Cassazione Civile, Ordinanza n. 12171/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il creditore ha impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo nella parte in cui il tribunale aveva escluso la prelazione ipotecaria e aveva ritenuto non opponibili al fallimento il decreto ingiuntivo, il precetto e le spese successive al titolo, perché il decreto ingiuntivo non risultava munito della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. Il ricorrente sosteneva di avere ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto, notificato al debitore, e assumeva che, avendo poi promosso esecuzione forzata e avendo il giudice dell’esecuzione verificato la notificazione e la conoscenza del titolo, tale verifica dovesse equivalere funzionalmente alla dichiarazione di definitività del decreto monitorio. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sul giudicato monitorio e sulla disciplina fallimentare, sostenendo che l’assenza della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. non potesse impedire l’opponibilità alla massa quando il decreto non fosse stato opposto e fosse stato comunque portato ad esecuzione; ha inoltre chiesto la rimessione alle Sezioni Unite. Con il secondo motivo ha lamentato omessa motivazione o, comunque, violazione delle norme sull’ipoteca giudiziale, sostenendo che l’ipoteca iscritta in forza del decreto provvisoriamente esecutivo dovesse restare opponibile ai creditori anche senza la dichiarazione di esecutorietà.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento, non basta la mancata opposizione né è surrogabile dalla verifica compiuta in sede esecutiva: la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. deve provenire dal giudice che ha emesso il decreto monitorio e costituisce il presupposto perché il titolo sia opponibile alla massa. Il giudice delegato, in sede di accertamento del passivo, non può sostituirsi a tale verifica, e neppure può farlo il giudice dell’esecuzione. Conseguentemente, l’ipoteca giudiziale iscritta in base al decreto monitorio inopponibile resta travolta dall’inopponibilità del titolo, e non sussisteva una vera omissione di pronuncia, ma un rigetto implicito della relativa censura. La Corte ha quindi confermato il decreto impugnato, condannando il ricorrente alle spese, al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all’ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge in relazione ai requisiti di opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta come vizio di motivazione/omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che vi fosse rigetto implicito e motivazione sufficiente.
artt. 324, 641, 645, 647, 654 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. è il provvedimento necessario perché il decreto ingiuntivo non opposto acquisti definitività e sia opponibile alla massa fallimentare.
Richiamato nel motivo per la stabilizzazione del giudicato, ma la Corte ha escluso che la sola mancata opposizione integri opponibilità al fallimento senza il provvedimento ex art. 647 c.p.c.
La disciplina fallimentare impone che i crediti siano accertati nel concorso e impedisce l’opponibilità di un titolo monitorio non definitivamente esecutivo alla massa.
L’ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo inopponibile segue la sorte del titolo e non è a sua volta opponibile alla massa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione del tribunale è stata ritenuta sufficiente perché le ragioni dell’inopponibilità del titolo implicavano anche il venir meno degli effetti accessori, compresa l’ipoteca.
La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata esclusa perché non vi erano contrasti giurisprudenziali sulla questione.
La condanna è stata confermata come conseguenza della soccombenza e della conferma della proposta di definizione accelerata.
È stata liquidata anche una somma ulteriore in favore della Cassa delle Ammende, secondo la disciplina sanzionatoria richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile alla massa fallimentare solo se, prima della dichiarazione di fallimento, sia intervenuta la dichiarazione di esecutorietà del giudice monitorio ex art. 647 c.p.c.; la sola mancata opposizione non basta.
- La verifica della regolare notificazione e del contraddittorio compiuta da un giudice diverso da quello indicato dall’art. 647 c.p.c. non può surrogare la dichiarazione di esecutorietà richiesta dalla legge per rendere il decreto opponibile al fallimento.
- In sede di accertamento del passivo, il giudice delegato non può sostituirsi al giudice monitorio nella verifica che condiziona la definitività del decreto ingiuntivo.
- L’inopponibilità del titolo monitorio travolge anche l’ipoteca giudiziale iscritta in forza di quel titolo, nonché gli ulteriori effetti accessori fondati sul medesimo.
- Se la motivazione del giudice di merito evidenzia la ragione di fondo dell’inopponibilità del titolo, non sussiste omessa pronuncia sulle conseguenze accessorie quando queste risultano logicamente assorbite dal rigetto della domanda principale.
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