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Sentenza

Sentenza del 22/12/2021 n. 41139 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per contributi di bonifica anno 2014 relativi ad immobili nel comprensorio consortile di cui G. era nudo proprietario. Questione di diritto principale: chi è soggetto passivo del contributo consortile (usufruttuario o proprietario). Motivo procedurale: nullità dell'appello e della sentenza della CTR per mancata e/o errata notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza al difensore del Consorzio (PEC errata), con conseguente mancata partecipazione e impossibilità di depositare memorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato la nullità della trattazione in udienza per mancata valida comunicazione dell'avviso al difensore del Consorzio (PEC errata) e l'assenza di sanatoria (il Consorzio non era comparso). Tuttavia, essendo la questione di mero diritto e non necessitando accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito: ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo la controversia, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Motivazione sostanziale: i contributi consortili di bonifica sono oneri reali gravanti sulla proprietà e sono dovuti da chi è titolare della proprietà al momento dell'esazione; non risultando che il proprietario avesse comunicato al Consorzio l'assunzione dell'obbligo da parte dell'usufruttuario, il pagamento rimane a carico del proprietario. Condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1008 c.c.

    "L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto."

    I carichi connessi al godimento e al reddito gravano sull'usufruttuario; la norma non attribuisce automaticamente al contribuente consortile la qualità di soggetto passivo se il carico è un onere reale sulla proprietà.

  • art. 1009 c.c.

    "Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata. Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto."

    I carichi imposti sulla proprietà gravano sul proprietario; l'usufruttuario ha obblighi di rimborso/interesse verso il proprietario in caso di anticipazione.

  • R.D. n. 215 del 1933, art. 21

    I contributi consortili di bonifica, secondo la normativa del regio decreto, sono oneri reali dovuti da chi è titolare della proprietà del fondo al momento dell'esazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16-bis, 31, 61, 32, 59

    Norme processuali tributarie richiamate per la notifica/avviso di udienza e per i termini di deposito delle memorie; la mancata comunicazione dell'avviso di udienza può determinare nullità che tutela il diritto di difesa e il contraddittorio.

  • art. 156 c.p.c., comma 2 e 3

    Previsione della sanatoria dell'atto viziato se il suo scopo è raggiunto (es. presenza della parte o deposito di memorie/atti che dimostrano conoscenza dell'udienza); qui la sanatoria non si è verificata perché il Consorzio era assente.

  • L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15

    Prevede che titolari di diritti di godimento parziari (es. usufruttuari) possano essere tenuti al pagamento solo se il proprietario ha comunicato al Consorzio l'esistenza del rapporto e l'assunzione dell'obbligo da parte dell'usufruttuario; conferma la necessità della comunicazione al Consorzio per spostare l'onere.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Richiamo al diritto di difesa e al giusto processo; giustifica la tutela sulla validità delle comunicazioni di udienza.

Massime di principio

  • La mancata o errata comunicazione dell'avviso di udienza (PEC o altra forma prescritta) che determina la mancata partecipazione della parte costituisce nullità della decisione per violazione del diritto di difesa; tuttavia, se la questione è di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Corte di legittimità può, una volta accertata la nullità, decidere direttamente il merito senza rinviare il processo al giudice d'appello per evitare ritardi processuali ingiustificati.
  • I contributi consortili di bonifica sono oneri reali collegati alla proprietà (salvo diversa disposizione di legge): sono dovuti da chi è titolare della proprietà al momento dell'esazione (proprietario), non automaticamente dall'usufruttuario.
  • La ripartizione interna tra proprietario e usufruttuario segue gli artt. 1008-1009 c.c.: l'usufruttuario sopporta i carichi connessi al godimento e al reddito; il proprietario sopporta i carichi gravanti sulla proprietà/capitale, con possibilità di regolamentazione differente nei rapporti interni.
  • Per rendere operativo nei confronti del Consorzio il trasferimento dell'obbligo di pagamento all'usufruttuario è necessaria la comunicazione del proprietario al Consorzio (o altra forma prevista dalla normativa regionale/consortile); in mancanza di tale comunicazione l'obbligo rimane formale a carico del proprietario.
  • Anche se il proprietario ritiene di aver pattuito diversamente con l'usufruttuario, l'onere probatorio spetta a chi sostiene che il Consorzio debba pretendere il pagamento dall'usufruttuario (cioè la prova della comunicazione/assunzione dell'obbligo).

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