche di fatto sono, di norma, inammissibili
- In situazioni analoghe è utile acquisire in dibattimento le regole di protocollo e le comunicazioni interne (es. direttive del direttore generale) per chiarire se il registro abbia finalità meramente organizzative o funzione attestativa verso l'esterno, e dunque per valutare la rilevanza penale delle annotazioni
- Difese fondate su ambiguità lessicali di una annotazione (es. "archiviare" vs "archiviazione") devono essere affrontate con analisi contestuale e istruttoria: è rilevante la collocazione nel registro (colonna uscita vs entrata), la corrispondenza con altri atti e la condotta successiva degli operatori
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