Cassazione Civile, Ordinanza n. 28192/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di numerosi medici, che avevano frequentato scuole di specializzazione in medicina tra il 1983 e il 1994 presso le università di Padova e Verona, di ottenere una remunerazione/compensazione per la mancata corresponsione di un trattamento economico durante la formazione specialistica. Gli attori sostenevano che le direttive CEE n. 75/363, 75/362 e 82/76 imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata remunerazione per gli specializzandi e che l'Italia avesse recepito tardivamente tali direttive, solo con il d.lgs. n. 257/1991, peraltro limitandone l'applicazione ai corsi dall'anno accademico 1991/1992. In giudizio avevano chiesto la condanna delle amministrazioni convenute: in via principale per violazione delle direttive comunitarie, in subordine a titolo di risarcimento del danno da tardivo recepimento, e in ulteriore subordine a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento; avevano inoltre domandato il riconoscimento del punteggio spettante secondo la disciplina europea e il risarcimento per la mancata parificazione del punteggio a quello previsto dal d.lgs. n. 257/1991. Le amministrazioni avevano eccepito la prescrizione. I giudici di merito avevano ritenuto prescritte le pretese e rigettato le domande. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, in sintesi, la violazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa eurounitaria e nazionale sulla formazione specialistica medica, sostenendo che la prescrizione non avrebbe potuto decorrere dal 27 ottobre 1999, come affermato dalla Corte d'appello, perché la disciplina interna non avrebbe mai attuato le direttive per gli specializzandi antecedenti al 1991; in subordine hanno indicato come dies a quo il 20 ottobre 2007 o, per altri ricorrenti, il 2005/2009/2011, invocando anche un rinvio pregiudiziale alla CGUE sul tema dell'effettività del rimedio giurisdizionale prima della definizione di natura dell'azione, giurisdizione e legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi proposti contro la stessa sentenza e li ha tutti dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che la questione fosse già coperta da una consolidata giurisprudenza di legittimità: il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva 82/76/CEE per i medici specializzandi che avevano iniziato i corsi nel periodo rilevante si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. Ha escluso che la successiva disciplina del 2011 potesse incidere retroattivamente sulla decorrenza, e ha rigettato l'idea che incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva potessero impedire il decorso della prescrizione. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, reputando non sussistenti dubbi interpretativi rilevanti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, distintamente, alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei medici specializzandi la Corte ribadisce che ciò avviene dal 27 ottobre 1999 per i diritti risarcitori da tardivo recepimento delle direttive.
Il termine applicabile alla pretesa risarcitoria è quello ordinario decennale.
La disciplina introdotta nel 2011 non opera retroattivamente sulle situazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è già risolta dalla giurisprudenza consolidata della Corte.
I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza sono stati riuniti.
Non è stato disposto ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti facoltativi non evocati in cassazione.
La decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale non partecipata.
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
Costituisce il riferimento temporale dal quale la Corte fa decorrere il termine di prescrizione decennale.
art. 4 della legge n. 260 del 1958
L'eventuale erronea evocazione di un organo statale diverso dalla Presidenza del Consiglio integra una irregolarità sanabile, non una mancata instaurazione del rapporto processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
Richiamato dai ricorrenti quale disciplina nazionale di recepimento, ma la Corte ribadisce che essa riguarda la posizione degli iscritti a decorrere dall'a.a. 1991/1992.
art. 11 della legge n. 370 del 1999
Viene considerato come intervento legislativo di aestimatio del danno, sostitutivo della precedente obbligazione risarcitoria.
art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183
La norma non ha efficacia retroattiva e non incide sulle prescrizioni già decorrenti prima del 10 gennaio 2012.
art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999
Il nuovo trattamento economico opera per effetto di differimenti solo per gli iscritti a decorrere dall'a.a. 2006-2007, non per i precedenti.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE
La Corte ribadisce che il tardivo recepimento non impediva ai soggetti interessati di agire dal 27 ottobre 1999 e che non vi è un obbligo unionale di una specifica quantificazione della remunerazione adeguata.
artt. 5 e 189 del Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti come base dell'obbligo di recepimento e della tutela unionale, ma non idonei a sovvertire il consolidato orientamento sulla prescrizione.
artt. 10 e 117, comma 1, Cost.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della prevalenza degli obblighi eurounitari, ma senza effetto sul dies a quo della prescrizione.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato per sostenere l'effettività della tutela giurisdizionale, ma la Corte esclude che la questione giustifichi il rinvio pregiudiziale.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.
d.P.C.M. 7 marzo 2007
Richiamato dai ricorrenti come possibile momento di effettiva trasposizione, ma non accolto dalla Corte come dies a quo della prescrizione.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie, in materia di specializzazione medica, si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dal momento individuato dalla giurisprudenza di legittimità come idoneo a rendere esercitabile la pretesa, e non da successive ricostruzioni soggettive sulla maturazione dell'effettività della tutela.
- La successiva disciplina legislativa che quantifica o ridefinisce il trattamento economico degli specializzandi non ha efficacia retroattiva, salvo espressa previsione, e non riapre termini prescrizionali già in corso o già maturati.
- In tema di prescrizione, incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva non impediscono il decorso del termine, quando il danneggiato sia comunque in grado di percepire la lesione e di attivarsi anche stragiudizialmente o mediante gli strumenti processuali ordinari.
- L'erronea evocazione processuale di un organo statale diverso da quello effettivamente competente, se contestuale alla citazione del soggetto corretto, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale e non altera la decorrenza della prescrizione.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è dovuto quando la questione sottoposta è già risolta da un consolidato orientamento interno e non emergono reali dubbi interpretativi sulla portata del diritto dell'Unione rilevante nel caso concreto.
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