Cassazione Penale, Sentenza n. 6138/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: I) l'irrilevanza penale del fatto del 23.3.2019 e la conseguente illegale applicazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (mesi 2 e euro 100); II) vizio di motivazione sulla continuazione eccessività degli aumenti di pena; III) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: l'episodio del 23.3.2019, utilizzato per l'aumento ex art. 81, era penalmente irrilevante in quanto collegato all'episodio del 19.3.2019, dal quale la Corte d'appello aveva invece assolto l'imputato. Ne è conseguita l'eliminazione dell'aumento di pena (mesi 2 e euro 100) e l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione della pena. La pena è stata così rideterminata: complessiva ex art. 81 pari a anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 3.650 multa; ridotta di un terzo per il rito abbreviato in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 2.433 di multa. I restanti motivi (dosimetria degli aumenti ex art. 81 e diniego delle attenuanti ex art. 62-bis) sono stati ritenuti privi di pregio e il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte ha escluso dal calcolo della continuazione l'episodio del 23.3.2019 ritenendolo penalmente irrilevante; conseguentemente l'aumento di pena ad essa collegato è stato eliminato dalla determinazione della pena.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma del Testo Unico in materia di stupefacenti contestata nell'imputazione; la decisione sulla rilevanza degli episodi di detenzione influisce sulla applicazione delle conseguenti sanzioni previste da tale norma.
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche, osservando l'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato; il diniego non è apparso manifestamente illogico o arbitrario.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai motivi di ricorso (forme e sintesi delle doglianze) ai fini dell'esame di legittimità.
Massime di principio
- Un episodio ritenuto penalmente irrilevante non può essere utilizzato per incrementare la pena ex art. 81: se il fatto usato per la continuazione è assorbito o dichiarato non sussistente, gli aumenti ad esso collegati vanno esclusi dal calcolo della pena.
- La Cassazione corregge la dosimetria della pena annullando senza rinvio quando l'unica questione rilevante riguarda la misura e quando è possibile rideterminare autonomamente la pena.
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione puntuale: se il giudice di merito documenta l'assenza di elementi favorevoli, tale diniego è difficilmente censurabile in cassazione salvo illogicità manifesta.
- Gli aumenti di pena per continuazione devono essere adeguatamente giustificati e non possono fondarsi su fatti che perdono rilevanza penale in sede di gravame o di altro esame.
- La riduzione per il rito abbreviato si applica automaticamente alla pena determinata in sede di legittimità quando la sentenza impugnata è annullata senza rinvio solo nella parte relativa alla misura.
Testo integrale
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