Cassazione Penale, Sentenza n. 29383/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado resa nei confronti di un imputato per usura, confermando la responsabilità ma riducendo la pena mediante la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'intera condotta usuraria, che la ricostruzione dei singoli ratei del prestito fosse incompleta, che la Corte territoriale avesse trascurato la presunta inattendibilità della persona offesa e gli elementi documentali e tecnici prospettati dalla difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del quinto comma dell'art. 644 c.p., assumendo che la motivazione avesse confuso stato di bisogno e mera difficoltà economica, con aggravante che sarebbe stata da riferire solo a una parte del rapporto; 3) vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, lamentando il difetto di considerazione dello stato di incensuratezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi fossero generici e in sostanza volti a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, essendo la motivazione di appello logicamente coerente e saldata con quella di primo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito perché la questione dell'aggravante non era stata specificamente devoluta in appello, essendosi la difesa limitata a chiedere solo la prevalenza delle attenuanti. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva già valorizzato la gravità della condotta protratta per anni e l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata invece rigettata la richiesta di rifusione spese della parte civile, in quanto non intervenuta alla discussione orale ma solo con memoria e nota spese.
Norme richiamate
Richiamato nel capo di imputazione quale base della contestazione per la continuazione del reato
Norma incriminatrice dell'usura contestata e oggetto di conferma della responsabilità in appello
Aggravante contestata; la sua sussistenza non era stata specificamente devoluta in appello, con conseguente preclusione della censura in cassazione
Richiamato dalla difesa per chiedere un giudizio di comparazione più favorevole tra attenuanti generiche e aggravante
Criterio richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo le stesse censure già formulate in appello, se il giudice di merito le ha specificamente esaminate con motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale probatorio, né di una diversa ricostruzione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti di prova rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado e i motivi di gravame non introducono elementi nuovi, le due decisioni formano un unico complessivo corpo motivazionale, con conseguente sufficienza di una motivazione globale e non analitica su ogni singola deduzione.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che investono statuizioni di primo grado non specificamente devolute con l'atto di appello, poiché su tali punti si forma il giudicato interno.
- Lo stato di incensuratezza, da solo, non impone la concessione delle circostanze attenuanti generiche né la loro prevalenza sull'aggravante, potendo la gravità del fatto e la sua protrazione nel tempo giustificare il diniego.
- Nel giudizio di cassazione celebrato con trattazione orale non va disposta la rifusione delle spese alla parte civile che non abbia partecipato alla discussione in udienza limitandosi al deposito di una memoria e di una nota spese.
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