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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21642/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda relativa alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute da un ex militare, poi transitato nei ruoli civili della stessa amministrazione. In un primo giudizio davanti al giudice amministrativo era stata chiesta la dichiarazione del diritto a ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento avviato con l'istanza di monetizzazione e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Quel giudizio era stato dichiarato inammissibile dal TAR perché la pretesa riguardava, nella sostanza, un diritto soggettivo patrimoniale e non un interesse legittimo tutelabile con l'azione avverso il silenzio. Successivamente, davanti al Tribunale di Firenze, la domanda è stata rimodulata come azione di accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, con condanna dell'amministrazione al pagamento di somme, interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Firenze, ritenendo la controversia rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ragione dello status militare al momento della maturazione del credito, ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione. Il ricorso al regolamento è stato però ritenuto inammissibile perché il petitum del secondo giudizio era diverso e autonomo rispetto a quello del primo: non vi era quindi una riproposizione della medesima causa già definita dal giudice preventivamente adito, ma una nuova domanda di condanna al pagamento, che il giudice successivamente adito doveva decidere direttamente sulla giurisdizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio sollevato dal Tribunale di Firenze. Ha ritenuto che non vi fosse un vero conflitto di giurisdizione tra il giudizio davanti al TAR Lazio e quello successivo davanti al Tribunale, perché nel primo era stata proposta un'azione contro il silenzio per ottenere un provvedimento amministrativo, mentre nel secondo era stata proposta una domanda nuova e autonoma di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e di condanna al relativo pagamento. In conseguenza, il giudice successivamente adito non poteva investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione, ma doveva pronunciarsi esso stesso sulla propria giurisdizione, eventualmente declinandola. Il regolamento è quindi stato dichiarato inammissibile, con conclusione favorevole alla parte resistente sotto il profilo processuale.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 3, L. 69/2009

    Il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice successivamente adito solo se la causa promossa sia riproposizione di quella già proposta al giudice preventivamente adito e da questi dichiarata priva di giurisdizione; non se si tratta di una domanda nuova e autonoma.

  • art. 2, comma 1, L. 241/1990

    Richiamato dal TAR per escludere, nel caso concreto, l'esistenza di un obbligo giuridico di provvedere, poiché la pretesa era sostanzialmente diretta al soddisfacimento di un diritto soggettivo patrimoniale.

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è utilizzabile solo per l'inerzia su attività amministrative incidenti su posizioni di interesse legittimo, non per il soddisfacimento di diritti soggettivi sostanziali.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato con l'art. 31 c.p.a. quale rimedio avverso il silenzio-inadempimento.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal Tribunale di Firenze per affermare che il personale militare rientra nel regime di diritto pubblico.

  • art. 133, comma 1, lett. i), d.lgs. 104/2010

    Richiamato dal Tribunale di Firenze per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie del personale in regime di diritto pubblico.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dal giudice successivamente adito è ammissibile solo se la controversia davanti a lui sia la stessa, nella sostanza, già proposta al giudice preventivamente adito e da questi dichiarata estranea alla propria giurisdizione.
  • Se il secondo giudizio introduce un petitum diverso e autonomo rispetto al primo, manca il presupposto del conflitto di giurisdizione e il giudice successivamente adito deve decidere autonomamente sulla propria giurisdizione.
  • L'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione tutela l'interesse alla conclusione del procedimento e presuppone una posizione di interesse legittimo; non è lo strumento per ottenere direttamente il pagamento di somme dovute a titolo patrimoniale.
  • La trasformazione della domanda da azione avverso il silenzio a domanda di accertamento e condanna al pagamento comporta un mutamento sostanziale del petitum, idoneo a fondare una nuova e autonoma causa.
  • Nel verificare la giurisdizione occorre guardare al contenuto effettivo della domanda proposta, non solo alla qualificazione formale data dalla parte o alla pretesa continuità con il precedente giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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