Cassazione Penale, Sentenza n. 6136/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma (24/11/2021) con tre censure: I) violazione di legge rispetto all'art. 73 d.P.R. 309/90 sostenendo che la sostanza stupefacente era destinata a uso personale; II) violazione di legge in relazione alla configurazione del reato di cui all'art. 707 c.p., deducendo che gli utensili rinvenuti fossero normali strumenti di manutenzione e non atti allo scasso; III) mancata applicazione del concorso formale ex art. 81 c.p. tra i due reati contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione sintetica: i primi due motivi impongono una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; la Corte territoriale ha correttamente ritenuto incompatibile l'ipotesi di uso esclusivamente personale della droga alla luce del tentativo di fuga, del quantitativo sequestrato (idoneo a circa 26 dosi) e del trasporto in autovettura; inoltre il ricorrente non aveva dedotto tale argomento in sede di gravame. Quanto agli utensili, la Corte d'appello ha legittimamente escluso la provenienza lecita e il prevenuto non ha fornito una giustificazione credibile della loro destinazione. Infine il terzo motivo è infondato perché i reati (detenzione di stupefacenti e detenzione di attrezzi atti allo scasso) sono stati ritenuti commessi con azioni distinte e non ricadono nella fattispecie del concorso formale ex art. 81 c.p. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza resa il 15 dicembre 2022.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La norma sulla detenzione ai fini di spaccio è stata interpretata in combinato con gli elementi concreti (quantitativo, modalità di trasporto, comportamento evasivo) per escludere l'uso esclusivamente personale e configurare la detenzione finalizzata allo spaccio.
La detenzione di strumenti atti allo scasso è stata ritenuta integrata; il giudice ha richiesto una giustificazione plausibile da parte dell'imputato per escludere la finalità delittuosa, e l'assenza di tale giustificazione ha legittimato la condanna.
Codice penale, art. 81, primo comma
La Corte ha applicato il concetto di concorso formale valutando che i reati sono stati posti in essere con azioni distinte, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 81 c.p. (concorso formale) tra le fattispecie contestate.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di inammissibilità per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'imposizione della sanzione pecuniaria per il ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Rv. 268410-01
Richiamata in merito all'onere probatorio/giustificativo circa la provenienza lecita degli strumenti rinvenuti: senza una seria giustificazione spontanea dell'imputato, la detenzione di arnesi atti allo scasso può essere ritenuta illecita.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la quantità, le modalità di trasporto e il comportamento del fermato (es. tentativo di fuga) sono indici significativi per escludere l'uso personale e qualificare la detenzione come destinata allo spaccio.
- La semplice elencazione di strumenti potenzialmente utilizzabili per crimini non basta: il soggetto in possesso deve fornire una giustificazione verosimile e documentabile della destinazione lecita degli oggetti per evitare la configurazione del reato ex art. 707 c.p.
- Il giudizio di legittimità (Cassazione) non è funzione di revisione del merito: i rilievi che richiedono una nuova valutazione probatoria o fattuale sono inammissibili.
- Per utilizzare il concorso formale ex art. 81 c.p. occorre che più reati siano stati commessi con la stessa azione; se le condotte sono autonome nel tempo o nella dinamica, i reati restano distinti e cumulabili.
- Non rileva proporre per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state adeguatamente prospettate nei gradi precedenti: omissioni o cambi di linea difensiva possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; la Corte può richiamare precedenti costituzionali per motivare l'imposizione della sanzione.
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