Cassazione Civile, Ordinanza n. 12687/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del bilancio finale di liquidazione di una società, redatto dal liquidatore e iscritto nel registro delle imprese, che una socia riteneva viziato per plurime omissioni e inesattezze contabili. In primo e secondo grado la domanda di annullamento e rinnovo del bilancio era stata rigettata; la Corte d'appello aveva ritenuto infondate le censure, reputando corretto o comunque non invalidante il trattamento di alcune poste: un debito di euro 120.000 per acquisto di azioni, ritenuto insussistente per effetto di una quietanza liberatoria in atto pubblico; le competenze di un avvocato, considerate come poste stimate da accantonare a fondo rischi; la mancata iscrizione di alcuni macchinari, giustificata dalla mancata consegna al liquidatore; la compensazione di reciproche poste con uno studio legale; la drastica svalutazione della partecipazione in altra società, ritenuta prudenziale per perdite e pignoramento; la sostanziale inattività della società, corroborata dalla CTU. La Corte d'appello aveva inoltre confermato la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e l'aveva estesa alla fase di appello. Nel ricorso per cassazione la socia ha denunciato, con otto motivi, violazioni degli artt. 2423, 2423-bis, 1199, 1414 e 115 c.p.c. per sostenere che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere corretti i dati di bilancio e nel valorizzare elementi probatori che a suo dire non dimostravano l'inesistenza o la correttezza delle poste contestate; con gli ultimi due motivi ha contestato anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., assumendo insussistenti i relativi presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione puntuale e specifica su tutte le contestazioni relative al bilancio finale di liquidazione, e che le doglianze della ricorrente non si confrontavano adeguatamente con tale motivazione. Quanto ai motivi sull'art. 96 c.p.c., ha ribadito che l'accertamento della mala fede o colpa grave ai fini della responsabilità aggravata è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato; nel caso concreto, la motivazione d'appello era stata ritenuta adeguata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le controparti non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della correttezza e veridicità del bilancio; la censura che mira a rimettere in discussione la valutazione delle singole poste contabili non è ammessa in cassazione se tende a una diversa ricostruzione del fatto.
Richiamato in tema di criteri di redazione del bilancio; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulle singole appostazioni contabili implicassero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla quietanza liberatoria; la Corte ha valorizzato la quietanza per escludere il debito contestato.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la simulazione della quietanza; la Corte non ha accolto la doglianza perché rivolta a contestare accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per vizi motivazionali; la Corte ha escluso che il ricorso potesse trasformarsi in un terzo grado di merito per ridiscutere fatti e prove.
La Corte ha ribadito che l'accertamento dei presupposti della responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito convertire la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: le censure che mirano a una diversa ricostruzione della vicenda storica sono inammissibili.
- Quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione specifica e puntuale su ciascuna contestazione, il ricorso per cassazione deve confrontarsi realmente con tale motivazione; la mera reiterazione delle stesse doglianze già respinte non è sufficiente.
- Le contestazioni sulla veridicità o correttezza delle singole poste di un bilancio finale di liquidazione, ove implicano apprezzamenti fattuali e tecnici già scrutinati dal giudice di merito e dal consulente tecnico, non possono essere riesaminate in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di merito.
- L'accertamento della mala fede o della colpa grave ai fini della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
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