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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6140/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della responsabilità per furto aggravato di energia elettrica (manomissione di contatore). Il ricorrente contestava l'utilizzabilità della perizia effettuata su misuratore prelevato in assenza dell'imputato o di persona di sua fiducia, prospettava una ricostruzione alternativa secondo cui il contatore manomesso serviva una seconda casa e poteva essere stato utilizzato da terzi non riconducibili all'intestatario; deduceva inoltre la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), censurava la commisurazione della pena, la revoca/successione dei benefici (sospensione condizionale) e la mancata condanna a provvisionale per danno non provato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto irrilevante la sopravvenuta procedibilità a querela (introduzione della procedibilità a querela per il reato dopo il d.lgs. n.150/2022) in presenza di ricorso inammissibile. Sono state confermate la correttezza della utilizzazione della perizia (nessuna nullità per mancata reiterazione di avvisi oltre a quello a verbale) e la sufficienza della motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto provata la responsabilità dell'intestatario dell'utenza anche se l'immobile era seconda casa. Sono stati esclusi i profili di manifesta illogicità o carenza motivazionale che potessero giustificare la cassazione. I motivi riferiti all'art.131-bis e ad altri profili sono stati dichiarati inammissibili perché implicano nuovi accertamenti di fatto o mancato confronto specifico con la motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Furto aggravato: norma sostanziale che definisce il reato contestato; la Corte ha applicato i limiti edittali e le aggravanti pertinenti nel valutare la pena

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'eccezione integra valutazioni di fatto nuove e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie)

    Stabilisce il decorso del termine per la querela per reati divenuti procedibili a querela; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la sopravvenuta procedibilità a querela non altera l'inammissibilità di un ricorso per cassazione già formato male

  • art. 124 cod. pen.

    Consente al legislatore di far decorrere termini in modo diverso; richiamata per spiegare la disciplina transitoria sul termine per proporre querela

  • art. 229 cod. proc. pen.

    Regole sulle operazioni peritali: la Corte ha confermato che, dopo l'indicazione a verbale di luogo e ora d'inizio, non è sempre necessaria una nuova comunicazione per la prosecuzione e grava sui difensori l'onere di informarsi

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Principio del ragionevole dubbio: la Corte precisa che in cassazione può incidere solo se la motivazione è manifestamente illogica e decisiva, non per l'esistenza di una mera ipotesi alternativa

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Regole di ammissibilità dei motivi d'impugnazione: richiedono specificità e confronto con la motivazione impugnata; la mancata osservanza porta all'inammissibilità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti di controllabilità in cassazione e motivi di impugnazione ammissibili (in particolare comma 1 lett. e e comma 3): usata per riconoscere l'inammissibilità di doglianze che non dimostrano manifesta illogicità della motivazione o che sono critiche di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della sanzione a carico del ricorrente per ricorso inammissibile: applicata con condanna accessoria di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La sopravvenuta modificazione della procedibilità (da d'ufficio a querela) non interrompe l'effetto di un ricorso per cassazione già inammissibile: l'inammissibilità va dichiarata senza attendere l'eventuale presentazione di querela
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni generiche, ripetitive o che propongono ricostruzioni alternative non ancorate a elementi processuali concreti sono inammissibili
  • Le questioni di fatto o le valutazioni sulla sussistenza delle condizioni per cause di non punibilità (es. art.131-bis) devono essere dedotte e valutate in sede di merito; introdurle per la prima volta in cassazione rende il motivo inammissibile
  • Le perizie eseguite da tecnici della società fornitrice (es. ENEL) e relative a materiali prelevati fuori dalla presenza dell'imputato possono essere utilizzabili se le formalità previste (avviso a verbale sull'inizio delle operazioni) sono rispettate; non sempre la mancata ulteriore comunicazione comporta nullità
  • La formula del 'ragionevole dubbio' in sede di legittimità opera solo se la motivazione è manifestamente illogica e decisiva; non si può sostituire il sindacato di merito del giudice con una mera alternativa plausibile non provata
  • Le impugnazioni devono evitare di introdurre nella cassazione nuovi elementi probatori o nuove richieste di valutazione fattuale non già oggetto del giudizio di merito

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