Cassazione Penale, Sentenza n. 15881/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Imperia che, nell'ambito di un patteggiamento, aveva sostituito la pena detentiva di mesi dieci con l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha dedotto l'illegalità della sanzione sostitutiva perché applicata in presenza della causa ostativa prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998: l'imputato risultava privo di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, come attestato dalla testimonianza e dal verbale di perquisizione e sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'illegalità della sanzione sostitutiva dell'espulsione è configurabile quando l'ordinamento vieta la sostituzione, in particolare se sussiste una causa ostativa prevista dagli artt. 14 e 13, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio ha richiamato la previsione che l'assenza di passaporto costituisce causa ostativa e rappresenta anche un concreto rischio di fuga, rendendo pertanto illegale la sostituzione della pena con l'espulsione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Consente la sostituzione della pena detentiva con l'espulsione per lo straniero in specifiche ipotesi (pena entro due anni, impossibilità di sospensione condizionale, reati indicati), subordinandone l'applicabilità all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14.
art. 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Individua le cause che legittimano il trattenimento dello straniero in un centro e che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione, tra cui l'acquisizione di documenti per il viaggio e altre esigenze operative.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Tipizza i casi che determinano un rischio di fuga e giustificano il trattenimento: in particolare il mancato possesso di passaporto o altro documento equipollente valido, la mancanza di documentazione che dimostri un alloggio idoneo, e dichiarazioni false sulle generalità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente di dedurre in sede di legittimità l'illegalità della sanzione sostitutiva; la Corte richiama espressamente questa norma per ammettere il controllo in cassazione sull'illegalità della misura concordata.
Artt. 337, 635, 633 c.p. e art. 4 legge n. 110/1975
Reati contestati nell'ambito del procedimento dal quale è scaturito il patteggiamento e la condanna sostituita con l'espulsione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Le Sezioni Unite hanno ampliato la nozione di illegalità della pena e delle misure di sicurezza, estendendola ai casi in cui la sanzione non è prevista dall'ordinamento per il caso concreto o eccede i limiti legali, rendendo così la questione deducibile in cassazione.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con l'espulsione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 286/1998 è illegale se sussiste una causa ostativa prevista dagli artt. 14 o 13, comma 4-bis: in particolare la mancanza di passaporto o altro documento valido per l'espatrio impedisce la sostituzione.
- L'illegalità della sanzione sostitutiva concordata nel patteggiamento può essere dedotta in Cassazione ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis, e comporta l'annullamento senza rinvio quando la misura è estranea all'ordinamento.
- Prima di concordare o applicare l'espulsione come sanzione sostitutiva occorre verificare concretamente la disponibilità di documenti di viaggio e l'assenza di cause ostative; l'assenza di tali verifiche espone la decisione al rischio di annullamento.
- La mancanza di un documento di espatrio non è solo un problema logistico: costituisce anche elemento probatorio di rischio di fuga che giustifica il divieto di eseguire l'espulsione come sostitutiva della pena.
- Se esiste una causa ostativa accertata, il giudice non può sostituire la pena con l'espulsione e dovrà adottare le alternative previste dall'ordinamento o pronunciare la pena detentiva effettiva nei limiti di legge.
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