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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35461/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro una sentenza della Corte di cassazione del 3 luglio 2025, che aveva accolto il precedente ricorso soltanto quanto alla determinazione della pena, rigettandolo nel resto. La decisione impugnata aveva lasciato ferma la condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e aveva rideterminato la pena in otto anni di reclusione, in esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 30 marzo 2023, pronunciata quale giudice di rinvio. Il ricorrente ha dedotto: 1) che la Cassazione avrebbe erroneamente qualificato come annullamento per vizio di motivazione, anziché per violazione di legge, il precedente annullamento con rinvio; 2) che la sentenza del 2025 avrebbe omesso di rilevare un travisamento delle intercettazioni del 9 marzo 2015, in particolare sull’identità di chi avrebbe dovuto accompagnare una persona e sul destinatario di alcune frasi relative al rischio di uno scontro; 3) che sarebbe stata omessa la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Costa e Oppedisano e della documentazione difensiva volta a dimostrare l’estraneità dell’imputato al sodalizio; 4) che non sarebbe stata considerata la dedotta causale commerciale lecita del viaggio in Canada compiuto nel febbraio-marzo 2015. La Corte ha ritenuto che le doglianze riproponessero valutazioni di merito e non individuassero una svista percettiva riconducibile all’art. 625-bis c.p.p.; ha inoltre escluso la decisività delle omissioni denunciate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha rilevato che il primo annullamento con rinvio, disposto dalla Cassazione nel 2021, era per vizio di motivazione e demandava al giudice di rinvio un nuovo esame completo delle prove; non aveva quindi fissato come definitivi i fatti nei termini sostenuti dal ricorrente. Ha giudicato il primo motivo manifestamente infondato e le restanti censure estranee al rimedio straordinario, perché dirette a contestare l’interpretazione e la valutazione delle prove compiute nella precedente decisione di legittimità. Le dichiarazioni dei collaboratori erano generiche e non riferite specificamente all’imputato, sicché la documentazione che avrebbe dovuto corroborarle non era decisiva; anche la questione del viaggio in Canada non dimostrava un errore percettivo decisivo e risultava implicitamente disattesa dalla motivazione sulla responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e di 3.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese sostenute dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata corrispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo

    Il rimedio straordinario è circoscritto all’errore materiale e alla svista o all’equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione degli atti.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione

    Quando si denuncia nel ricorso straordinario l’omesso esame di un motivo di cassazione, il ricorrente deve dimostrare che quel motivo era decisivo e che l’omissione deriva da un effettivo errore percettivo.

  • art. 416-bis c.p.

    Con gli specifici e puntuali riferimenti alle frasi e al contenuto delle intercettazioni, infatti, il giudice di rinvio ha ora dato sostanza e consistenza alla motivazione resa quanto alla condotta partecipativa, coerentemente indicata come attiva e dinamica, tenuta dal ricorrente.

    Nel caso concreto, la partecipazione all’associazione mafiosa è stata ritenuta provata attraverso una lettura specifica delle conversazioni intercettate, dalle quali il giudice di rinvio ha ricostruito una condotta attiva e dinamica di raccordo e supporto al sodalizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento edella somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti indicati dalla decisione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del ricorso straordinario per errore di fatto, rileva una svista o un equivoco percettivo sul contenuto degli atti interni al giudizio di cassazione; non è sufficiente denunciare un’erronea interpretazione degli atti o una valutazione probatoria ritenuta sbagliata.
  • Il ricorso straordinario è inammissibile quando, per contenuto prevalente, mira a ottenere una nuova impugnazione ordinaria e una rivalutazione del merito, anche se prospetta formalmente omissioni o travisamenti.
  • L’omessa motivazione su un motivo del precedente ricorso per cassazione non integra di per sé errore di fatto se il motivo è implicitamente disatteso, assorbito, oggetto di omissione solo apparente o non decisivo; il ricorrente deve dimostrare che il suo esame avrebbe condotto necessariamente a una decisione incontrovertibilmente diversa e che l’omissione dipende da un errore percettivo.
  • Dopo un annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve svolgere un nuovo esame completo del materiale probatorio, senza ripetere il percorso logico censurato, e conserva il potere di ricostruire i fatti e apprezzare le fonti di prova.
  • Le dichiarazioni di collaboratori che non si riferiscono specificamente all’imputato possono essere giudicate prive di apprezzabile valore probatorio, tanto a carico quanto a discarico; la documentazione diretta soltanto a corroborare dichiarazioni generiche non è decisiva se non può incidere sul quadro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMaltrattamenti contro familiari e conviventi
RamiProcesso penaleDelitti contro la famiglia

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