Cassazione Penale, Sentenza n. 6135/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna, lamentando violazione di legge per non avere il giudice di appello disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e vizio di motivazione per mancato rispetto del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio". Sosteneva che la Corte territoriale avesse dato diversa interpretazione dell'annotazione di p.g. del 22.8.2018 (riferita alla presenza dell'imputato al momento della consegna e del pagamento dello stupefacente) rispetto al giudice di primo grado, e che tale diversa valutazione richiedesse la rinnovazione dell'istruttoria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la condanna in appello non costituisca una reformatio in peius fondata sulla diversa valutazione di prove dichiarative: la decisione si è basata su una diversa e più accurata valutazione di atti di indagine e prove documentali/intercettazioni, anche in relazione alla scelta del rito abbreviato. Ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria concerne la valutazione della prova dichiarativa; qui invece il giudice di appello ha correttamente valutato gli atti di p.g. (annotazione del 22.8.2018) e le intercettazioni, ritenendo credibile il quadro indiziario che dimostrava la presenza e il ruolo dell'imputato nella consegna dei cinque panetti di hashish. La sentenza impugnata è quindi confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce il principio secondo cui l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in caso di riforma 'in peius' di una sentenza assolutoria, riguarda specificamente la valutazione diversa della 'prova dichiarativa'. Se la diversa decisione di merito si fonda su prove non dichiarative (documentali, indagini, intercettazioni), la rinnovazione non è automaticamente prescritta.
art. 6 CEDU (richiamato)
Richiama il diritto a un giusto processo e i principi elaborati dalla Corte EDU in materia di diritto al contraddittorio e alla produzione delle prove; tuttavia, la Corte di legittimità osserva che l'obbligo di rinnovazione, come interpretato dalle sentenze CEDU e dalla giurisprudenza nazionale, si applica principalmente quando la riforma è basata su diversa valutazione di prove dichiarative.
Corte EDU, Dan c. Moldavia (05/07/2011) (richiamata)
La decisione ha influenzato l'orientamento sul tema della rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello si risolve in una riforma in peius; la Corte di Cassazione ne trae il principio limitativo: non sempre la rinnovazione è dovuta, specie quando la diversa valutazione riguarda prove documentali.
Ordinanze/giurisprudenza della Cassazione: Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)
Richiamata come precedente che insieme alla giurisprudenza CEDU delinea i limiti dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nei casi di riforma in peius.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014 (Dragotta)
Esemplifica il principio per cui il giudice di appello non è obbligato a rinnovare l'istruttoria quando la riforma si fonda su diversa valutazione di prove non dichiarative.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017 (Piano)
Conferma l'orientamento che distingue tra prova dichiarativa e prove documentali/di indagine ai fini dell'obbligo di rinnovazione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020 (Rv. 280448)
Sottolinea la ratio secondo cui la rinnovazione è necessaria quando la diversa valutazione riguarda prove rilasciate in dibattimento (contatto diretto tra fonte probatoria e giudice), mentre non è richiesta per la rivalutazione di atti documentali.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria è obbligatoria solo quando la riforma di una sentenza assolutoria si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative (testimonianze rese in dibattimento); diversa valutazione di prove documentali o di atti d'indagine non impone automaticamente la rinnovazione.
- In rito abbreviato il giudice d'appello può basare la condanna su una più approfondita valutazione di atti d'indagine, documenti e intercettazioni che il giudice di primo grado, nell'istruttoria ridotta, non aveva ritenuto decisivi.
- Se la versione difensiva contrasta con riscontri documentali o investigativi coerenti (es. annotazioni di p.g., intercettazioni), la Corte può ritenere irrilevante la dichiarazione favorevole dell'imputato e del presunto acquirente e procedere alla condanna senza rinnovare l'istruttoria.
- Il difensore che invoca la necessità di rinnovazione deve mostrare che la diversa valutazione in appello riguarda esclusivamente o in modo decisivo prove dichiarative che non hanno avuto 'contatto' con il giudice di appello; altrimenti la richiesta è meno probabile che abbia successo.
- Il ricorso per cassazione, per essere accolto, richiede errori di diritto o vizi di motivazione tali da rendere illogica o contraddittoria la decisione; la mera diversa valutazione dei fatti e delle prove documentali non è sufficiente.
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