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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25884/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per l'asserita inosservanza dell'art. 114 disp. att. c.p.p., sostenendo la nullità derivante dal mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'esame alcoolimetrico; 2) omessa motivazione sulla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, invocata con memoria depositata prima della conclusione del processo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, c.d.s., in mancanza di una specifica argomentazione sulla rilevanza causale dello stato di alterazione rispetto al sinistro; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, assumendo carenza di motivazione e erronea valutazione dei presupposti per la pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non dimostrata la tempestività dell'eccezione di nullità relativa all'avvertimento difensivo prima dell'esame alcoolimetrico; ha osservato che la questione sulla particolare tenuità del fatto era stata formulata in modo generico e non era adeguatamente argomentata, pur a fronte di un tasso alcolemico molto elevato e delle conseguenze sulla circolazione; ha ritenuto non proponibile perché dedotta per la prima volta in cassazione la censura sull'aggravante del comma 2-bis dell'art. 186 c.d.s.; ha infine giudicato congrua e non sindacabile la motivazione sul diniego della pena sostitutiva, fondata anche sulla gravità del fatto e non specificamente censurata. All'esito, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis cod. strada

    norma incriminatrice per guida in stato di ebbrezza, con aggravante collegata alle conseguenze del sinistro; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è nuova in cassazione.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    prevede l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'esame alcoolimetrico; la relativa nullità è deducibile solo entro il termine di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    disciplina il regime delle nullità deducibili, richiamato per affermare il limite temporale dell'eccezione.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    impone la tempestiva deduzione della nullità, che nel caso concreto non è stata dimostrata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    la particolare tenuità del fatto può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma la relativa doglianza deve essere specificamente argomentata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato quale base per l'immediata declaratoria delle cause di proscioglimento, nel cui alveo la Corte ricostruisce la rilevabilità d'ufficio dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    limita il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, escluso quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 133 cod. pen.

    criterio di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto, richiamato ai fini del diniego della sanzione sostitutiva.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    norma sul potere discrezionale nella concessione della sanzione sostitutiva, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • La nullità derivante dal mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'esame alcoolimetrico è soggetta al regime ordinario delle nullità deducibili e deve essere eccepita tempestivamente, con l'onere per la parte di dimostrarne la tempestività.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rilevabile d'ufficio anche in appello, ma la parte che la invoca deve articolare una censura specifica e non meramente assertiva, indicando gli elementi concreti che ne giustificherebbero l'applicazione.
  • Una questione nuova, non devoluta al giudice di appello, non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
  • Il diniego della sostituzione della pena può essere fondato anche sulla sola valutazione di un indice di gravità del fatto ritenuto ostativo alla funzione rieducativa della pena sostitutiva, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché la motivazione sia congrua.
  • In sede di legittimità non è censurabile la motivazione discrezionale sul trattamento sanzionatorio quando essa sia non illogica, non contraddittoria e sorretta da adeguato riferimento ai criteri legali.
  • La mera deduzione del vizio motivazionale non è sufficiente se non confrontata con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiNullità processualeParticolare tenuità del fatto

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