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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33942/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda dal datore di lavoro originario a una società cessionaria, avvenuto prima della dichiarazione di fallimento della cedente. In sede di accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990, il lavoratore aveva sottoscritto una rinuncia ad agire nei confronti della cessionaria per il TFR maturato alle dipendenze della cedente fino alla data del trasferimento. Dopo il fallimento della società cedente, il lavoratore ha chiesto l'intervento del Fondo di garanzia INPS per il pagamento di tale TFR. La Corte d'appello ha accolto il gravame dell'INPS e ha negato il diritto all'intervento del Fondo; il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, sostenendo che il trasferimento predisposto prima dell'apertura della procedura fallimentare dovesse essere trattato come rientrante nella deroga prevista per i trasferimenti da impresa sottoposta a procedura concorsuale. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione della direttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di garanzia sia un credito previdenziale autonomo, soggetto ai presupposti tassativi dell'art. 2 l. n. 297/1982, e che tali presupposti non ricorrano quando, al momento in cui il TFR diventa esigibile, il lavoratore sia già transitato alle dipendenze del cessionario e abbia rinunciato alla solidarietà di quest'ultimo per il TFR maturato presso la cedente. La Corte ha affermato che lo stato passivo del fallimento non vincola l'INPS quanto all'esistenza dei presupposti dell'obbligazione previdenziale e che l'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 non incide sulla disciplina legale del Fondo, trattandosi di pattuizione tra terzi. Ha inoltre escluso la rilevanza del rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché l'oggetto della tutela del Fondo dipende dalla Direttiva 80/987/CEE e non dalla Direttiva 2001/23/CE. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, mentre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'accordo sindacale sul trasferimento d'azienda e la crisi dell'impresa cedente consentissero di ricondurre il caso nella disciplina favorevole al lavoratore

  • art. 47, comma 5-bis, l. n. 428/1990

    la Corte lo considera norma sopravvenuta, in discontinuità con il diritto vivente, non utilizzabile per interpretare la disciplina previgente

  • art. 2112 c.c.

    richiamato quale disciplina ordinaria del trasferimento d'azienda e della continuità dei rapporti di lavoro

  • art. 2 l. n. 297/1982

    indicato come fonte che disciplina in modo tassativo i presupposti di intervento del Fondo di garanzia per il TFR

  • art. 24 Cost.

    evocato per affermare che l'INPS, estraneo al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive, deve poter contestare in giudizio i presupposti della propria obbligazione previdenziale

  • art. 267 TFUE

    richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta irrilevante

  • artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE

    invocati dal ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva della deroga in materia di trasferimento d'impresa, ma ritenuti non decisivi per il Fondo di garanzia

  • Direttiva 80/987/CEE

    considerata la fonte comunitaria di riferimento della tutela del Fondo di garanzia e dei suoi presupposti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato per aderire al precedente nomofilattico della Corte

  • art. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE

    la Corte esclude che possano incidere sulla disciplina dell'intervento del Fondo, perché il Fondo è regolato dalla diversa direttiva sull'insolvenza

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di garanzia per il TFR è un credito previdenziale autonomo e si fonda sui presupposti tassativi previsti dalla legge; non basta che esista un credito di lavoro insoddisfatto se non ricorrono le condizioni legali di insolvenza del datore al momento in cui il TFR diventa esigibile.
  • Lo stato passivo del fallimento o della procedura concorsuale non è opponibile all'INPS quanto agli elementi costitutivi dell'obbligazione previdenziale: l'Istituto può contestare in giudizio l'esistenza dei presupposti di intervento del Fondo, essendo estraneo al rapporto di lavoro e alla procedura esecutiva.
  • Gli accordi collettivi conclusi nell'ambito del trasferimento d'azienda non possono modificare la disciplina legale del Fondo di garanzia, poiché l'obbligazione dell'ente previdenziale deriva dalla legge e non da pattuizioni tra privati.
  • La deroga prevista per i trasferimenti d'azienda in sede di insolvenza non può essere estesa, ai fini dell'intervento del Fondo, a fattispecie in cui il trasferimento sia stato predisposto prima dell'apertura della procedura concorsuale e il lavoratore sia già passato alle dipendenze del cessionario.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione interpretativa invocata riguarda una direttiva diversa da quella che disciplina specificamente il Fondo di garanzia e i suoi presupposti di attivazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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