Cassazione Civile, Ordinanza n. 35559/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti agivano per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta su un marciapiede di nuova costruzione nel centro abitato. Una dei due era inciampata su un piccolo dislivello della soletta del marciapiede, descritto dai giudici di merito come non pericoloso e ben visibile; il coniuge che le camminava accanto era caduto a sua volta per il trascinamento. La domanda risarcitoria era stata rigettata nei gradi di merito sul presupposto che l'evento fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata, qualificata come caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Nel ricorso per cassazione veniva censurata la valutazione di imprudenza della vittima e si sosteneva che il giudice avrebbe dovuto verificare anche se quella condotta fosse imprevedibile per il custode, trattandosi di requisito ulteriore del caso fortuito; si deduceva inoltre che il legittimo affidamento sull'assenza di insidie rendeva non esigibile dal pedone una continua osservazione del suolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché il ricorso dava atto della notificazione della sentenza a mezzo PEC ma non era stata prodotta la documentazione necessaria a verificare la decorrenza del termine breve. La Corte ha escluso che potesse supplire la mancata contestazione delle controparti o il deposito telematico della sola sentenza senza relata. Ha aggiunto che, anche a voler prescindere dal vizio processuale, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile: la prima censura mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, mentre la seconda si dirigeva in sostanza contro la sentenza di primo grado e non si confrontava con la motivazione della decisione d'appello. In via ulteriormente gradata, la Corte ha richiamato i principi in materia di responsabilità da cose in custodia, chiarendo che la mera colpa della vittima non basta da sola a escludere il nesso causale, occorrendo anche l'imprevedibilità oggettiva della condotta; nel caso concreto, tuttavia, il giudice di merito aveva comunque valorizzato la modesta entità e la visibilità del dislivello, escludendo implicitamente la configurabilità della responsabilità del custode.
Norme richiamate
La responsabilità del custode è un criterio di imputazione oggettiva; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento, mentre il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito.
Le dedotte omissioni o violazioni di regole di prudenza del custode rilevano solo se la fattispecie è ricondotta alla responsabilità aquiliana generale, oppure se servono a descrivere lo stato della cosa e il nesso causale.
La condotta del danneggiato che interagisce con la cosa può rilevare come concorso colposo nella produzione del danno, ma non basta di per sé a escludere la responsabilità del custode se non assume i caratteri del caso fortuito.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione, quando si allega la notificazione della sentenza impugnata, è necessario depositare copia autentica della sentenza con la relata di notifica, a pena di improcedibilità.
La produzione successiva del documento mancante è ammessa solo entro i limiti temporali utili a non eludere l'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto nei casi previsti.
Richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
Richiamato in relazione all'onere probatorio del danneggiato quanto al nesso causale tra cosa e danno.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità da cose in custodia, la mera imprudenza o disattenzione del danneggiato non basta automaticamente a escludere la responsabilità del custode: occorre che la condotta della vittima presenti caratteri di imprevedibilità e inevitabilità idonei a interrompere il nesso causale come caso fortuito.
- Il caso fortuito, ai fini dell'art. 2051 c.c., ha una dimensione oggettiva: rileva la sua imprevedibilità e non prevenibilità secondo la regolarità causale, non la diligenza del custode in sé.
- Quando il danno deriva dall'interazione tra la cosa e l'agire umano, il giudice di merito deve valutare se la condotta della vittima fosse concretamente imprevedibile e non prevenibile; tale accertamento è di fatto e, in cassazione, è sindacabile solo entro i limiti del vizio motivazionale e dell'omesso esame di fatti decisivi.
- Nel ricorso per cassazione, se si allega che la sentenza impugnata è stata notificata, il deposito della sola copia autentica della sentenza, senza la relata di notifica, determina improcedibilità salvo che il documento mancante risulti comunque nella disponibilità del giudice nei limiti e nei casi previsti dalla giurisprudenza.
- Non è sufficiente, per evitare l'improcedibilità, il solo fatto che la controparte non contesti la tempestività dell'impugnazione: la Corte deve poter verificare ex actis la decorrenza del termine breve.
- La censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove è inammissibile in cassazione, perché esula dai limiti del sindacato di legittimità.
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