Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a un atto di compravendita del 22/05/2012 avente ad oggetto due terreni siti in Roma, località Cecchignola. L’Ufficio aveva rideterminato il valore venale dei beni e quindi la maggiore imposta. La società contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l’appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla non efficacia nei suoi confronti di una precedente sentenza resa tra il venditore e l’Agenzia; 2) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986 per mancata allegazione degli atti e documenti richiamati nella relazione di stima e per motivazione insufficiente dell’atto; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’uso, da parte dell’Ufficio, di immobili comparabili con caratteristiche tipologiche diverse; 4) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e omesso esame di fatti decisivi per avere la CTR ritenuto prevalente la relazione tecnica dell’Ufficio e per non avere considerato i dati allegati dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, osservando che la CTR non aveva fatto discendere la decisione da un vincolo derivante dalla sentenza resa tra venditore e Ufficio, ma aveva comunque riesaminato nel merito la legittimità dell’atto. Ha respinto il secondo motivo perché l’avviso risultava adeguatamente motivato per relationem: nella scheda tecnica richiamata erano riprodotti gli elementi essenziali della valutazione comparativa e questo consentiva al contribuente di comprendere il criterio di rettifica e difendersi; la questione della motivazione dell’atto è stata distinta da quella della prova della pretesa tributaria. Ha dichiarato infondato il terzo motivo, rilevando che il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni argomento difensivo e che la sentenza aveva implicitamente disatteso la censura sull’incomparabilità degli immobili. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il quarto motivo, perché le censure investivano il merito della valutazione estimativa e, quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., mancava la deduzione di un fatto storico decisivo realmente omesso; non è consentito in cassazione ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
delimita i vizi denunciabili in cassazione; il n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa lettura delle prove o delle argomentazioni difensive
impone la motivazione dell’atto impositivo; la Corte distingue però tra validità formale della motivazione e prova della pretesa tributaria
art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986
non prevede un elenco tassativo dei criteri valutativi utilizzabili dall’Ufficio per rettificare il valore dei beni ai fini dell’imposta di registro
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
l’avviso è adeguatamente motivato se, anche senza allegazione integrale degli atti richiamati, ne riproduce il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente di comprendere il parametro della rettifica e difendersi
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la sentenza è sufficientemente motivata se espone concisamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione; non occorre confutare ogni singolo argomento difensivo
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
per la censura ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati processuali rilevanti
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiede il deposito degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
richiamata per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore dei beni immobili può essere motivato per relationem, purché l’atto richiami o riproduca il contenuto essenziale dei documenti utilizzati come parametro comparativo, in modo da consentire al contribuente di comprenderne la portata e di difendersi.
- La validità della motivazione dell’atto impositivo va tenuta distinta dalla prova della pretesa fiscale: la prima attiene al requisito formale dell’atto, la seconda alla fondatezza nel merito della maggiore imposizione, che si discute nel giudizio di impugnazione.
- Ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è necessario l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono censurabili in cassazione la mera mancata confutazione di singole deduzioni difensive, la diversa valutazione delle prove o la richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare espressamente ogni argomento di parte, essendo sufficiente una motivazione che renda intellegibile la ratio decidendi e disattenda implicitamente le censure incompatibili con la decisione adottata.
- In tema di rettifica del valore di un immobile, l’Amministrazione può utilizzare il criterio estimativo ritenuto più idoneo al caso concreto, restando necessario che l’atto esponga il criterio adottato con specificazioni sufficienti a delimitare il diritto di difesa del contribuente.
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