Cassazione Civile, Ordinanza n. 23271/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale titolare di una ditta, pronunciata su istanza di una creditrice. In reclamo, la corte territoriale aveva ritenuto validamente instaurato il contraddittorio tramite notifica del ricorso e del decreto, eseguita all'indirizzo PEC della ditta rimasto attivo dopo la cessazione dell'attività, e aveva rilevato che il debitore non aveva dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione del ricorso per fallimento, sostenendo che non fosse stata correttamente verificata la ritualità della notifica via PEC e l'ordine tassativo delle modalità previste dalla legge fallimentare; 2) ulteriore violazione delle stesse disposizioni, per mancata verifica della riferibilità dell'indirizzo PEC all'impresa e dell'identità del consegnatario in caso di rifiuto; 3) vizio di motivazione apparente sulla validità della notifica; 4) violazione delle norme sul termine annuale per la dichiarazione di fallimento e sui presupposti soggettivi di fallibilità, sostenendo che il fallimento fosse stato dichiarato oltre un anno dalla cessazione dell'attività e in assenza della qualità di imprenditore commerciale; 5) violazione delle norme sulle soglie dimensionali di fallibilità, contestando il computo dei ricavi lordi e la loro utilizzabilità ai fini fallimentari; 6) motivazione apparente e illogica nella parte in cui la corte di merito aveva valorizzato condotte anomale, discrepanze documentali e mancanza di documentazione della cessione dell'attività come indici del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica del ricorso per fallimento all'indirizzo PEC della ditta, perché l'art. 15, comma 3, l. fall. prevede come modalità preferenziale la notifica via PEC al domicilio digitale risultante dai registri, e tale modalità resta valida anche se l'impresa sia cessata o cancellata, a maggior ragione se la PEC è rimasta attiva. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, reputando la motivazione della corte territoriale sufficiente e non apparente. Quanto al termine annuale di cui all'art. 10 l. fall., ha affermato che esso decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non dalla mera cessazione di fatto dell'attività, sicché la persistente iscrizione rendeva ammissibile la dichiarazione di fallimento. Sul punto delle soglie di fallibilità, ha ribadito che l'onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali grava sul debitore, il quale deve dimostrare il mancato superamento di ciascuno dei parametri nel periodo di riferimento; poiché le censure del ricorrente non investivano tutte le rationes poste a base della decisione di merito, i motivi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Prevede un ordine tassativo e progressivo di notificazione del ricorso e del decreto di convocazione: prima via PEC all'indirizzo del debitore risultante dai registri, poi notifica personale dell'ufficiale giudiziario presso la sede, infine deposito presso la casa comunale se le modalità precedenti non sono praticabili o non hanno esito positivo.
art. 107, comma 1, d.P.R. 1229/1959
Richiamato come norma che disciplina la notifica a cura dell'ufficiale giudiziario presso la sede del debitore quando la notifica via PEC non sia possibile o non abbia esito positivo.
art. 138, comma 2, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla notificazione in caso di rifiuto del destinatario o del consegnatario, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta superata dalla validità della notifica via PEC.
Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non dalla mera cessazione di fatto dell'attività.
L'onere di provare il mancato superamento delle soglie di non fallibilità grava sul debitore; il mancato superamento va dimostrato per ciascun parametro e per l'intero periodo rilevante.
Richiamato insieme all'art. 2082 c.c. per il presupposto soggettivo dell'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore commerciale.
Richiamato per definire la nozione di imprenditore commerciale, ma la Corte ha ritenuto ammissibile la declaratoria di fallimento sulla base della persistente iscrizione nel registro imprese e del mancato assolvimento dell'onere probatorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente, esclusa dalla Corte perché la sentenza di merito conteneva argomentazioni idonee a rendere comprensibile il percorso decisorio.
art. 132, comma 1, cod. proc. civ.
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ritenuta rispettata dalla decisione impugnata.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma di modifica richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel procedimento prefallimentare, la notificazione del ricorso e del decreto al debitore va eseguita seguendo l'ordine legale delle modalità previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall.; la notifica al domicilio digitale del debitore, se risultante dai registri e ancora attivo, è rituale e assorbe le ulteriori modalità subordinate.
- Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che abbia cessato l'attività decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, non dalla sola cessazione di fatto dell'attività.
- L'onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore, perché il superamento di tali soglie è l'eccezione alla regola generale dell'assoggettabilità a fallimento.
- Per escludere la fallibilità, il debitore deve dimostrare il mancato superamento di ciascuno dei parametri dimensionali nel periodo di riferimento; la mancata prova di anche una sola soglia è sufficiente a ritenere non assolto l'onere probatorio.
- Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito espone argomentazioni idonee a far comprendere la ratio decidendi, anche se il ricorrente contesti singoli passaggi del ragionamento senza aggredire tutte le autonome rationes poste a fondamento della decisione.
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