Cassazione Penale, Sentenza n. 6139/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi principali: 1) per Bianchi e P. Dibois, nullità per difetto assoluto di motivazione e apoditticità nella conferma della responsabilità per furto in abitazione aggravato (capo A), contestando l'attendibilità dei testimoni e l'individuazione fotografica; 2) per Bianchi, apoditticità della motivazione circa la sussistenza del dolo relativo allo speronamento della vettura degli agenti (capi B e C), sostenendo che si sia trattato di mera condotta colposa; 3) analogo motivo sul dolo e carenza motivazionale; 4) per F. Dubois, difetto assoluto di motivazione nella ritenuta simulazione di reato (capo E), con la doglianza che i fatti dovessero essere qualificati come favoreggiamento personale e che fosse applicabile la causa di non punibilità (art. 384 c.p.) per rapporto di convivenza, nonché che la sentenza non avesse adeguatamente argomentato gli elementi del delitto di simulazione (art. 367 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso congiunto. Motivazione: i motivi riproducevano pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non apodittica: ha confermato l'affidabilità dell'individuazione fotografica e delle dichiarazioni testimoniali (c.d. "doppia conforme") per il furto; ha ritenuto il comportamento di Bianchi idoneo a manifestare dolo nello speronamento (direzione, assenza di frenate, aumento di velocità); ha motivato il rigetto della qualificazione come favoreggiamento nel caso di Dubois perché la vettura era già utilizzata da Bianchi per la commissione del reato, escludendo la configurabilità del favoreggiamento e sostenendo la simulazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite di enunciazione dei motivi in cassazione (sintesi dei motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione)
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai requisiti di specificità e confronto puntuale richiesti per i motivi di impugnazione; la mancata indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto determina inammissibilità
art. 367 cod. pen.
Norma relativa alla simulazione di reato; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi della simulazione rispetto alla falsa denuncia di furto
art. 384 cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per il favoreggiamento tra congiunti/conviventi; la Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso perché l'auto era già stata utilizzata per la commissione del reato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa nell'impugnazione; la Corte ha irrogato euro 3.000 a carico di ciascun ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata: la mera reiterazione di censure già dedotte in appello senza specifico e nuovo confronto argomentato espone all'inammissibilità.
- La mancanza di una critica motivata alle ragioni di fatto e di diritto indicate nella sentenza impugnata rende il ricorso formale e destinato a essere dichiarato inammissibile (art. 581 e 591 c.p.p.).
- Le valutazioni di merito sul giudizio di attendibilità dei testimoni e sull'individuazione fotografica sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione di merito appare logica e congrua (c.d. doppia conformità tra primo grado e appello).
- Per distinguere dolo da colpa in eventi come uno speronamento, il giudice valuta elementi concreti (direzione del veicolo, frenate o loro assenza, aumento di velocità alla vista delle forze dell'ordine) e non solo la mera circostanza dell'incidente.
- Nelle contestazioni tra simulazione di reato e favoreggiamento, rileva la successione temporale e l'uso del bene: se il mezzo è già impiegato nella commissione del reato, è esclusa la configurabilità del favoreggiamento e può emergere la simulazione di reato.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali o per ripetizione di censure, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se ricorre colpa nell'impugnazione.
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