Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6185/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca del martello posta in sequestro nonostante l'assoluzione dell'imputato perche il fatto non sussiste. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per difetto di motivazione e per errata applicazione dell'art. 240, comma 2, c.p. sostenendo che la confisca è obbligatoria solo quando la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita costituiscono reato; negli altri casi la confisca è facoltativa e puo essere disposta solo dopo condanna. In via più, si deduceva violazione dell'art. 6 legge 22 maggio 1975 n.152 rispetto alla confisca in caso di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca del bene in sequestro e ha disposto la restituzione del martello all'avente diritto ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. t), c.p.p. L'assoluzione nel merito per 'perché il fatto non sussiste' è stata confermata, mentre la statuizione di confisca è stata ritenuta non applicabile nel caso di assoluzione per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 240, comma secondo, cod. pen.

    La disposizione prevede la confisca del bene quando il relativo porto, fabbricazione, uso, detenzione o vendita costituiscono reato; la Corte ha ritenuto che non possa essere applicata per giustificare confisca in caso di assoluzione per insussistenza del fatto.

  • art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152

    Rende applicabile l'art. 240 c.p. in tema di armi, ma non consente la confisca quando è intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione dedotti dal ricorrente: assenza di motivazione e erronea applicazione della legge penale sulla confisca.

  • art. 579, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente l'impugnazione in cassazione avverso la sola disposizione che riguarda la confisca con gli stessi mezzi previsti per i capi penali; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del condannato/assolto limitatamente alla confisca.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità dell'appello dell'imputato contro l'assoluzione perche il fatto non sussiste; spiega perché il rimedio esperibile dell'imputato era il ricorso in cassazione avverso la confisca.

  • art. 620, comma 1, lett. t), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la restituzione dei beni; la Corte ha disposto la restituzione del bene in sequestro all'avente diritto senza necessità di nuovo provvedimento del giudice di merito.

  • art. 131-bis, cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    La giurisprudenza citata chiarisce che la confisca è obbligatoria anche in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, mentre è esclusa in caso di assoluzione per insussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Se l'imputato è assolto per 'perché il fatto non sussiste', la confisca del bene non può essere disposta: la misura patrimoniale è incompatibile con l'assoluzione per insussistenza del fatto.
  • La confisca prevista dall'art. 240 c.p. è applicabile automaticamente nei reati relativi alle armi in presenza delle condizioni previste, ma non quando l'assoluzione riguarda l'insussistenza del fatto; diversa è la situazione di proscioglimento per particolare tenuità o di estinzione del reato.
  • Il difensore può impugnare in Cassazione la sola statuizione di confisca (art. 579, comma 3 c.p.p.) anche se non è ammesso l'appello contro l'assoluzione per insussistenza (art. 593, comma 2 c.p.p.).
  • La mancanza di motivazione specifica sull'operatività dei presupposti per la confisca è vizio che giustifica l'annullamento della misura patrimoniale.
  • In caso di annullamento della confisca, la restituzione del bene può essere disposta immediatamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., senza ulteriore provvedimento del giudice di merito.
  • In situazioni simili occorre verificare con attenzione la formula dell'assoluzione e le ragioni adotte: solo l'assoluzione per insussistenza impedisce la confisca; altre forme di estinzione o proscioglimento possono avere effetti differenti sulla possibilità di confisca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.