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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12687/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del bilancio finale di liquidazione di una società, redatto dal liquidatore e iscritto nel registro delle imprese, che una socia riteneva viziato per plurime omissioni e inesattezze contabili. In primo e secondo grado la domanda di annullamento e rinnovo del bilancio era stata rigettata; la Corte d'appello aveva ritenuto infondate le censure, reputando corretto o comunque non invalidante il trattamento di alcune poste: un debito di euro 120.000 per acquisto di azioni, ritenuto insussistente per effetto di una quietanza liberatoria in atto pubblico; le competenze di un avvocato, considerate come poste stimate da accantonare a fondo rischi; la mancata iscrizione di alcuni macchinari, giustificata dalla mancata consegna al liquidatore; la compensazione di reciproche poste con uno studio legale; la drastica svalutazione della partecipazione in altra società, ritenuta prudenziale per perdite e pignoramento; la sostanziale inattività della società, corroborata dalla CTU. La Corte d'appello aveva inoltre confermato la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e l'aveva estesa alla fase di appello. Nel ricorso per cassazione la socia ha denunciato, con otto motivi, violazioni degli artt. 2423, 2423-bis, 1199, 1414 e 115 c.p.c. per sostenere che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere corretti i dati di bilancio e nel valorizzare elementi probatori che a suo dire non dimostravano l'inesistenza o la correttezza delle poste contestate; con gli ultimi due motivi ha contestato anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., assumendo insussistenti i relativi presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione puntuale e specifica su tutte le contestazioni relative al bilancio finale di liquidazione, e che le doglianze della ricorrente non si confrontavano adeguatamente con tale motivazione. Quanto ai motivi sull'art. 96 c.p.c., ha ribadito che l'accertamento della mala fede o colpa grave ai fini della responsabilità aggravata è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato; nel caso concreto, la motivazione d'appello era stata ritenuta adeguata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le controparti non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato come parametro della correttezza e veridicità del bilancio; la censura che mira a rimettere in discussione la valutazione delle singole poste contabili non è ammessa in cassazione se tende a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2423-bis c.c.

    Richiamato in tema di criteri di redazione del bilancio; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulle singole appostazioni contabili implicassero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 1199 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla quietanza liberatoria; la Corte ha valorizzato la quietanza per escludere il debito contestato.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la simulazione della quietanza; la Corte non ha accolto la doglianza perché rivolta a contestare accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per vizi motivazionali; la Corte ha escluso che il ricorso potesse trasformarsi in un terzo grado di merito per ridiscutere fatti e prove.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che l'accertamento dei presupposti della responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito convertire la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: le censure che mirano a una diversa ricostruzione della vicenda storica sono inammissibili.
  • Quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione specifica e puntuale su ciascuna contestazione, il ricorso per cassazione deve confrontarsi realmente con tale motivazione; la mera reiterazione delle stesse doglianze già respinte non è sufficiente.
  • Le contestazioni sulla veridicità o correttezza delle singole poste di un bilancio finale di liquidazione, ove implicano apprezzamenti fattuali e tecnici già scrutinati dal giudice di merito e dal consulente tecnico, non possono essere riesaminate in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di merito.
  • L'accertamento della mala fede o della colpa grave ai fini della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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